Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24344 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2018, (ud. 27/03/2018, dep. 04/10/2018), n.24344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17433-2013 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANGELO GIUSEPPE CHIELLO, CESARE POZZOLI giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO DAGRADI giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/07/2012 R.G.N. 173/2010;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza depositata il 26.7.2012 la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame di Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda di R.C. volta ad ottenere la declaratoria di nullità dei contratti di lavoro di somministrazione a tempo determinato stipulati dapprima con Adecco s.p.a. (il primo contratto risalente al 13.5.2006) e poi con Worknet s.p.a. per carenza di forma scritta e, in particolare, in considerazione della generica indicazione delle ragioni del ricorso alla somministrazione, con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società utilizzatrice e condanna al pagamento delle retribuzioni dalla data di cessazione dell’ultimo contratto (13.5.2008).

che la Corte territoriale ha precisato che l’illegittimità della somministrazione derivava, piuttosto che dalla genericità della causale apposta al contratto di lavoro stipulato tra agenzia somministratrice e lavoratore (ipotesi non contemplata dal combinato disposto del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 27 e 20), dalla mancata produzione del contratto di somministrazione stipulato tra Adecco s.p.a. e Telecom Italia s.p.a., carenza che impediva di verificare la riferibilità (sia sotto il profilo causale che temporale) dell’assunzione della R. alla somministrazione illustrata dalla società utilizzatrice; aggiungeva, in ogni caso, che la lacunosità delle allegazioni della società circa il personale adibito al cali center dedicato alla clientela Business (ambito a chi era stata adibita la lavoratrice somministrata) non consentiva di ritenere dimostrata l’esigenza organizzativa dedotta dalla società utilizzatrice, con conseguente condanna al pagamento di tutte le retribuzioni maturate non potendo ritenersi estensivamente applicabile la L. n. 183 del 2010, art. 32;

che per la cassazione della sentenza ricorre la società affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, e la R. resiste con controricorso;

che il P.G. in data 19.2.2018 ha richiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2003, art. 27 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, rinvenuto la illegittimità della somministrazione in considerazione del vizio di forma del contratto di somministrazione (stipulato tra agenzia di somministrazione e società utilizzatrice) nonostante le doglianze della lavoratrice (si riporta stralci del ricorso introduttivo del giudizio) si appuntassero unicamente sui contratti di lavoro somministrati (stipulati tra la stessa lavoratrice e la società utilizzatrice);

che con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) potendo sussumere, nell’ambito di tale disciplina sanzionatoria, anche l’ipotesi della somministrazione irregolare;

che l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata da controparte, è infondata, applicandosi alla presente causa il regime di impugnazioni antecedente la novella legislativa introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, trattandosi di giudizio instaurato prima del 4.7.2009;

che il primo motivo è inammissibile trovando applicazione il principio secondo cui, “qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.” (Cass. S.U. 29.3.2013 n. 7931);

che, invero, nel caso di specie, la ricorrente ha argomentato sulla mancata impugnazione, da parte della lavoratrice, del contratto di somministrazione stipulato tra Adecco s.p.a. e Telecom Italia s.p.a. (con conseguente irrilevanza di un vizio di forma di tale contratto), ma nulla ha dedotto sull’altra ragione di accoglimento della domanda della lavoratrice (definita dalla Corte territoriale “di rilievo assorbente” pag. 6 della sentenza impugnata), ossia non ha impugnato l’accertata insussistenza delle concrete ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che consentivano il ricorso alla somministrazione di lavoro (pag. 9 della sentenza impugnata), profili che rappresentavano il precipuo oggetto del controllo giudiziale;

che il secondo motivo di ricorso è fondato avendo questa Corte affermato che l’indennità prevista dalla legge n. 183 del 2010, art. 32, trova applicazione ogni qual volta vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e, dunque, anche in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l’accertamento della nullità di un contratto di somministrazione lavoro, convertito – ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, u.c., – in un contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione (Cass. n. 17540 del 2014; Cass. n. 21001 del 2014; Cass. n. 14033 del 2015; Cass. 24101 del 2016);

che, in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il primo, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per la determinazione del risarcimento del danno a favore della R. in base ai criteri dettati dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, (applicabile, ratione temporis, trattandosi di giudizio pendente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 55, comma 1, lett. f));

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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