Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24344 del 29/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24344 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 24010-2012 proposto da:
RAMPI

MAURIZIO

RMPMRZ55H25H294S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 67, presso lo
studio dell’avvocato CEFALONI ROBERTO,
rappresenta

e

difende

unitamente

che lo

all’avvocato

GIOVANNI SODANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2581

TRENITALIA

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

Data pubblicazione: 29/10/2013

dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 761/2011 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 16/11/2011 R.G.N. 461/2009;

udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato CEFALONI ROBERTO;
udito l’Avvocato MORRICO ENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Udienza del giorno 18 settembre 2013 — Aula A
n. 10 del ruolo—RG n. 24010/12
Presidente: Lamorgese – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello di Maurizio Rampi avverso la
sentenza del Tribunale di Rimini n. 461 del 2009, di rigetto della domanda del Rampi volta ad
ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli con lettera
recapitata il 7 giugno 2007 dalla datrice di lavoro Trenitalia s.p.a., con le consequenziali pronunce
di cui all’art. 18 della legge n. 300 del 1970.
La Corte d’appello di Bologna, per quel che qui interessa, precisa che:
a) è sostanzialmente irrilevante la sentenza di assoluzione del Rampi prodotta nel presente
grado di appello non solo per la sostanziale autonomia del presente giudizio rispetto a quello penale,
ma anche perché nell’atto di appello non è contenuta alcuna censura alle ampie e articolate
statuizioni di rigetto formulate dal primo giudice rispetto ai profili di censura dedotti nel ricorso
introduttivo del presente giudizio in ordine al carattere discriminatorio del recesso e alla mancata
integrazione della giusta causa derivante dall’assenza di prova della responsabilità penale del Rampi
contenuta in una sentenza passata in giudicato;
b) per il resto va, in primo luogo, precisato che il Tribunale ha affermato, con estrema
chiarezza, che la società Trenitalia ha intimato il licenziamento per giusta causa, “senza richiamare
alcuna delle fattispecie tipizzate dal CCNL”, ivi compreso l’art. 51, lettera g), invocato dal
lavoratore;
c) tale affermazione, supportata da articolata motivazione, non è stata censurata nell’atto
d’appello, sicché l’ asserita riconducibilità del licenziamento all’anzidetta disposizione contrattuale
appare irrilevante e apodittica, perché priva di idonea argomentazione e comunque si basa su
presupposti ermeneutici non condivisibili, visto che, nel licenziamento per giusta causa, ai fini della
proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione espulsiva, viene in considerazione ogni
comportamento che valutato in concreto in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, per la sua
gravità, sia suscettibile di fare venire meno la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro;
d) nella specie il giudice di primo grado ha approfonditamente ricostruito tutti i fatti addebitati
al lavoratori — che sono, peraltro, incontestati — mettendo in luce la loro gravità e idoneità a fare
venire meno la fiducia della datrice di lavoro nella futura conformazione del comportamento
lavorativo del Rampi ai canoni della correttezza e buona fede onde garantire il doveroso
svolgimento delle gare di appalto tra i fornitori nel rispetto del principio della piena e corretta
concorrenza, come stabilito anche nel codice etico di Trenitalia.
1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2.— Il ricorso di Maurizio Rampi domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste,
con controricorso, Trenitalia s.p.a.
Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Sintesi dei motivi di ricorso

1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, dell’art. 2119 cod. civ. e dell’art. 51,
lettera g), del CCNL del Settore Attività ferroviarie del 16 aprile 2003.
Si sostiene l’erroneità dell’affermazione della Corte d’appello secondo cui nell’atto d’appello
il lavoratore non avrebbe formulato alcun rilievo né avrebbe censurato la valutazione del Tribunale
consistente nell’aver qualificato il licenziamento come licenziamento per giusta causa senza aver
tenuto conto e applicato le disposizioni contenute nel suindicato contratto collettivo e, in
particolare, la su menzionata disposizione contrattuale dalla quale si desumerebbe l’illegittimità del
presente recesso datoriale. La norma, infatti, ai fini della violazione dell’obbligo di fedeltà,
richiederebbe non la mera rivelazione a terzi di informazioni o comunicazioni riservate, ma la
sussistenza di un danno o di un pregiudizio subito dall’azienda in conseguenza di tali condotte
connotato di significativa gravità, mentre nella specie la datrice di lavoro si è limitata a fare
riferimento ad un pregiudizio solo potenziale, peraltro ritenuto sufficiente a determinare la rottura
del rapporto fiduciario con il dipendente.
1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza circa una circostanza
decisiva per il giudizio, rappresentata dalla sentenza penale di assoluzione del Rampi.
Si sostiene che la ipotizzata contraddittorietà consisterebbe nel fatto che la Corte bolognese,
dopo aver ritenuto irrilevante ai fini della propria decisione la suddetta sentenza penale, al
contempo avrebbe fatto riferimento ad elementi accusatori emersi contro il lavoratore nell’ambito
del procedimento penale, in particolare riportando nella motivazione alcuni contenuti di
intercettazioni telefoniche ivi effettuate. Ciò ha portato la Corte territoriale ad ignorare le risultanze
processuali del procedimento penale favorevoli al Rampi, come la nota del Responsabile di
Trenitalia ove era stato precisato che la gara d’appalto in oggetto era di importo nettamente inferite
ad euro 400.000,00 e pertanto poteva svolgersi secondo criteri privatistici e a prescindere da
rigorosi obblighi di segretezza.
II — Esame delle censure
2.- Il ricorso — che, seppur facendo formale riferimento, nel primo motivo, a violazioni
normative, in realtà propone censure che, nella sostanza, si risolvono tutte nella richiesta di una

2

1.— Il ricorso è articolato in due motivi.

nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal Giudice del merito, del tutto
inammissibile in sede di legittimità — è improcedibile, per le ragioni di seguito esposte.

2.1.- Nella specie, il primo motivo di ricorso si fonda sull’asseritamente erronea
interpretazione, da parte della Corte territoriale, dell’art. 51, lettera g), del CCNL del Settore
Attività ferroviarie del 16 aprile 2003.
Il ricorrente, tuttavia, non ha provveduto ad effettuare il prescritto deposito del suddetto
contratto collettivo, nel relativo testo integrale, visto 11 contratto di cui si tratta è un contratto
collettivo nazionale di diritto privato, come ha ormai da tempo chiarito la costante giurisprudenza di
questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità (vedi, per tutte: Cass. SU 23 settembre 2010, n.
20075; Cass. 12 luglio 2012, n. 11798).
2.2.- D’altra parte, il secondo motivo di ricorso si fonda sulla prospettata erronea valutazione
della sentenza penale di non luogo a procedere pronunciata nei confronti del ricorrente dal GUP di
Rimini nonché degli atti del relativo procedimento.
Peraltro, anche in questo caso, il ricorrente ha omesso di depositare copia della sentenza e
degli atti in questione, cui ovviamente si applica la disposizione dell’art. 369, secondo comma, n. 4,
cod. proc. civ. cit., in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte (vedi, per tutte:
Cass. 23 ottobre 2012, n. 18144).
III — Conclusioni
3.- In sintesi il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese del presente giudizio di
cassazione — liquidate nella misura indicata in dispositivo — seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 50,00 (cinquanta/00) per esborsi, euro 3000,00
(tremila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

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C ‘ deciso in R. a, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 18 settembre 2013.
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Giudizi
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Ai sensi dell’art. 369, n. 4, cod. proc. civ. la parte che proponga un ricorso per cassazione
deve depositare — a pena di improcedibilità — insieme con il ricorso “gli atti processuali, i
documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, al fine di consentire a questa
Corte di provvedere alla valutazione della correttezza dei risultati interpretativi e valutativi (e,
quindi, motivazionali) cui è pervenuto il Giudice del merito.

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