Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24346 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. I, 03/11/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 03/11/2020), n.24346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2726/2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Teofilo Folengo

n. 49, presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

28/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A.M., proveniente dalla terra del Bengala, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona, sezione di Vicenza, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 28 dicembre 2018, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto di rifugio, il giudice del merito ha rilevato che i fatti riferiti dal ricorrente non evocano profili di persecuzione diretta e personale per alcuna delle ragioni prese in considerazione dalla normativa vigente. Ha anche ritenuto la non credibilità del racconto, così fornito, perchè generico, inverosimile e anche lacunoso nei suoi “aspetti fondamentali”.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato pure che, secondo quanto riferito dal report EASO 2017, il Bangladesh non risulta presentare, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità. Il quadro complessivo del Paese – ha annotato il decreto – non dà conto di conflitti armati o di situazioni di violenza indiscriminata.

Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione; del resto, “non può ritenersi sufficiente a tale scopo” – è stato anche aggiunto – “la partecipazione a corsi di italiano, nè un rapporto di lavoro di 12 ore settimanali con una retribuzione esigua”.

3.- Avverso questo provvedimento A.M. ha presentato ricorso, affidato a sei motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso presentanti dal ricorrente risultano così intestati: (i) il primo motivo, “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11”; (ii) il secondo motivo, “erronea e parziale valutazione dei fatti dichiarati dal ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; (iii) il terzo motivo, “sulla protezione sussidiaria”; (iv) il quarto motivo, “sussistenza del diritto di asilo”; (v) il quinto motivo, “sulla sussistenza della protezione umanitaria”; (vi) il sesto motivo, “applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6” (gli ultimi due motivi sono, per errore, numerati come sesto e settimo motivo).

5.- Il primo motivo segnala che il Tribunale ha mancato di procedere alla concessione della fissazione di udienza, come pure avrebbe dovuto, difettando nella specie la videoregistrazione della audizione del richiedente da parte della Commissione territoriale.

6.- Il motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte “in tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi in difetto la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio” (cfr., tra le più recenti, Cass., 17 aprile 2019, n. 10786; Cass., 26 giugno 2019, n. 17076).

7. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei successivi motivi.

8.- Il ricorso va dunque accolto e di conseguenza cassato il decreto impugnato. Per l’effetto, la controversia va rinviata al Tribunale di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Venezia che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni inerenti alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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