Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24347 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. I, 03/11/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 03/11/2020), n.24347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3451/2019 proposto da:

I.G.O., elettivamente domiciliato in Roma, via Teofilo

Folengo 49, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Maria Facilla,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

02/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- I.G.O., proveniente dalla terra (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 2 gennaio 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto di rifugio, il giudice del merito ha rilevato che i fatti riferiti dal ricorrente non evocano profili di persecuzione diretta e personale per alcuna delle ragioni prese in considerazione dalla Convenzione di Ginevra. Ha anche ritenuto la non credibilità del racconto, così fornito.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato pure che, secondo quanto riferito dai report elaborati dalle Nazioni Unite nel 2017, l’Edo State non risulta presentare, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità. Il quadro complessivo del Paese – ha annotato il decreto – non dà conto di conflitti armati o di situazioni di violenza indiscriminata.

Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione.

3.- Avverso questo provvedimento I.G.O. ha presentato ricorso, affidato a sei motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nell’ambito del presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso presentanti dal ricorrente risultano così intestati: (i) il primo motivo, “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11”; (ii) il secondo motivo, “erronea e parziale valutazione dei fatti dichiarati dal ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; (iii) il terzo motivo, “sulla protezione sussidiaria”; (iv) il quarto motivo, “sussistenza del diritto di asilo”; (v) il quinto motivo, “sulla sussistenza della protezione umanitaria”; (vi) il sesto motivo, “applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6” (gli ultimi due motivi sono, per errore, numerati come sesto e settimo motivo).

5.- In appendice ai motivi, il ricorso chiede a questa Corte l’emissione di un provvedimento cautelare che, nelle more del giudizio, disponga in via preventiva l’anticipazione degli effetti della decisione finale.

6.- La richiesta di un provvedimento cautelare di sospensione è inammissibile. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, attribuisce in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato il potere di decidere sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (cfr. Cass., n. 11756 del 2020).

7.- Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo, che assume mancata concessione della fissazione di udienza, trova immediata ed espressa smentita nel corpo della decisione impugnata (cfr. p. 2, riga sedicesima).

Nello svolgimento degli ulteriori cinque motivi, d’altra parte, il ricorso si limita a svolgere delle considerazioni di mero genere e del tutto astratte dalla fattispecie concreta a cui pur dovrebbe essere pertinente.

Nei fatti, la motivazione adottata dal Tribunale non risulta presa minimamente in esame dal ricorso che è stato approntato. Non diversamente è da dire quanto alla specifica posizione della persona del richiedente, come pure della situazione del Paese di sua provenienza, che pure il ricorso appare sostanzialmente ignorare.

8.- Non ha luogo provvedere alla liquidazione delle spese del presente procedimento, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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