Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24343 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2018, (ud. 27/09/2017, dep. 04/10/2018), n.24343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18356-2012 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARCONI

15, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO D’AMBROSIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ENRICO D’ANTRASSI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ACQUALATINA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso

lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA e MARCO MARAZZA, che la

rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5017/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/08/2011 R.G.N. 435/2009.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza depositata il 4.8.2011, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Latina con la quale era stata respinta la domanda proposta da P.P., nei confronti di Acqualatina S.p.A., diretta alla declaratoria della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed alla condanna della società alla riammissione in servizio del ricorrente ed al versamento, in favore dello stesso, delle retribuzioni maturate in relazione al contratto di lavoro temporaneo sottoscritto con l’Agenzia di somministrazione Man Power, a seguito della stipula di un contratto di fornitura tra quest’ultima e Acqualatina S.p.A.;

che avverso tale sentenza P.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo;

che Acqualatina S.p.A. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste;

che sono state depositate memorie nell’interesse di entrambe le parti.

Diritto

CONSIDERATO

che con il ricorso per cassazione si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle risultanze di causa e/o, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 nella parte in cui disciplina gli effetti dell’accertata irregolarità del contratto di somministrazione con la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore, quale conseguenza della obbligata indagine giudiziale sulla illegittimità della somministrazione di lavoro siccome domandata dal prestatore di lavoro; in particolare, si lamenta che la Corte di merito abbia respinto il gravame sostenendo che il vizio di motivazione denunciato nell’atto di appello non risultava sussistente, in quanto il rigetto della domanda da parte del giudice di primo grado era stato determinato dall’accertato difetto di legittimazione passiva della Acqualatina S.p.A.;

che il è motivo inammissibile; i giudici di seconda istanza hanno, invero, correttamente sottolineato che “l’argomentazione del Tribunale” relativa al “difetto di legittimazione passiva non è stata oggetto di specifica censura nell’atto di gravame, con la conseguenza che detta argomentazione – corretta od errata che fosse – ha acquisito la stabilità del giudicato”;

che, ciò premesso, deve rilevarsi che nel ricorso per cassazione non vi è alcuna doglianza relativa alla predetta statuizione della sentenza oggetto del giudizio di legittimità che ha rilevato “la stabilità del giudicato” su una questione preliminare della controversia; statuizione che, dunque, è rimasta inattaccata;

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA