Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24348 del 29/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24348 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 19449-2008 proposto da:
RUOTOLO GIOVANNA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
RICCARDI VINCENZO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2799

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587;
– intimato –

avverso la sentenza n. 4777/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 29/10/2013

di NAPOLI, depositata il 01/08/2007 R.G.N. R.G.N.
722/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;

Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per:
in via principale per l’inammissibilità del ricorso,
in subordine il rigetto.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G. 19449/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21-1-2002 Giovanna Ruotolo conveniva in giudizio
l’INPS davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli esponendo che le

mensile d’invalidità in qualità di invalida civile e chiedendo che fosse accertata
la sua invalidità e dichiarato il suo diritto alla prestazione assistenziale
richiesta.
Instauratosi il contraddittorio ed espletata consulenza tecnica di ufficio, il
giudice adito, con sentenza n. 15996/2003, riconosceva all’attrice il diritto
all’assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal rluglio 2001.
Con ricorso del 5-2-2004 l’INPS proponeva appello eccependo il proprio
difetto di legittimazione passiva, la nullità del ricorso introduttivo e il difetto
assoluto di contraddittorio e concludendo per il rigetto della domanda della
Ruotolo.
L’appellata si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 1-8-2007 in
accoglimento dell’appello rigettava la domanda della Ruotolo e compensava le
spese del doppio grado.
In sintesi la Corte territoriale, rilevava che il primo giudice, violando l’art.
112 c.p.c., aveva riconosciuto il diritto all’assegno ordinario di invalidità ex 1.
222/1984 laddove era stato chiesto il riconoscimento del diritto all’assegno di
invalidità ex 1. 118/1971, e respingeva tale domanda non essendo stati provati i
requisiti reddituale e della incollocazione al lavoro, entrambi elementi
costitutivi del diritto azionato.
1

era stato negato dalla commissione di prima istanza il diritto all’assegno

Per la cassazione di tale sentenza la Ruotolo ha proposto ricorso con un

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unico motivo.
L’INPS è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE

motivazione, deduce che la Corte territoriale erroneamente ha ravvisato il vizio
di extrapetizione in quanto il giudice di primo grado, accogliendo la domanda e
dichiarando che l’attrice aveva diritto all’assegno di invalidità a decorrere dal
1-1-2001, si era pronunciato esclusivamente su quella che era stata l’unica
domanda proposta dalla ricorrente di “assegno di invalidità ai sensi dell’art. 13
della legge 30-3-1971, n. 118”, in relazione alla quale la ricorrente medesima
aveva provato la sussistenza anche dei requisiti reddituale e della
incollocazione.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Come è stato rilevato dalla Corte di merito e come può facilmente
evincersi dalla lettura della sentenza di primo grado (il cui esame diretto è
ammesso in ragione del vizio sostanzialmente denunciato, al di là anche del
mancato richiamo al n. 4 del comma primo dell’art. 360 c.p.c. -. v. Cass. S.U.
24-7-2013 n. 17931 -) il primo giudice, sul presupposto che la Ruotolo avesse
chiesto l’assegno ordinario di invalidità ex 1. 222/1984, riconosceva il diritto a
tale prestazione. L’INPS proponeva appello rilevando, tra l’altro, che la
domanda introduttiva riguardava l’assegno di invalidità civile ex 1. 118/1971.
L’appellata, costituendosi, confermava di aver richiesto tale ultima prestazione,
della quale assumeva di possederne tutti i requisiti.

2

Con l’unico motivo la Ruotolo, denunciando violazione di legge e vizio di

Correttamente, quindi, la Corte d’Appello ha rilevato l’extrapetizione,
avendo il primo giudice riconosciuto il diritto ad una prestazione diversa da
quella richiesta.
Per il resto, con riguardo all’asserita dimostrazione della sussistenza

motivo risulta assolutamente generico e privo di autosufficienza.
Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte “qualora, con il
ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruità o illogicità della
motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di
risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità
il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente
valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della
medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o
insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla
Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di
delibare la decisività della risultanza stessa. (v. fra le altre Cass. 27-2-2009 n.
4849, Cass. 17-7-2007 n. 15952).
Nella fattispecie la ricorrente si è limitata a richiamare semplicemente
l’elenco della documentazione a suo tempo allegata, senza indicarne
minimamente e senza, tantomeno, riportarne il contenuto.
Il ricorso va pertanto respinto.
Infine non si provvede sulle spese non avendo l’INPS svolto alcuna
attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
3

(negata dalla Corte di merito) dei requisiti reddituale e della incollocazione, il

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Roma 3 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella

IL PRESIDENTE

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