Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24343 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 18/11/2011), n.24343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25101-2006 proposto da:

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell’avvocato BOTTAI

ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CASELLATI GIAMBATTISTA;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO, in persona del legale

rappresentante pro tempore MONSIGNOR G. B.P. P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1,

presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BALDON FRANCESCO;

– controricorrenti –

e contro

P.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 237/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato CASELLATI Giambattista, difensore della ricorrente

che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PROSPERI MANGILLI Stefano con delega dell’Avvocato

PROSPERI MANGILLI Lorenzo, difensore del resistente che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9-18 ottobre 1996 della S., vedova di P.G., conveniva davanti al Tribunale di Padova l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero ed il figlio P.R. ed esponeva:

– che il proprio marito P.G. era titolare di un contratto di affitto che originariamente aveva avuto ad oggetto un terreno con annessa casa colonica, di proprietà della Mansioneria Terza della Catturane di (OMISSIS), cui era subentrato l’istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero;

– che P.C. era diventato proprietario per usucapione della casa colonica, che con atto in data (OMISSIS) l’Istituto Diocesano por il Sostentamento per il Clero aveva venduto a P.R.;

sulla base di tali premesse l’attrice chiedeva che venisse riconosciuto il proprio diritto di abitazione sulla casa in questione, oltre alla proprietà per un terzo e che venisse dichiarata la nullità dell’atto in data (OMISSIS), in quanto aveva ad oggetto un immobile demolito e ricostruito senza regolare concessione edilizia.

P.R. rimaneva contumace.

L’Istituto Diocesano per il Sostentamento dei Clero contestava il fondamento delle domande, che venivano rigettate, con sentenza in data 15 Luglio 2002, dal Tribunale di Padova.

S.C. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte dr appello di Venezia con sentenza in data 10 febbraio 2006.

I giudici di secondo grado rilevavano che ai fini della usucapione, non essendo contestata “la iniziale detenzione della casa colonia in virtù di un contratto di affitto, sarebbe stato necessario provare la interversione del possesso.

A tal fine non poteva riconoscersi alcun valore alla dichiarazione priva di data a firma di tale Don F., secondo cui “la casa fabbricata sul fondo è di proprietà del fittavolo” ( P. R., cui era subentrato P.G.), in mancanza della prova che l’autore fosse il legale rappresentante della Mansioneria, cui era subentrato l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, e quindi potesse impegnarla.

Ciò rendeva privi di rilievo i capitoli di prova riproposti dall’appellante allo scopo di evidenziare il preteso rapporto tra i fittavoli del fondo e la casa colonica.

Ad ogni modo la inesistenza del. possesso da parto dei fittavoli trovava sufficiente conferma nelle loro richieste di autorizzazione alla Mansioneria, prima di avanzare qualsiasi richiesta alla p.a. per procedere a lavori che interessavano la casa colonica, oltre che in altri elementi.

L’infondatezza della domanda di usucapione rendeva priva di interesse La domanda di accertamento di nullità dell’atto in data (OMISSIS).

Ad ogni modo dalla CTU risultava che non vi era stata demolizione con ricostruzione del fabbricato senza concessione, essendo stati eseguiti solo lavori di consolidamento non illeciti.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione S. C., con due motivi, illustrati da memoria.

Resiste controricorso l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce, in primo luogo, che i giudici di secondo grado sarebbero incorsi nel vizio di ultrapetizione, in quanto avrebbero affermato la inidoneità della dichiarazione priva di data a firma di tale Don F., in ordine alla interversione del possesso, senza che la controparte avesse mai sollevato la relativa eccezione.

La doglianza è infondata.

A prescindere dal fatto elio essa parte da una premessa inesatta (in quanto L’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero ha sempre contestato che la dichiarazione in questione gli fosse opponibile), i giudici di merito si sono limitati a valutare, senza che vi fosse bisogno di una “eccezione” di parte, La idoneità dei documento invocato dalla attuale ricorrente ai fini della prova della interversione.

Deduce, poi, la ricorrente che comunque tale dichiarazione non era stata espressamente disconosciuta dalla controparte, nè era stata proposta querela di falso, per cui il suo contenuto era riferibile alla Mansioneria, cui era subentrato l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.

Anche tale doglianza è infondata, in quanto correttamente i giudici di merito, in sostanza, hanno ritenuto che non era in discussione l’autenticità della sottoscrizione di chi aveva dichiarato di agire a norme della Mansioneria, ma il potere della stessa di impegnare quest’ultima, che avrebbe dovuto essere provato dalla attuale ricorrente.

La ricorrente, infine, si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali dalle quali sarebbe stato desumibile il possesso da parte del marito (e prima di esso dei suocero della casa colonica.

Anche tale doglianza è infondata.

A prescindere dalla astratta idoneità di tali prove, i giudici di secondo grado, con una valutazione di merito, incensurabile in questa sede hanno ritenuto che agli atti esistevano prove documentali provenienti dai fittavoli sufficienti ad escludere il loro possesso.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove dirette a dimostrare che la casa colonica era stata demolita e ricostruita senza regolare concessione, per cui la vendita in favore di P.R. avvenuta con atto in data (OMISSIS) era nulla L. n. 47 del 1985, ex art. 40.

Il motivo è infondato, in base alla assorbente considerazione che, come rilevato dai giudici di merito, l’attuale ricorrente, non vantando alcun diritto sulla casa colonica, non ha interesse a far valere la nullità in questione, e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno delle affermazioni ad abundantiam contenute nella sentenza impugnata in ordine alla insussistenza delle violazioni edilizio alle quali fa riferimento la ricorrente. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dell’Istituto diocesano per i sostentamento del clero, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna La ricorrente al pagamento nei confronti dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero delle spese del giudizio di cassazione, che Liquida nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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