Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24346 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.16/10/2017),  n. 24346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. penta Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18099-2014 proposto da:

G.G., (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA presso la

CANCELLERIA della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato GAETANO AURELIO BARBAGALLO giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MARIA

CINQUERRUI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

C.D.C., C.C.I.L.;

– intimati-

avverso la sentenza n. 231/2013 del TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

depositata il 23/05/2013 e l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di

CATANIA, depositata il 13/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Gaetano Aurelio Barbagallo per il ricorrente e

l’Avvocato Luigi Maria Conquerrui per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.C. e C.D.C., deducendo di essere comproprietari di un immobile in (OMISSIS), per il quale avevano concluso un preliminare di compravendita con G.G., per il prezzo complessivo di Euro 78.000,00, convenivano in giudizio il promissario acquirente dinanzi al Tribunale di Caltagirone affinchè, previo accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto preliminare, il convenuto fosse condannato altresì al pagamento della caparra ed al risarcimento del danno per occupazione senza titolo. In via subordinata chiedevano che in ogni caso fosse pronunziata la risoluzione per grave inadempimento del G..

A supporto della domanda aggiungevano altresì che, nonostante il versamento di una caparra confirmatoria dell’importo di Euro 70.000,00, il convenuto non aveva provveduto a versare il saldo dovuto, non avendo rispettato la data prevista per la stipula del definitivo, che era già stata prorogata al 30 ottobre 2010, omettendo altresì di presentarsi dinanzi al notaio incaricato della stipula del definitivo, malgrado la notifica di una rituale diffida ad adempiere.

Il convenuto nel costituirsi contestava la sussistenza dei requisiti della risoluzione, assumendo che fosse carente il connotato della gravità dell’inadempimento, avendo quasi integralmente versato il prezzo, e deducendo che la mancata stipula del definitivo era da ricollegare alle difficoltà economiche insorte per avere dovuto sostenere ingenti spese per la malattia del padre, che ne aveva anche cagionato da poco il decesso.

In via riconvenzionale dichiarandosi disposto a versare il saldo nel corso dell’anno 2011, chiedeva la pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 231/2013 accoglieva la domanda attorea, dichiarando risolto per inadempimento del convenuto il contratto preliminare, accertando altresì il diritto degli attori a trattenere la caparra a suo tempo versata; condannava altresì il G. al pagamento della somma di Euro 7.500,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dall’occupazione del bene promesso in vendita a far data dal gennaio 2011 sino alla data della sentenza, ed infine dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale del G..

A tal fine riteneva che la risoluzione si fosse prodotta di diritto a seguito del mancato riscontro del convenuto alla diffida ad adempiere inoltrata dagli attori in data 7/12/2010.

Andava altresì disattesa la tesi del convenuto secondo cui l’inadempimento doveva reputarsi di scarsa importanza, in quanto se è vero che la somma ancora da versare era di soli Euro 8.000,00 a fronte di un prezzo complessivo di Euro 78.000,00, è altrettanto vero che la gravità deve essere valutata non solo dal punto di vista oggettivo, ma anche in ragione dell’interesse che l’altra parte intende realizzare, nel quadro dell’economia generale del contratto.

In tale ottica il preliminare di cui si chiedeva la risoluzione era in realtà la rinnovazione di un precedente preliminare avente ad oggetto lo stesso bene, ma che vedeva come promissario acquirente il padre del G., che a sua volta contemplava come data per la stipula del definitivo quella del 30/12/2007, data già in passato prorogata.

In tale ottica la diffida ad adempiere non scaturiva dal primo ritardo della controparte, ma era conseguente a varie dilazioni alle quali gli attori avevano in precedenza acconsentito.

Inoltre, nonostante le formali rassicurazioni del G., il pagamento della somma residua non era avvenuto nemmeno nel corso dell’anno 2011, e nemmeno dopo la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione in sede giudiziale.

Una volta quindi accertata la risoluzione per inadempimento del convenuto, quanto ai danni di cui si chiedeva il ristoro, il Tribunale reputava che la somma versata a titolo di caparra costituiva una forma di preventiva liquidazione del danno, e pertanto ben poteva essere ritenuta a tale titolo.

Andava altresì riconosciuto il risarcimento del danno da occupazione illegittima dell’appartamento, che poteva essere quantificato, nella somma annuale di Euro 2.500,00 a far data dal 2011, assommando quindi al complessivo importo di Euro 7.500,00. Avverso tale sentenza proponeva appello il G., e la Corte d’Appello di Catania con ordinanza del 13 marzo 2014 dichiarava il gravame inammissibile ex art. 348 ter c.p.c.

A tal fine rilevava che la contestazione mossa dall’appellante alla valutazione di gravità dell’inadempimento, rapportata solo all’entità della somma ancora dovuta non teneva conto del complessivo ragionamento del Tribunale che aveva riscontrato non già un mero ritardo ma una definitiva inadempienza del promissario acquirente, il che rendeva il motivo privo di ragionevole probabilità di accoglimento.

Analoga prognosi andava svolta quanto al motivo concernente la liquidazione del danno da occupazione illegittima dell’immobile e la liquidazione delle spese di lite.

Manifestamente infondato era poi il motivo concernente la richiesta di limitare la risoluzione ai 5/6 dell’immobile promesso in vendita, non avendo agito in risoluzione anche la comproprietaria (per la quota appunto di 1/6), C.C.I.L., atteso che C.C. aveva agito in giudizio anche per conto della figlia giusta procura notarile a vendere del 28 luglio 2006.

Infine era immeritevole di accoglimento anche il motivo con il quale si intendeva contestare che la dazione della somma di Euro 70.000,00 fosse avvenuta a titolo di caparra, ma quale semplice acconto prezzo, essendo tale assunto smentito documentalmente dal tenore del preliminare.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale e dell’ordinanza della Corte d’Appello ha proposto ricorso G.G. sulla base rispettivamente di cinque e di quattro motivi, illustrati con memorie.

C.C. ha resistito con controricorso.

Con decreto del 21 dicembre 2016 il Presidente della Sezione, ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.C.I.L. nel termine di 90 giorni dalla comunicazione dello stesso decreto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per tardività.

Infatti, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello.

A tal fine rileva la circostanza, come comprovato da attestazione della Cancelleria della Corte d’Appello di Catania rilasciata in data 7 giugno 2017 su richiesta della Cancelleria di questa Corte, che in data 13 marzo 2014 è stata comunicata a cura della cancelleria l’ordinanza impugnata ai difensori in appello dell’odierno ricorrente, avv. Tafuri e Fallica, e che a fronte di tale comunicazione il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale e l’ordinanza di inammissibilità è stato proposto soltanto il 30 giugno 2014, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dalla data della comunicazione dell’ordinanza.

Va poi aggiunto che il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c. è da ritenersi applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, nei casi in cui questa risulti consentita (Cass. n. 3067/2017; Cass. n. 20662/2016), con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla a provvedere nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa fase.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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