Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24345 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 18/11/2011), n.24345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25966-2006 proposto da:

P.C.A., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 61, presso lo studio

dell’avvocato AMATO GIUSEPPE ROMANO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRINCHIERI RANIERO;

– ricorrente –

contro

D.C. (OMISSIS), D.P.

(OMISSIS), D.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2-B, presso lo

studio dell’avvocato GRASSETTI FABRIZIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SQUICQUERO MARCO;

M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONETTI MARCO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2113/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato GRASSETTI Fabrizio difensore di D. +2, che

si riporta agli atti;

udito l’Avvocato ANTONETTI Marco, difensore di M., che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27 febbraio 1997 D. C., D.P. e D.M. convenivano davanti al Tribunale di Roma M.P. e P.C. A. ed esponevano:

– di avere acquistato, con atto in data (OMISSIS), un terreno in (OMISSIS) da M.P.;

-che tale terreno era abusivamente posseduto da P.C. A.;

chiedevano, pertanto, la condanna di M.P. a far conseguire ad esse attrici la disponibilità materiale del terreno e la condanna di P.C.A. al rilascio del terreno.

P.C.A. deduceva di essere diventato proprietario del terreno per usucapione.

Con sentenza in data 16 aprile 2003 il Tribunale di Roma accoglieva, per quello che ancora interessa, la domanda nei confronti di P. C.A..

Quest’ultimo proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 10 maggio 2006, non potendo dirsi raggiunta la prova che la detenzione del terreno inizialmente concessa all’appellante si fosse successivamente trasformata, in base ad una interversione, in possesso utile ad usucapionem.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione P. C.A., con quattro motivi.

Resistono con controricorso D.C., D.P. e D.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato improcedibile.

Non risulta, infatti, depositata l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, di cui all’art. 369 cod. proc. civ..

E’ vero che, secondo la giurisprudenza di questa S.C. (cfr., da ultimo, sent. 3 marzo 2011 n. 5108), il mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio nel termine fissato per il deposito del ricorso per cassazione, cioè entro venti giorni dalla notificazione, determina l’improcedibilità del ricorso tesso soltanto se l’esame di quel fascicolo risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità.

Tuttavia, nel caso di specie, ricorre proprio tale ultima ipotesi, in quanto il motivo si ricorso si base essenzialmente sulla deduzione di una errata valutazione delle prove testimoniali, le quali risultano dai verbali inseriti nel fascicolo di ufficio.

Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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