Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24346 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2018, (ud. 06/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4578-2015 proposto da:

F.C., D.M., L.G., LA.BE.AR.,

A.A., FR.GI., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

VALERIO DE VITO, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

ISMEA ISTITUTO SERVIZI MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

GHERA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7994/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/02/2014 R.G.N. 994/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DE VITO PAOLO VALERIO;

udito l’Avvocato GHERA FRANCESCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio sull’impugnazione proposta da F.C., A.A., D.M., L.G., La.Ar., Fr.Gi. nei confronti dell’ISMEA – Istituto per studi ricerche e informazioni sul mercato Agricolo -, condannava l’Istituto appellato al pagamento delle somme specificamente indicate per ciascuno dei predetti a titolo di maggiori spettanze di fine rapporto rivendicate in virtù della polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro ai sensi del R.D.L. n. 5 del 1942 (in realtà, quanto alla posizione di F.C., in sentenza si evidenziava una differenza negativa di Euro 156,00).

1.2. Riteneva la Corte territoriale, sulla base della decisione rescindente di questa Corte n. 3041/2006, che la domanda di condanna al pagamento delle somme maturate in virtù della polizza assicurativa alla data del 31/5/1982 (e cioè alla data di entrata in vigore della L. n. 297 del 1982 che, sopprimendo il Fondo di cui al R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5, art. 3convertito, con modificazioni, nella L. 2 ottobre 1942, n. 1251 e dunque eliminando la facoltà – alternativa concessa ai datori di lavoro di garantire ai lavoratori la corresponsione dell’indennità di risoluzione del rapporto di impiego attraverso la stipulazione di contratti privatistici di assicurazione, invece che mediante il versamento all’apposito Fondo, aveva fatto venir meno l’obbligo per i datori di lavoro di mantenere in vita i relativi contratti di assicurazione privatistici, risolti per impossibilità sopravvenuta con il conseguente obbligo della società di assicurazione di restituire al datore di lavoro i premi inutilmente corrisposti) dovesse intendersi ricompresa in quella di maggiori spettanze quantificate fino alla data di cessazione del rapporto. Quantificava, poi, tali somme sulla base della disposta c.t.u..

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione F.C. A.A., D.M., L.G., La.Ar., Fr.Gi. affidato a quattro motivi.

3. L’ISMEA resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L. 2 ottobre 1942, n. 1251, n. 5 e agli artt. 6, 11 e 13 della Polizza convenzione n. 14.013 e/o corrispondenti artt. 6, 7 e 13 della polizza/convenzione n. 50.421 stipulate tra INA e ISMEA nonchè in relazione all’art. 2120 c.c. (ante novella 1982) e alla L. 18 dicembre 1960, n. 1561 ed ancora errata interpretazione del contratto di assicurazione collettiva del personale dipendente dell’ISMEA. Lamentano i ricorrenti che la Corte d’appello abbia ritenuto corrette le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. disattendendo i rilievi che la difesa dei ricorrenti aveva formulato. Rilevano, in particolare, che i giudici di appello non abbiano compreso l’esatta portata delle sopraindicate disposizioni delle polizze concernenti la determinazione dei premi assicurativi dovuti dall’ISMEA all’INA. Rilevano che, a termini delle disposizioni all’epoca vigenti, l’importo dei premi assicurativi a carico del datore di lavoro da versarsi all’INA in alternativa rispetto al versamento al Fondo per l’indennità degli impiegati dovesse essere corrispondente a quello degli accantonamenti presso il Fondo perchè la scelta rimessa al datore di lavoro non poteva risolversi in un pregiudizio in termini di risultato economico dell’indennità di anzianità ed evidenziano che, nella specie, la Corte territoriale, ai fini della corretta individuazione dell’importo dei premi versati, avrebbe dovuto dare al c.t.u. più precise istruzioni operative circa l’applicazione degli articoli delle Polizze ed in particolare della clausola 7 della Polizza n. (OMISSIS) (identico nel testo a quello della Polizza n. (OMISSIS)) ed avrebbe dovuto tener conto del fatto che il premio assicurativo dovesse essere di anno in anno (o di semestre in semestre) integrato attraverso il c.d. regolamento di premio e comunque del fatto che la prestazione assicurata non potesse essere inferiore all’indennità di anzianità, ai sensi del R.D.L. n. 8 del 1942, art. 4, comma 1, lett. c) come modificato dalla Legge di conversione n. 1251 del 1942.

1.2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.

Le censure ruotano intorno all’interpretazione della clausole delle polizze senza che si indichino espressamente i criteri interpretativi violati dalla Corte territoriale.

La questione di diritto posta dai ricorrenti è stata invero già risolta da questa Corte in sede di pronuncia rescindente e, del resto, la Corte territoriale mostra chiaramente di aver tenuto conto della disciplina legale anteriore laddove ha espressamente richiamato quanto affermato da questa Corte in detta pronuncia circa il collegamento tra l’art. 2120 c.c., novellato dalla L. n. 297 del 1982, e l’applicazione della convenzione assicurativa di cui si discute.

Sotto questo profilo, dunque, la Corte territoriale ha esattamente individuato l’oggetto del rinvio che non riguardava affatto l’interpretazione ed applicazione delle norme di legge la cui violazione è in questa sede denunciata ma solo la determinazione del quantum spettante – in base alla polizza assicurativa valida entro il limite temporale del 31/5/1982 (c.d. cessazione fittizia del rapporto ai sensi della L. n. 257 del 1982, art. 5) – ai lavoratori beneficiari quale aggiunta migliorativa dell’indennità di anzianità percepita all’atto della cessazione effettiva del rapporto (1992).

Inoltre, quanto all’asserita violazione del criterio secondo cui la prestazione assicurata non potesse essere inferiore all’indennità di anzianità, ai sensi del R.D.L. n. 8 del 1942, art. 4, comma 1, lett. c) come modificato dalla Legge di conversione n. 1251 del 1942, i ricorrenti non offrono elementi per ritenere che tale criterio sia stato in concreto violato anzi dalle stesse affermazioni di cui all’ultimo capoverso di pag. 34 del ricorso sembra evincersi l’esatto contrario e cioè che le somme liquidate a favore dei ricorrenti fossero più elevate dell’indennità di anzianità corrisposta dall’ISMEA (invero non rileva che in motivazione per la ricorrente F. sia stata evidenziata una differenza per difetto, visto che nella parte dispositiva anche in favore di tale dipendente è stata riconosciuta una somma a credito).

2.1. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, violazione del combinato disposto del R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L. 2 ottobre 1942, n. 1251, n. 5 e dell’art. 2, comma 1 medesimo R.D.L.. Lamentano che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il contratto assicurativo, secondo il criterio interpretativo prescelto dal c.t.u., si sarebbe dimostrato inidoneo a conseguire i risultati indicati nelle stesse premesse delle polizze, venendo meno alla funzione economico-sociale (e dunque alla causa del contratto) che le parti avevano inteso attribuire con la stipulazione.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Quella prospettata è una questione che non è stata espressamente affrontata dalla Corte territoriale e che si palesa come nuova; nè risulta idoneo a dimostrare che la stessa fosse stata ritualmente prospettata nel giudizio di merito quanto riferito dai ricorrenti a pag. 36 del ricorso (evincendosi solo che il rilievo fosse stato esplicitato in sede di note autorizzate in merito all’integrazione della c.t.u. ma non che si fosse trattato di una questione tempestivamente sottoposta al contraddittorio tra le parti prima di tale momento).

In ogni caso non si tratta di omesso esame di un fatto storico bensì di una critica alle valutazioni dell’ausiliare indotte dall’asserita erronea interpretazione delle clausole della convenzione assicurativa come effettuata dalla Corte territoriale all’atto della formulazione dei quesiti.

3.1. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per il mancato recepimento del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione ed omessa pronuncia su parte della domanda dei ricorrenti ed ancora motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa il rigetto della domanda dei ricorrenti di conseguire dall’ISMEA quanto sarebbe stato erogato dall’INA ai lavoratori in virtù della polizza assicurativa collettiva sulla vita del personale impiegatizio in relazione al trattamento fiscale tipico delle polizze sulla vita. Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la proposizione della indicata domanda e come tale esulante dal giudizio di rinvio.

3.2. Il motivo è infondato.

Come si rileva dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per cassazione, la domanda in relazione alla quale i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia era stata giudicata tardiva dalla Corte di appello.

Tale passaggio argomentativo non è stato confutato da elementi di segno contrario emergendo anzi dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 20) che la questione del calcolo delle somme spettanti con l’applicazione dello stesso (e più favorevole) trattamento fiscale di cui aveva beneficiato la società assicuratrice al momento dell’incasso degli importi liquidati dall’INA fosse stata posta solo in sede di note depositate in data 18/1/2013 e 21/9/2013.

Nè, del resto, può ricondursi tale questione alla mera applicazione di una determinata disciplina giuridica, come tale rientrante nell’oggetto del giudizio di rinvio, atteso che, nella pretesa dei ricorrenti, non è in discussione il regime fiscale proprio delle differenze a titolo di t.f.r. venendo in rilievo il preteso diritto al pagamento di maggiori importi derivanti dall’aver l’ISMEA incassato dall’INA (a titolo di restituzione) le somme di cui alle polizze beneficiando di un determinato regime fiscale più favorevole (tipico delle polizze vita) e conseguentemente incassato, al netto, somme maggiori di quelle ritenute, poi, dovute ai lavoratori, conglobate nel complessivo t.f.r. ed assoggettate all’ordinaria tassazione separata.

Peraltro, come si rileva anche dallo svolgimento del processo come riportato in ricorso per cassazione la questione dibattuta tra le parti aveva riguardato solo la restituzione dei premi inutilmente corrisposti e non altro.

4.1. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al combinato disposto dell’art. 4 con il D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, art. 11 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, ART. 9 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Lamentano i ricorrenti che la liquidazione dei compensi operata dalla Corte territoriale, corrispondente ai minimi previsti dall’art. 11 D.M. cit. per lo scaglione dei valore tra Euro 50.001 ed Euro 100.000, non sia adeguata alla stregua delle questioni giuridiche trattate, delle numerose riunioni con il consulente d’ufficio (ben 15), della complessiva attività difensiva svolta, del numero dei ricorrenti, degli elaborati peritali esaminati.

4.2. Il motivo è infondato.

Il richiamato D.M. 20 luglio 2012, n. 140, applicabile alla fattispecie perchè la sentenza impugnata è stata pronunciata all’udienza del 5 febbraio 2014 (e cioè prima dell’entrata in vigore del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), prevede all’art. 4, comma 4, che “Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte contro più parti”.

Qualora, dunque, il difensore abbia assistito in giudizio una pluralità di parti deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l’opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass. 24 novembre 2005, n. 24757). Quest’ultima ipotesi non ricorre in questo processo in cui ricorrenti e l’unico difensore degli stessi hanno svolto difese sostanzialmente identiche. In ogni caso, nella determinazione del compenso spettante al difensore che abbia assistito una pluralità di parti, lo stabilire se l’opera defensionale sia stata unica, nel senso di trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno defensionale a vantaggio di più parti, o se la stessa abbia, invece, comportato la trattazione di questioni differenti, in relazione alla tutela di non identiche posizioni giuridiche, costituisce questione di merito la cui risoluzione è incensurabile in sede di legittimità (v. Cass. 30 agosto 2004, n. 17363; Cass. 1 ottobre 2009, n. 21064; Cass. 4 giugno 2015, n. 11591).

Egualmente incensurabile è la parametrazione dei compensi tra il limite minimo e quello massimo, che non richiede alcuna specifica motivazione (cfr. Cass. 3 aprile 1999, n. 3267; Cass. 22 giugno 2004, n. 11583; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22347; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289). Anche con riferimento alle tariffe di cui al D.M. n. 140 del 2012 ogni contestazione va, pertanto, limitata alla violazione dei limiti minimi e massimi previsti dovendo essere esclusa, ove tale violazione, come nella specie, non sussista, l’ammissibilità di doglianze sull’entità delle liquidazioni concrete che attiene ad una valutazione discrezionale istituzionalmente riservata al giudice del merito (v. Cass. 18 gennaio 2016, n. 685).

5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate integralmente tra le parti, in considerazione della particolarità e complessità delle questione trattate.

7. Va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 poichè l’obbligo del pagamento dell’ulteriore contributo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 4.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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