Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24347 del 29/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24347
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16860-2013 proposto da:
Avv. P.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FEDERICO CONFALONIERI 2, presso lo studio dell’avvocato DIEGO
GRIMALDI, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente a
sè stessa e all’avvocato DAVIDE RAFFA, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ALLEANZA TORO S.P.A., (già Toro Assicurazioni S.p.a.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 4/2013 del TRIBUNALI di NICOSIA, emessa il
04/01/2013 e depositata il 05/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. P.E. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Alleanza Toro Assicurazioni avverso la sentenza del 5 gennaio 2013, con cui il Tribunale di Nicosia ha rigettato il suo appello sul merito ed accolto quello incidentale sulle spese della controparte, contro la sentenza del Giudice di pace del settembre 2009, la quale aveva rigettato la domanda di essa ricorrente intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità, con condanna al risarcimento del danno, del comportamento della società assicuratrice, che le aveva, a suo dire, indebitamente addebitato la responsabilità di un sinistro stradale ed aveva, in conseguenza aumentato la classe di merito del relativo contratto assicurativo.
p.2. Al ricorso non v’è stata resistenza della società intimata.
p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione all’avvocato della ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis si sono svolte le seguenti considerazioni:
(…) p.3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare inammissibile.
Queste le ragioni.
p.3.1. L’illustrazione dei due motivi – deducenti “violazione dell’art. 134 d.lgs. n. 209 del 2005” e “violazione del D.Lgs. 209 del 2005, dell’art. 183” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – sollecita e, dunque, si fonda, sulla valutazione di documenti e risultanze processuali (costituite: a) quanto al primo motivo, da una nota della “mandataria della convenuta” del 25 gennaio 2007, da una nota del 12 febbraio 2007 del legale della ricorrente, da una dichiarazione testimoniale della quale nemmeno si identifica la sede di assunzione, giudiziale o stragiudiziale; b) quanto al secondo motivo, testimonianze, da una non meglio identificata “espressa censura” nell’atto di appello), ma, riguardo ad esse non si fornisce l’indicazione del se e dove essi i documenti e gli atti evidenzianti le risultanze siano stati prodotti (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) in questa sede di legittimità e nemmeno se ne riproduce il contenuto, direttamente od indirettamente, in questo secondo caso indicando la parte del documento o dell’atto cui corrisponderebbe l’indiretta riproduzione.
Ne discende che l’art. 366, n. 6 (norma costituente il c.d. precipitato normativo del c.d. principio d autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione: Cass. n. 7455 del 2013, ex multis) risulta violato, in quanto dette indicazioni erano necessaria per rispettare i termini dell’onere di indicazione specifica che quella norma prescrive.
Ciò, secondo consolidata giurisprudenza della Corte: si vedano già Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008.
Si deve, inoltre, aggiungere che i due motivi si disinteressano completamente della motivazione, giusta o sbagliata che sia, della sentenza impugnata, che si diffonde nelle pagine 3 e 4 sulla questione dell’esegesi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 134. Motivazione che occorreva sottoporre in ogni caso a critica, atteso che il motivo di impugnazione e, dunque, anche quello di cassazione deve necessariamente criticare la motivazione della sentenza impugnata e, dunque, deve considerarla preoccupandosi di confutarla (ex multis, Cass. n. 359 del 2005).”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi rilievi.
p.3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016