Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24345 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13262-2013 proposto da:

R.G.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. MERCALLI 6, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

MARIA LEVANTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PEDARRA

giusto mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMINT BANK S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

B. BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO LATERZA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ITALFONDIARIO S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BRESSANONE 3, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA CASOTT1

CANTATORE, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO R.G., D.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 385/2012 della CORTI D’APPELLO di BARI, emessa

e depositata il 30/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Casotti Cantore Maria Luisa, per la controricorrente

Italfondiario s.p.a., che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Filippo Tornabuoni (delega Avvocato Paolo Laterza),

per la controricorrente Unicredit Bank, che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. R.G.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30 marzo 2012, con la quale la Corte d’Appello di Bari – nel contradditorio di Italfondiario s.p.a., nella qualità di mandataria di Castello Finance s.r.l. e di Intesa San Paolo s.p.a. e nella contumacia di D.A. e del Fallimento R.G. – ha rigettato il suo appello principale ed accolto quello incidentale di UniCredit Banca s.p.a. sulle spese giudiziali avverso la sentenza n. 672 del 2007, resa in primo grado dal Tribunale di Foggia.

p.2. Al ricorso che non indica le parti contro cui è stato proposto, ma è stato notificato a UniCredit Banca s.p.a., Italfondiario s.p.a., Fallimento R.G. e D.A., hanno resistito con separati controricorsi la s.p.a. Italfondiario e la s.p.a. UNICREDIT Credit Management Bank, mentre non hanno svolto attività difensiva la Ariano e il detto Fallimento.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) p.3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare inammissibile.

Queste le ragioni.

p.3.1. In via preliminare si rileva che la mancata indicazione delle parti è supplita dalla circostanza che nello stesso ricorso, in chiusura le relate dei notificazione evidenziano dette parti nei termini di cui si è detto (in termini: Cass. n. 18512 del 2007; (ord.) n. 19156 del 2010).

p.3.2. L’illustrazione dell’unico motivo di ricorso – deducente congiuntamente “violazione art. 360, prima parte, n. 3 e 4 in relazione all’art. 107 c.p.c., art. 270 c.p.c., comma 2 e art. 140 c.p.c., comma 2 – si fonda sul tenore ed il contenuto di un atto di chiamata in causa che si dice notificato da Unicredit Banca s.p.a. “nell’indirizzo ove veniva notificata la sentenza di primo grado prontamente impugnata come se la notifica giunta a buon fine di un secondo atto fosse sanante d precedenti nullità!”, ma – in disparte la scarsa chiarezza dell’assunto – si omette di trascrivere il suo contenuto direttamente o di riprodurlo indirettamente, indicando a quel parte dell’atto corrisponda l’indiretta riproduzione, e, soprattutto – a parte una non chiara allusione successiva alla relata di notifica “depositata in copia dalla controparte”, che non è precisata in alcun modo – si omette di indicare se e dove la relata sia stata prodotta in questa sede di legittimità, al fine di poter essere esaminata dalla Corte.

Il motivo si fonda, inoltre, come si dichiara successivamente evocando espressamente l’art. 366 c.p.c., n. 6 sulla sentenza di primo grado, su un’ordinanza del Tribunale di Foggia emessa nei procedimenti riuniti nn. 2966/96 e 2943/96, ma anche di tali atti non si fornisce l’indicazione specifica, dato che ci si astiene dalla riproduzione diretta od indiretta del contenuto e, soprattutto, dall’indicare se e dove detti atti siano stati prodotti e siano esaminabili in questo giudizio di legittimità.

Risultano, in conseguenza, violati i termini richiesti proprio in questo sensi da consolidata giurisprudenza della Corte per l’adempimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Tali termini sono stati precisati nel senso su indicato già da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e successivamente ribaditi da copiosa giurisprudenza, che ha evidenziato come l’art. 366, n. 6 rappresenta il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione: Cass. n. 7455 del 2013, ex multis.

p.3.3. Si deve, poi, aggiungere che, in ragione della mancanza di individuazione dei profili contenutistici degli atti su cui si fonda, il motivo risulta anche assolutamente carente di specificità e, per tale ragione ulteriormente inammissibile (Cass. n. 4741 del 2005).”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi rilievi.

p.3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alle due parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore di ognuna, in Euro tremiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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