Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24349 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 04/10/2018), n.24349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29111/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso l’avvocato ANNA TERESA LAURORA, dell’AREA LEGALE

TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA LINA GALANTE giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO

FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 484/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 19/06/2014 R.G.N. 235/2014.

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza n. 484/2014 la Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato costituito, con effetto dal 1.7.2008, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra B.P. e Poste Italiane s.p.a. e condannato la società al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento di tre mensilità della retribuzione globale di fatto L. 4 novembre 2010, n. 183, ex art. 32, comma 5, con rivalutazione monetaria ed interessi legali a partire dalla data della sentenza;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di tre motivi; parte controricorrente ha resistito con tempestivo controricorso;

3. che la parte controricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale in data 12.10.2015.

Diritto

CONSIDERATO

1. che dal verbale di conciliazione in sede sindacale versato in atti risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in relazione al rapporto di lavoro oggetto delle pretese azionate in primo grado da B.P.;

1.1. che, in ragione della natura transattiva, generale e novativa dell’accordo raggiunto le parti hanno dichiarato di non avere nulla reciprocamente a pretendere salvo quanto previsto nell’accordo medesimo e si sono date atto della intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge della lite “con la conseguenza che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite a cura di entrambe le Parti ed il coerenza con il presente verbale”;

2. che alla luce dell’accordo transattivo intervenute nelle more del giudizio di cassazione ed in conformità della giurisprudenza di questa Corte il ricorso deve essere dichiarati inammissibile in quanto l’interesse ad agire e, quindi, ad impugnare deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione, poichè è in relazione a tale decisione ed in considerazione della domanda originariamente formulata – che tale interesse va valutato. (Cass. 30/1/2018 n. 2235, in motivazione,; Cass. Sez. Un. 12/9/2017 n. 21107, in motivazione; Cass. 31/05/2005 n. 11609; Cass 08/09/2003 n. 13113);

3. che le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di cassazione;

4. che non trova applicazione, trattandosi di inammissibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità originarie della stessa (Cass. 2,02/07/2015, n. 13636; Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 10/02/2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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