Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24346 del 29/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 24346 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 24742-2008 proposto da:
4- 4915,1″u 4m;
TUDINI QUINTO
GRANATO GRISELDA GRNGSL31M57H501T
TDNQNT57C17H501Z,

TUDINI MONICA TDNMNC62A70H501N,

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell’avvocato
MARIANI RENATO, che li rappresenta e difende, giusta
2013

delega in atti;
– ricorrenti –

2680

contro
ATERNO 50GITA AGRARIA S.R.L. G.t- . 01135720507;
– intimata –

Data pubblicazione: 29/10/2013

Nonché da:
A.S.A. – ATERNO SOCIETÀ AGRARIA S.R.L. 01135720587,
in persona del legale rappresentante p_ro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. BUOZZI 82,
presso lo studio dell’avvocato ORSINI LUCA VINCENZO,

notarile e atto di costituzione in atti;
– controi corrente e ricorrente incidentale contro

GRANATO GRISELDA GRNGSL31M57H501T, TUDINI QUINTO
TDNQNT57C17H501Z, TUDINI MONICA TDNMNC62A70H501N,
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell’avvocato
MARIANI RENATO, che li rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– controri correnti al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 1520/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/10/2007 R.G.N.
7949/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato MARIANI RENATO;
udito l’Avvocato ORSINI LUCA VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
– eto
tts

vitt

/,-tcartsik.,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale

r.g.n. 24742/2008 Granato Griselda +2 c/Aterno società agraria sr.!.
ud. 25 settembre 2013

Svolgimento del processo
1. Granato Griselda, Tudini Monica, e Tudini Quinto, in qualità di eredi di Tudini
Alvaro, hanno agito in giudizio, per quanto qui rileva, per la condanna della Aterno
società agraria s.r.1., della quale il loro dante causa era stato dipendente fino al

2 Il giudice di prime cure non attribuiva l’indennità sostitutiva del preavviso in

quanto non formulata nelle conclusioni del ricorso di primo grado.
3. La sentenza veniva gravata dagli eredi del Tudini per il mancato accoglimento
della domanda di condanna al pagamento dell’indennità di preavviso, anche per il
profilo dell’omessa pronuncia sulla predetta domanda che, a loro dire, benché
erroneamente riportata nel ricorso come “indennità sostitutiva del ferie”, doveva
ritenersi ritualmente introdotta nel giudizio tenuto conto del prospetto depositato
con l’atto introduttivo ove risultava correttamente indicata la causa petendi per la
somma già indicata nel ricorso, pari a lire 27.138.828.
4.

La Corte territoriale, officiato un consulente tecnico contabile per

l’accertamento della corrispondenza della somma indicata nel conteggio
all’indennità sostitutiva del preavviso, rigettava il gravame.
5. Per la Corte territoriale il giudicante non poteva ritenersi onerato di ricavare la
domanda non formulata dal conteggio prodotto.
6.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, gli eredi di Tudini Alvaro
hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, ulteriormente
illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. La società intimata ha resistito con
controricorso e proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi, cui hanno
resistito i ricorrenti principali.

Motivi della decisione
7. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c. , perché
proposti avverso la medesima sentenza.
8. Con il ricorso principale i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per
errore interpretativo del contenuto della domanda giudiziale, e denunciano, in via
principale, un vizio motivazione e, in via secondaria, l’omesso esame della domanda.
Rossana Mancino est.

r.g.n. 24742/2008 Granato Griselda +2 c/Atemo società agraria s.r.l.

decesso, al pagamento, fra l’altro, dell’ “indennità sostitutiva del ferie” (così
testualmente nel ricorso introduttivo).

In sintesi, si dolgono dell’insufficienza della motivazione, per non avere la Corte di
merito speso parola sulla denunciata mancata percezione dell’errore materiale nella
formulazione della causa petendi per “indennità sostitutiva del ferie” in luogo dell’

parte; della contraddittorietà, per avere i Giudici del gravame richiesto al consulente
tecnico officiato in giudizio di controllare l’eventuale corrispondenza della somma
indicata nel conteggio a quanto eventualmente spettante a titolo di indennità
sostitutiva del preavviso, così mostrando consapevolezza dell’esistenza della causa
petendi; infine, inadeguatenza, perché fondata su un principio interpretativo non
evocabile nella specie, in cui la domanda doveva ritenersi proposta.
9.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

10. Occorre premettere, in linea con il recente arresto delle Sezioni unite della
Corte, sentenza n. 8077 del 2012, quando col ricorso per cassazione venga
denunciato un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per
indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo
fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione
all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha
vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i
documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal
ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi
quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli arti. 366, primo
comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.).
Ebbene dall’esame diretto degli atti sui quali il ricorso si fonda si evince
l’incerta domanda introdotta, nell’atto introduttivo del giudizio, per “indennità
sostitutiva del ferie” e solo nell’allegato depositato insieme al ricorso risulta, tra gli
altri crediti pretesi in giudizio e quantificati, il credito per “indennità sostitutiva del
preavviso”, menzionando la predetta voce e la quantificazione complessiva per tale
titolo.
/2.

Il Collegio ritiene non condivisibile la tesi propugnata dai ricorrenti, imperniata

sull’errore materiale occorso nella redazione dell’atto introduttivo del giudizio tale
da rendere sì incomprensibile la ragione per la quale si invochi la tutela giudiziaria
ma evidente il lapsus calami se non altro, a loro dire, anche per la preposta
enunciazione nell’atto introduttivo del credito preteso a titolo di indennità
sostitutiva delle ferie non godute, vede superata la predetta incomprensibilità
demandando al giudice del merito il dovere di esaminare tutti gli atti offerti dalle
parti al fine di stabilire la corretta pretesa creditoria azionata.

2
Rossana Mandno est.

r.g.n. 24742/2008 Granato Griselda +2 c/Aterno società agraria s.r.l.

indennità sostitutiva del preavviso) e per non avere il giudicante posto a confronto,
per attribuire o negare un determinato petitum, tutti gli atti del processo offerti dalla

13. In altre parole sarebbe compito del giudice interpretare la domanda,
emendando l’errore materiale occorso nella stesura dell’atto introduttivo con
l’ausilio degli atti depositati unitamente al ricorso, così indagando sulla
corrispondenza tra un petitum richiesto nell’atto introduttivo senza esplicita
indicazione della ragione giustificatrice (giacché l’errore materiale nella vicenda che
ne occupa rende incerta la domanda per la quale una certa somma è richiesta) con la

14. A tale lettura delle regole processuali e del potere-dovere del giudice di
interpretazione della domanda osta, invero, il precetto di cui all’art. 414, c.p.c. che
prescrive al ricorrente-attore nel processo del lavoro di indicare nel ricorso, fra
l’altro, l’oggetto della domanda (n. 3), nonché gli elementi di diritto su cui essa si
fonda con le relative conclusioni (n. 4).
15. L’esattezza e completezza di tali indicazioni è oggetto di un onere del ricorrente
e di un suo dovere di correttezza, riconducibile nei casi di inosservanza più grave al
dovere di lealtà imposto dall’art. 88, primo comma, cod. proc. civ. (v., in tal senso,
Cass. 15966/2007).
16. Inoltre le esatte e complete indicazioni nell’atto introduttivo del giudizio
servono al giudice, per conoscere pienamente il thema decidendum sin dall’inizio della
causa al fine di procedere incisivamente al tentativo di conciliazione e, se negativo,
agli incombenti istruttori e alla decisione immediata in tempi ragionevoli, e
nondimeno sono indispensabili per il pieno spiegamento del contraddittorio.
/7. Nei casi di più grave inesattezza o incompletezza, tali da impedire la certa
determinazione del petitum e della causa petendi, il Giudice ravvisa l’inosservanza
dell’onere imposto dall’art. 414 cit., e dichiara l’inammissibilità della domanda;
mentre in caso di lacune meno gravi, ossia tali da non impedire l’identificazione
dell’oggetto e dei motivi in diritto della pretesa attraverso l’interpretazione
complessiva dell’atto di parte, il Giudice può superare il detto difetto di correttezza,
ritenendo assolto l’onere e così pronunciarsi sul contenuto della pretesa.
18. Il difetto di correttezza che impedisce l’identificazione dell’oggetto della
domanda non può essere colmato dal Giudice ricorrendo all’esame complessivo
degli atti allegati dalla parte al ricorso, e genericamente richiamati, con un’estensione
del delineato potere di interpretazione complessiva della domanda agli atti depositati
dalla parte dai quali evincere il contenuto della pretesa, l’oggetto sostanziale
dell’azione ed i termini della controversia.
19. Né risulta conferente il precedente di legittimità richiamato dai ricorrenti
giacché la decisione di questa Corte evocata (Cass. 11599/2009) muove dalla diversa
premessa di un atto allegato alla domanda introduttiva espressamente qualificato
3
Rossana Mancino est.

r.g.n. 24742/2008 Granato Griselda +2 c/Aterno società agraria s.r.l.

ragione giustificatrice delineata nel conteggio depositato nel fascicolo di parte.

come parte integrante della domanda, connotazione, quest’ultima, non ricorrente
nella vicenda in esame.

21. Passando all’esame del controricorso con ricorso incidentale proposto dalla
società, tempestivamente depositato nella cancelleria della Corte, nel termine fissato
dagli artt. 370 e 369 c.p.c., va disattesa la tesi propugnata dai ricorrenti principali,
quanto alla decorrenza del termine dalla consegna dell’atto all’agente notificante, in
continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale la
distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il
destinatario dell’atto, risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova
applicazione solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per
la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare
conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo
compimento di attività riferibile all’ufficiale giudiziario, non anche quando la norma
preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere
compiuto dal tempo dell’av-venuta notificazione, come per il deposito del ricorso
per cassazione e del controricorso, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe
le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale dell’art. 369 cod. proc. civ., al
momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario, contro cui
l’impugnazione è rivolta (v., fra le tante, Cass. 10837/2007).
Passando all’esame del ricorso incidentale, i due motivi vengono riassunti nel
seguente modo, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., applicato nella specie ratione temporis:

22

– a) dica la Corte se il giudice viola l’art. 112 c.p.c. ove riconosca somme superiori a quelle
richieste dalle parti appellanti;
– b) il fatto controverso è l’ammontare residuo del T.F.R. in ordine al quale al Corte di merito
– sulla scia della c.t.u. – cade in contraddizione assumendo parametri diversi di quanto erogato
dallENPAIA. E’, altresì, controverso l’indennità di mancato preavviso (per la quale gli attori
hanno proposto ricorso principale) non riconosciuta dalla Corte di appello e, però, posta
anch’essa a base del calcolo del T.F.R. “.
23. Questi quesiti sono generici e comportano l’inammissibilità dei motivi. La
genericità si spiega col fatto che la ricorrente lamenta in realtà errori di calcolo, che
essa avrebbe dovuto denunciare al giudice che pronunciò la sentenza (art.287
c.p.c.).
24. In definitiva il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
25. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie sussistono giusti motivi per
disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
4
Rossano Mancino est.

r.g.n. 24742/2008 Granato Griselda +2 c/Atemo società agraria s.r.l.

20. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale non ha accolto, con il giudice di
prime cure, la domanda non formulata nelle conclusioni del ricorso di primo grado.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile
l’incidentale; compensa le spese del giudizio.

Così deo in Roma, il 25 settembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA