Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24342 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7788-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, CF. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONI CARRARESI CARRO GIOVANOTTI, P. IVA (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 102, presso lo studio dell’avvocato PIETRO ANELLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DE MICHELE giusto

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

emessa il 18/01/2012 e depositata il 26/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione contro l’Associazione Carrese “Carro dei Giovanotti” avverso la sentenza del 26 gennaio 2012, con cui la Corte d’Appello di Campobasso, la quale, provvedendo sull’appello dell’intimata contro la sentenza del Tribunale di Campobasso, che aveva condannato solidalmente la medesima, quale proprietaria ed D.P.A., quale cavaliere, a risarcire all’amministrazione il danno sofferto in occasione della collisione fra un veicolo di servizio della stessa ed un cavallo, ha, invece, in accoglimento dell’appello dell’Associazione e nella contumacia del D.P., riformato la sentenza di prime cure escludendo la legittimazione passiva della stessa.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’Associazione.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… p.3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare inammissibile.

Queste le ragioni.

p.3.1. In via preliminare si rileva che il ricorso non è stato notificato al D.P.. Tuttavia, essendo il litisconsorzio in fase di gravame rimasto sul piano dell’art. 332 c.p.c. ed essendo ormai esclusa l’impugnazione con riguardo alla sa posizione, non è necessario provvedere ai sensi di quest’ultima norma.

p.3.2. L’illustrazione del primo motivo – deducente congiuntamente “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè vizi della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile ratione temporis)” – si fonda sulla valutazione di testimonianze, di un’informativa di reato del 4 giugno 2001 e su un verbale di contestazione della violazione del codice della strada a carico del D.P., nonchè su dichiarazioni di costui risultanti da detto verbale, ma, riguardo ai due documenti non si fornisce l’indicazione del se e dove essi siano stati prodotti (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) in questa sede di legittimità (atteso che si dice solo che si trovavano come all.ti nn. 20 e 2 del fascicolo di primo grado, ma nulla si specifica quanto a questa sede processuale), mentre riguardo alle testimonianze non si indica il verbale di assunzione e non si precisa dove esse sarebbero esaminabili (in particolare ci si astiene dal dire se copie dei verbali siano state prodotte e ci astiene dal fare riferimento alla eventuale presenza nel fascicolo d’ufficio come ammette Cass. sez. un. n. 22726 del 2011).

Ne discende che l’art. 366, n. 6 (norma costituente il c.d. precipitato normativo del c.d. principio d autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione: Cass. n. 7455 del 2013, ex multis) risulta violato, in quanto non sono rispettati i termini del’ indicazione specifica che prescrive, secondo consolidata giurisprudenza della Corte: si vedano già Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008.

Si deve, poi, aggiungere.. a) che la violazione dell’art. 116 c.p.c. appare priva di sostanza anche se considerata a prescindere dalla carenza di osservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, giusta il principio di diritto di cui a Cass. n. 11892 del 2016, fatto proprio ora dalle Sezioni Unite (Cass. sez. un. n. 16598 del 2016); b) che, sempre valutato in astratto, il vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 appare dedotto come sollecitazione alla prospettazione di una diversa alternativa valutativa delle emergenze probatorie, il che non rispetta il significato del paradigma della norma (Cass. n. 22979 del 2004, a proposito del n. 5 nella versione anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ma poi ripresa da giurisprudenza successiva anche riguardo ad essa).

p.3.3. Il secondo motivo, supponendo il superamento tramite l’accoglimento del primo della questione di legittimazione passiva ritenuta dirimente dalla Corte territoriale, non appare avere consistenza di motivo di impugnazione, potendo la questione con essa sollevata essere discussa solo in un eventuale giudizio di rinvio.”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, peraltro, non sono stati mossi rilievi.

p.3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Il processo di cassazione è esente agli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilatrecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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