Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24343 del 29/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24343
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11416-2013 proposto da:
D.G., C.F. (OMISSIS), C.A. C.F. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO SCARCELLA
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
CA.CA., CA.GI., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA PAOLO ORLANDO 25 SC.A INT.4, presso lo studio
dell’avvocato CARMELO INFUSO, che li rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., L.M.M.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 133/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
emessa il 16/02/2012 e depositata l’8/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/10/2016 dal Consigliere Relatore Doti. RAFFAELE FRASCA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. C.A. e D.G. hanno proposto ricorso per cassazione contro Ca.Gi. e Ca.Ca., in proprio e quali eredi di Z.E., nonchè contro la s.p.a. Milano Assicurazioni e nei confronti di L.M.M.R., avverso la sentenza dell’8 marzo 2012, pronunciata in grado di appello dalla Corte di Appello di Messina, con cui è stata parzialmente riformata la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Messina nell’aprile 2004, che aveva deciso sulla controversia introdotta nel marzo del 1991 dai Ca. e dalla Z. contro essi ricorrenti e la ditta Lo Monaco Mario, per ottenere il risarcimento di danni asseritamente sofferti alla loro unità immobiliare in (OMISSIS), a causa di lavori di demolizione e ricostruzione eseguiti sull’unità immobiliare dai ricorrenti, per i quali la Milano Assicurazioni aveva prestato garanzia in forza di polizza assicurativa.
p.2. Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso i Ca., nella duplice qualità, mentre non hanno svolto attività difensiva le altre parti intimate.
p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) p.3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare inammissibile.
Queste le ragioni.
p.3.1. Il primo motivo è manifestamente inammissibile per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6.
Con esso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, artt. 1917, 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.
Il motivo è diretto a censurare la sentenza impugnata, là dove ha ritenuto l’inoperatività della polizza assicurativa stipulata dai ricorrenti con la Milano assicurazioni.
Esso si fonda sul contenuto della polizza assicurativa ed in particolare sull’art. 13 della stessa, di cui riproduce il contenuto, su quello di cui all’art. 17 di essa, di cui invece non riproduce il contenuto, sulla c.t.u. di cui riproduce alcune brevi enunciazioni e su un atto denominato di “amichevole composizione” sottoscritto fra un tecnico di fiducia dei ricorrenti ed i Ca..
Senonchè, in disparte l’omessa riproduzione diretta od almeno indiretta del contenuto della clausola 17 della polizza, nè quanto ad essa nè quanto alle altre risultanze probatorie evocate si fornisce l’indicazione specifica prescritta dal’art. 366 c.p.c., n. 6 quanto alla sede in cui in questa sede tali documenti e atti sarebbero esaminabili, in quanto prodotti (ai diversi effetti di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).
Ne discende che l’art. 366, n. 6 (norma costituente il c.d. precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione: Cass. n. 7455 del 2013, ex multis) risulta violato, in quanto dette indicazioni erano necessaria per rispettare i termini dell’onere di indicazione specifica che quella norma prescrive.
Ciò, secondo consolidata giurisprudenza della Corte: si vedano già Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008.
p.3.2. Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 1 e art. 360 c.p.c., n. 3”.
Esso concerne la statuizione sulle spese ma è inammissibile per l’assoluta genericità (Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi), atteso che si risolve solo nell’affermazione immotivata che le spese giudiziali di entrambi i gradi sarebbero state “ingiustamente ed inopportunamente” addebitate ai ricorrenti.”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, peraltro, non sono stati mossi rilievi.
p.3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nel rapporto fra ricorrenti e resistenti e si liquidano in dispositivo.
Nulla quanto agli altri rapporti processuali.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilatrecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016