Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24344 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.16/10/2017),  n. 24344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19126-2014 proposto da:

P.M.T., in proprie e quale erede di G.M.,

e G.V., quale erede di G.M.,

elettivamente domiciliati a Bologna, via Farini, n. 3, presso lo

studio dell’Avvocato ANGELO RICCIO, che li rappresenta e difende per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.G. e G.L., elettivamente domiciliati a

Bologna, piazza Trieste e Trento, n. 2, presso lo studio

dell’Avvocato STEFANO BORDONI, che li rappresenta e difende, per

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 770/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

P.M.T. e G.M., con citazione notificata il 15/7/2005, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Bologna, i loro nipoti G.G. e G.L., deducendo, in punto di fatto, che: P.M.T., a mezzo di atto pubblico stipulato in data 11/1/2002, ha trasferito a G.G. e G.L., pro indiviso ed in parti uguali, la nuda proprietà di un appartamento sito a (OMISSIS), con cantina e posto auto, e che, in pari data, i due nipoti hanno sottoscritto una dichiarazione con la quale gli stessi si sono impegnati, nei confronti tanto della nonna, quanto del nonno G.M., a prestare la più piena e completa assistenza morale e materiale nel caso in cui gli stessi versassero in stato di bisogno: impegno che, in realtà, ha rappresentato il vero ed unico corrispettivo del trasferimento giacchè nulla, oltre a questo, la nonna aveva richiesto ai suoi nipoti i quali, infatti, non hanno versato il corrispettivo fittiziamente indicato nell’atto di vendita, pari ad Euro 44.932,00, impegnandosi semplicemente a prestare assistenza morale e materiale ad entrambi i nonni.

Gli attori, quindi, sul rilievo che il contratto realmente stipulato tra le parti fosse un contratto atipico con il quale, a fronte del trasferimento della nuda proprietà, i nipoti si sono impegnati a fornire ai nonni una totale e completa assistenza morale e materiale, e che G.G. e G.L. non hanno adempiuto a tale obbligazione, hanno chiesto al tribunale di accertare e dichiarare che il contratto di vendita è simulato e che il contratto realmente voluto è quello cd. di vitalizio improprio, ed, a fronte dell’inadempimento di G.G. e G.L. alle obbligazioni assunte, di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vitalizio e di condannarli al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi in corso di causa e/o da liquidarsi in via equitativa.

G.G. e G.L. si sono costituiti ed hanno chiesto il rigetto delle domande proposte, eccependo che i due atti sono tra loro distinti, di aver versato il prezzo della compravendita in contanti e di aver prestato ai nonni l’assistenza dovuta.

Il tribunale di Bologna, con sentenza del 15/10/2012, ha rigettato le domande, ritenendo che la compravendita immobiliare e la scrittura privata sottoscritta in pari data sono tra loro del tutto distinti ed autonomi, che non risulta provato alcun inadempimento alle obbligazioni assunte a titolo gratuito con la scrittura privata dell’11/1/2002, che la domanda di risarcimento dei danno è infondata e che la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per mancato pagamento del prezzo è tardiva.

Con citazione notificata il 7/12/2012, P.M.T. e G.V., in proprio e quali eredi di G.M., deceduto nelle more del giudizio di primo grado, hanno proposto appello, censurando la sentenza di primo grado per non aver ritenuto che l’atto di compravendita era in realtà un atto simulato, che l’unico contratto voluto era un contratto di assistenza atipico e che, di fronte all’inadempimento da parte dei nipoti alle obbligazioni assunte, era proponibile l’azione di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c., oltre al risarcimento dei danni.

All’appello hanno resistito G.G. e G.L..

La corte d’appello di Bologna, con sentenza del 28/5/2013, ha rigettato l’appello.

La corte, in particolare, dopo aver premesso, in fatto, che:

“nell’atto compravendita immobiliare stipulato tra le parti avanti al Notaio in data 11-1-2002, avente ad oggetto la nuda proprietà di un immobile di proprietà della P. in favore del nipoti G.L. e G. non ci è alcun riferimento e collegamento con la scrittura privata in pari data con cui gli appellati assumevano l’obbligo di fornire assistenza morale e materiale ai nonni in caso di bisogno degli stessi”;

“nell’atto di compravendita si dava conto dell’intervenuto versamento del prezzo da parte degli acquirenti di cui parte venditrice forniva relativa quietanza”;

la P., in sede di interrogatorio formale, ha ammesso che il figlio G.V. non era stato posto a conoscenza dell’operazione e che per far fronte alle sue richieste di denaro era stata indotta alla vendita di altro immobile “per consegnare allo stesso i relativi proventi”, così confermando – ha osservato la corte – le circostanze riferite dagli appellati, e cioè “di aver versato il denaro in contanti in più occasioni e cioè su espressa richiesta dei nonni che non avevano accettato il pagamento del prezzo mediante assegni circolari ed in unica soluzione al fine di non consentire al figlio G.V. di venire a conoscenza dell’operazione ed impedire allo stesso di avanzare pretese di denaro verso i genitori…”;

“… nello stesso tempo i nipoti si erano impegnati a provvedere alle esigenze dei nonni e prestare loro assistenza materiale e morale” ma “non ad una assistenza continuativa e generica per le normali esigenze di vita nei confronti dei nonni, bensì a provvedere agli stessi nel caso in cui… si fossero trovati in una situazione di bisogno, dunque in una situazione particolare di impossibilità oggettiva sia materiale sia morale di provvedere alle proprie esigenze, situazione che non risulta in alcun modo essersi verificata e di cui non è stata data prova”;

la teste M.V., madre degli appellati, ha dichiarato che i figli si sono sempre presi cura dei nonni e provveduto alle loro esigenze, sia pur compatibilmente con i loro impegni di lavoro e di vita, e che, in ogni caso, non hanno fatto venir meno il loro sostegno, in occasione della malattia del nonno, per visite mediche, pensionistiche ed altro;

ha ritenuto, per un verso, che non vi fossero elementi “per ritenere che la compravendita in favore dei nipoti seppur a condizioni particolarmente favorevoli e finalizzata a preservare il bene per la durata della vita della P. e del marito non sia stata effettivamente voluta e sia stata concretamente posta in essere per le finalità indicate”, escludendo, dunque, in difetto di un collegamento funzionale e giuridico tra i due atti, l’invocata simulazione, e, per altro verso, che “non è attribuibile agli appellati l’inadempimento alle obbligazioni assunte” con la scrittura privata, “con conseguente infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate nei loro confronti”.

P.M.T., in proprie e quale erede di G.M., e G.V., quale erede di G.M., con ricorso notificato il 12/7/2014 e depositato il 23/7/2014, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, non notificata, della corte d’appello.

Hanno resistito G.G. e G.L., con controricorso notificato in data 2/10/2014 e depositato il 20/10/2014.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione degli artt. 1414,1415,1416,1417,1418,1421 e 1322 c.c., art. 1325 c.c., n. 2, artt. 1453,2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata sia per aver escluso la simulazione dell’atto di compravendita immobiliare laddove agli atti vi è la prova certa che, in realtà, le parti non hanno voluto gli effetti della vendita bensì, come emerge dalla dichiarazione con la quale hanno contestualmente assunto un’obbligazione di natura assistenziale, del diverso contratto cd. di assistenza atipico, tanto è vero che – come dimostrato dall’esibizione degli estratti di conto corrente forniti dalle banche, dalla testimonianza resa da G.V. e da presunzioni gravi, precise e concordanti (utilizzabili perchè ad avere agito non è soltanto la P. ma anche il marito, che è terzo) – i convenuti, ad onta di quanto risulta dalla simulata quietanza, non hanno corrisposto il prezzo della vendita, del resto neppure richiesto, non rappresentando il vero corrispettivo dell’atto di trasferimento, consistito, invece, nell’assistenza morale e materiale che i nipoti si erano impegnati a prestare nei confronti dei nonni; sia per aver ritenuto infondata la domanda di risoluzione del contratto di assistenza, pur a fronte del grave inadempimento da parte dei nipoti all’obbligazione dagli stessi assunta di prestare ai nonni un’assistenza completa, materiale e morale, in caso di bisogno, e, comunque, per aver ritenuto infondata la domanda di risoluzione del contratto di vendita, nonostante la prova del grave inadempimento degli acquirenti derivante dal mancato pagamento del prezzo. Il trasferimento della proprietà è, dunque, privo di giustificazione, con la conseguente nullità dei contratti per mancanza di causa in concreto.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza gravata per non essersi pronunciata sul motivo d’appello con il quale gli stessi avevano impugnato la pronuncia del tribunale che aveva ritenuto non proposta la domanda di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento all’obbligo di pagare il prezzo, laddove, nella citazione introduttiva del giudizio, avevano espressamente dedotto l’inadempimento di G.G. e G.L. all’obbligo di pagare il prezzo della compravendita ed avevano, quindi, domandato la risoluzione per inadempimento del contratto con il quale la nuda proprietà è stata trasferita.

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione degli artt. 1218 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata per non aver accolto la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, e per non aver liquidato tali danni anche in via equitativa, pur a fronte dell’inadempimento contrattuale dei convenuti, che non hanno provato l’adempimento agli obblighi assunti con il contratto di assistenza e, comunque, con il contratto di vendita, e pur a fronte della violazione arrecata dagli stessi ai diritti costituzionalmente garantiti dei nonni.

4. Il primo ed i terzo motivo, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. La sentenza impugnata è stata, infatti, depositata dopo l’11/9/2012, trovando, dunque, applicazione l’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo in vigore successivamente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ed è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053/2014), la norma consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014/2017, in motiv.; Cass. n. 9253/2017, in motiv.; Cass. n. 7472/2017).

Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014/2017, in motiv.; Cass. n. 9253/2017, in motiv.).

Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno indicato, con la dovuta specificità, quale fatto storico, principale o secondario, la corte d’appello abbia completamente omesso di esaminare.

La corte d’appello, del resto, ha illustrato le ragioni per le quali ha escluso, in fatto, tanto la simulazione relativa della vendita quanto l’inadempimento alle obbligazioni assunte dagli acquirenti: e l’esistenza di tale motivazione, non apparente nè manifestamente illogica, esclude – corretta o meno che sia – la sussistenza del vizio invocato.

La valutazione degli elementi istruttori costituisce, del resto, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176/2017, in motiv.), così come l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. n. 9253/2017, in motiv.).

Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile, infatti, ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.

Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. n. 11176/2017).

Ed è noto che non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267/2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176/2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.

D’altra parte, ammesso che possa rilevare, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile solo quando dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. SU n. 24148/2013).

Nel caso di specie, i giudici di merito, facendo rinvio ai documenti ed alle prove raccolte in giudizio, hanno, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali hanno ritenuto che, in fatto, il contratto di vendita non abbia, in realtà, dissimulato un vitalizio improprio ed escluso che gli acquirenti abbiano inadempiuto alle obbligazioni assunte con i contratti stipulati con i nonni.

Nè, del resto, sussiste il contestato vizio di violazione delle norme in tema di simulazione (artt. 1414,1415,1416 e 1417 c.c.) e di risoluzione (art. 1453 c.c.): la corte d’appello, infatti, ha ritenuto che, in fatto, il contratto di compravendita immobiliare non abbia dissimulato un diverso contratto, così come, in fatto, ha ritenuto che non sussistesse l’inadempimento alle obbligazioni assunte, escludendo, quindi, i presupposti tanto della simulazione del contratto di vendita, quanto della risoluzione per inadempimento, e, quindi, della rispettive norme, le quali pertanto, a fronte degli accertamenti operati dalla corte, non risultano in alcun modo violate.

E neppure, infine, è ravvisabile la nullità dei contratti, rilevabile d’ufficio, per mancanza della causa in concreto, e, quindi, la violazione delle relative norme (artt. 1418,1421,1322 c.c., art. 1325 c.c., n. 2), se non altro perchè, di fronte al predetto accertamento in fatto, il contratto di compravendita è risultato sorretto dallo scambio tra il trasferimento della (nuda) proprietà ed il prezzo pattuito (e versato) mentre il contratto di assistenza, risoltosi in un’attribuzione gratuita dei nipoti in favore dei nonni, priva i ricorrenti, che ne sono stati i beneficiari, di qualsivoglia interesse a far valere il dedotto vizio.

5. Il secondo motivo è del pari infondato. Il vizio di omessa pronuncia su un motivo d’appello (e, quindi, sulla domanda o l’eccezione ad esso sottostante), che rileva quale violazione dell’art. 112 c.p.c. e, quindi, come error in procedendo (e non come omesso esame di un fatto decisivo: Cass. n. 6835/2017), si configura solo quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte sì da dar luogo alla inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto e non può configurarsi nel caso in cui la decisione assunta comporti, sia pur implicitamente ed in mancanza di una specifica argomentazione in proposito, il rigetto della domanda per incompatibilità logica e giuridica rispetto alla pretesa azionata: come, in effetti, è accaduto nel caso in esame, dove la corte d’appello, una volta escluso che gli acquirenti abbiano inadempiuto agli obblighi assunti, ivi compreso quello di pagare il prezzo, ha, inequivocamente, rigettato tanto la domanda di risoluzione del contratto (asseritamente dissimulato) con il quale, a fronte del trasferimento della nuda proprietà, i nipoti si sarebbero impegnati a fornire ai nonni una totale e completa assistenza morale e materiale, quanto la domanda di risoluzione (ove mai tempestivamente proposta) del contratto di vendita.

6. Il ricorso dev’essere, in definitiva, respinto.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, d’ufficio, in dispositivo.

8. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali per il 15% ed accessori come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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