Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24346 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15970-2013 proposto da:

P.D., Cf. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ALBIERICO II 10, presso lo studio dell’avvocato CATERINA ZUARDI

SCORSONE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO SCORSONE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA

PIGNATELLI 290/292, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO COTARDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE BIAMONTE giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2527/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 09/02/2012 e depositata il 10/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Pietro Imbimbo (delega verbale Michele Biamonte),

per il controricorrente, che si riporta agli atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. P.D. ha proposto ricorso per cassazione contro V.C. avverso la sentenza del 10 maggio 2012, con cui la Corte d’Appello di Roma ha parzialmente accolto l’appello del V. contro la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Roma nel maggio 2004, che aveva rigettato la domanda del medesimo intesa ad ottenere la restituzione di somme corrisposte indebitamente in forza di un’esecuzione forzata e dichiarato inammissibile per tardività la riconvenzionale della P..

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso il V..

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis si sono svolte le seguenti considerazioni:

(…) p.3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare inammissibile.

Queste le ragioni.

p.3.1. L’illustrazione congiunta dei due motivi su cui si fonda -deducenti “violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 3, e violazione di legge con riferimento agli artt. 2909 e 324 c.p.c.” e, con rifermento al paradigma vigente anzichè a quello introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 5″ – si fonda su riferimenti a due sentenze, emesse dal Tribunale di Roma e dalla Corte d’Appello d Roma, nonchè sull’evocazione della prospettazione assunta sia dalla ricorrente che dal V. nel giudizio di merito, ma non fornisce l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 di tali atti.

Infatti, non solo si omette di trascriverne il contenuto direttamente od indirettamente, indicando la parte dell’atto cui l’indiretta riproduzione si riferirebbe, ma si omette anche di indicare se e dove gli atti cui si fa riferimento siano esaminabili, in quanto prodotti (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) in questa sede di legittimità.

Ne discende che l’art. 366, n. 6 (norma costituente il c.d. precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione: Cass. n. 7455 del 2013, ex multis) risulta violato, in quanto non sono rispettati i termini del indicazione specifica che prescrive, secondo consolidata giurisprudenza della Corte: si vedano già Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008.”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria muove il rilievo che “alla pagina 13 del ricorso” sarebbero “indicate le due sentenze con il riferimento del’allegazione in atti delle stesse” e che “più precisamente alle pagina 16 e 17” sarebbero “riportate le parti della sentenza poste a confronto con quella della Corte Territoriale impugnata” e sarebbe “citata (testualmente) anche la parte dell’atto di costituzione in giudizio di controparte dinanzi alla Corte Territoriale da cui si evince quanto sostenuto al riguardo dalla stessa”.

Sicchè da tanto emergerebbe “la circostanza che sul punto contestato alla Corte Territoriale e deciso dalla stessa si era già formato il giudicato”.

p.2.1. Il Collegio rileva che gli assunti della memoria sono del tutto inidonei ad evidenziare l’osservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Fermo che la relazione non ha affatto detto che le due sentenze capitoline non erano state indicate, cioè individuate nei loro estremi, il che effettivamente emerge a pagina 13 del ricorso, si rileva quanto segue:

a) in disparte che la memoria non indica il contenuto delle pagine 16 e 17 cui fa riferimento, a pagina 16 nulla si coglie in ordine ad esso, mentre a pagina 17, se si è inteso fare riferimento alla proposizione che inizia con l’inciso iniziale “In ragione di ciò il Giudice di prime cure…”, come riproduttiva di una parte della sentenza del tribunale capitolino (come potrebbe implicare l’espressione “Giudice di prime cure”), non emerge da quanto ipoteticamente riprodotto alcunchè che possa supportare la prospettazione del preteso giudicato e meno che mai e soprattutto emerge che vi sarebbe stata una riproduzione delle “parti della sentenza poste a confronto con quella della Corte Territoriale impugnata” e sarebbe “citata (testualmente) anche la parte dell’atto di costituzione in giudizio di controparte dinanzi alla Corte Territoriale da cui si evince quanto sostenuto al riguardo dalla stessa”;

b) in ogni caso, la memoria omette di considerare che la relazione ha evidenziato che gli atti su cui il ricorso si fonda non sono stati localizzati in questo giudizio di legittimità, siccome imponeva l’art. 366 c.p.c., n. 6: infatti, a pagina 23 si fa riferimento alle due sentenze capitoline dicendole del tutto genericamente “allegate in atti”, mentre in chiusura del ricorso si dice, in modo del tutto generico, che “si allegano i documenti di cui all’indice del fascicolo, ivi compresa copia autentica della sentenza relativa al grado di appello”.

Il Collegio, dunque, condivide pienamente il rilievo di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 6 ed evidenzia che l’inosservanza di esso quanto ai profili inerenti la riproduzione diretta od indiretta di quanto fondante i motivi si risolve anche in una prospettazione del tutto generica e poco chiara, sì da apparire gradatamente inammissibile alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi, secondo cui: “Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2,). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.”.

p.3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alle due parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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