Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24344 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 18/11/2011), n.24344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25611-2006 proposto da:

D.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato PARLATORE

ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato IORIO DOMENICO;

– ricorrente –

contro

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato ZAMPONE

ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato FERILLO LORENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 916/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato PARLATORE Andrea, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato IORIO Domenico difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Per quello che interessa ancora in questa sede, con atto notificato il 12 febbraio 1986 M.A. conveniva D.C. davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo, tra l’altro, la condanna della stessa ad eliminare una veduta aperta sul confine ed alla demolizione di varie altre opere non a distanza legale. Il tribunale rigettava le domanda con sentenza in data 25 marzo 2003.

M.A. proponeva appello, che veniva parzialmente accolto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 22 marzo 2006.

I giudici di secondo grado ritenevano: a) che effettivamente, contrariamente a quanto affermato dal CTU, che aveva parlato di parete “cieca”, esisteva una finestra irregolare nella cassa di scale realizzata da D.C. sul confine, per cui ne andava ordinata la eliminazione o la riduzione a luce; b) che, avendo La convenuta eliminato le altre opere in corso di causa, in tal modo riconoscendo la illegittimità delle stesse, in linea di principio il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto di tale fatto ai fini della pronuncia sulle spese; la questione, tuttavia restava assorbita dalla riforma della sentenza di primo grado, che comportava una nuovo regolamento dello spese, che, in considerazione della reciproca soccombenza e dei rapporti di buon vicinato, andavano compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione D. C., con due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso M.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che dalla cassa di scale si aprisse una veduta sulla proprietà di M.A.. In realtà esisteva soltanto una apertura, la quale non aveva le caratteristiche della veduta, tanto che il C.T.U. l’aveva definita “finestra irregolare”. Del tutto apoditticamente la sentenza impugnata ha senz’altro ritenuto che tale espressione era riferibile ad una apertura che consentiva affaccio nel fondo altrui.

Il motivo è infondato, in quanto i giudici di merito non hanno affatto affermato che quella che hanno definito una “finestra irregolare” costituisse una veduta che consentiva l’affaccio nel fondo altrui, ma hanno ritenuto che tale apertura non era comunque conforme ai requisiti che devono avere le luci e quindi del tutto correttamente hanno affermato che La stessa doveva essere eliminata o regolarizzata.

Il secondo motivo, con il quale la ricorrente si duole della pronuncia relativa alle spese, viene ad essere assorbito.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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