Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24349 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. I, 03/11/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 03/11/2020), n.24349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5942/2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Venezia Mestre, corso del

Popolo n. 8, presso lo studio dell’avv. Matteo Giacomazzi, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

28/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A.A., proveniente dalla terra del (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona, sezione di Padova, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria.

Con decreto emesso in data 28 dicembre 2018, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto di rifugio, il giudice del merito ha ritenuto il racconto del richiedente in punto di ragioni dell’espatrio “inficiato da rilevanti contraddizioni su aspetti fondamentali della vicenda, tali da renderlo irrimediabilmente non credibile”, per concludere che tale “assoluta non credibilità… impedisce di ritenere fondato il timore paventato dal ricorrente di subire ulteriori, specifiche persecuzioni di matrice religiosa una volta ritornato nel proprio paese”.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato che, secondo quanto riferito dal report EASO 2018, il Pakistan non presenta, nell’attuale, indici specifici di pericolosità. La provincia del Punjab da cui proviene il ricorrente, si è anche sottolineato, “è considerata come il cuore dell’attività politica ed economica del Paese e ha forti capacità di sviluppo e buone infrastrutture”.

Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino siffatta concessione; e pure che “a fronte della condizione di benessere economico rappresentata dal ricorrente quale goduta nel proprio paese, il mero contratto a tempo determinato part-time allegato agli atti di causa, peraltro già scaduto, non può costituire elemento idoneo e sufficiente a integrare i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione”.

3.- Avverso questo provvedimento A.A. ha presentato ricorso, affidato a due motivi di cassazione.

Il Ministero ha depositato atto di costituzione tardiva, al limitato fine di una “eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c.”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) col primo motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 7,11 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 11”, assumendo che il Tribunale “ha omesso di esaminare la situazione personale del ricorrente alla luce della reale situazione esistente in Pakistan”; (ii) col secondo motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 7,8, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 27 e 32, come modificato dal D.Lgs. n. 158 del 2009, per non avere il Tribunale correttamente inquadrato la situazione del ricorrente in termini di protezione sussidiaria”; per “difetto di motivazione: omessa giustificazione in ordine al non riconoscimento delle condizioni per lo status di rifugiato e per la sussidiaria”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo viene a proporre una ricostruzione della situazione del Pakistan diversa da quella ritenuta dal Tribunale, senza peraltro mettere in discussione – e neppure prendere in considerazione, prima ancora – le fonti richiamate dal provvedimento impugnato.

Il secondo motivo, svolta una serie di richiami normativi e giurisprudenziali, si concentra nell’affermazione secondo cui “le vicende descritte dal ricorrente lo esporrebbero… a un serio rischio per la sua incolumità fisica in caso di rientro in Pakistan, stante l’attuale situazione di corruzione istituzionale e politica e sociale”. Secondo il costante orientamento di questa Corte, tuttavia, la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente (come avvenuto nel caso concretamente in esame: sopra, n. 2, primo capoverso) esclude in sè l’eventuale sussistenza di presupposti richiesti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b.

6.- Non ha luogo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, data la mancata costituzione dell’intimato Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

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