Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24342 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5579-2006 proposto da:

Z.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUPPI ALBERTO;

– ricorrente –

contro

D.S. QUALE PROCURATORE PER ATTO DEL NOTAIO RONCHI REP.

45578 DI A.M.R., G.G., AM.

L., COND (OMISSIS) P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DELL’AMM.RE

R.R., L.A., LO.AR.,

S.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AQUILEIA

12, presso lo studio dell’avvocato MORSILLO ANDREA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CUZZETTI FRANCESCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 818/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato ROMANELLI GUIDO difensore della ricorrente che ha

chiesto la rinuncia del ricorso;

udito l’Avv. Morsillo Andrea difensore dei controricorrenti che ha

chiesto la rinuncia del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per l’estinzione della rinuncia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.- Z.M. ha proposto ricorso per cassazione contro Condominio (OMISSIS), nonchè contro i condomini: Am.Lu., G.G., L. A., D.S., Lo.Ar., S.M. avverso la sentenza n. 818 del 2005 con cui la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Brescia.

2.- Al ricorso hanno resistito con unico controricorso tutti gli intimati.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

1.- Il ricorso dev’essere dichiarato estinto per rinuncia. Infatti, in data 14 giugno 2011 è stato depositato “atto di reciproca rinuncia agli atti tra le parti”, sottoscritto dai difensori delle parti, con reciproche accettazioni e richiesta di compensazione delle spese.

La rinuncia è rituale perchè intervenuta prima dell’inizio della relazione del consigliere designato (art. 390 c.p.c., comma 2) e perchè risultano assicurate le prescrizioni dell’art. 390 c.p.c., comma 3, in quanto la sottoscrizione congiunta delle parti e dei difensori nello stesso atto le soddisfa.

Poichè la fissazione della pubblica udienza ai sensi del secondo inciso dell’art. 377 c.p.c., comma 1, e la comunicazione dell’udienza agli avvocati delle parti ai sensi del comma 2 della norma hanno già determinato l’inizio del procedimento di trattazione del ricorso con la forme correlate alla decisione in pubblica udienza (particolarmente con la nomina del relatore), l’essere la rinuncia pervenuta successivamente a detto inizio, esclude che possa trovare – applicazione la norma dell’art. 391 c.p.c., comma 1, la quale, nonostante la sua imprecisione, riguarda il caso nel quale il procedimento di trattazione con una delle forme di trattazione e decisione consuete per la Corte, cioè la trattazione i in pubblica udienza e quella in camera di consiglio, non abbia avuto inizio ai sensi dell’art. 377 c.p.c. e, più precisamente, i casi nei quali della fissazione in pubblica udienza o in adunanza in camera di consiglio non sia stata data comunicazione agli avvocati delle parti.

Invero, una volta avviato il procedimento di trattazione con tale comunicazione, in disparte il caso nel quale la trattazione in pubblica udienza non sia necessaria comunque perchè non sono rinunciati altri ricorsi contro lo stesso provvedimento (ipotesi che qui non ricorre).

1.1.- l’ipotesi che provveda il presidente, prevista all’apparenza come unica alternativa di forma decisionale, non risulta praticabile perchè supporrebbe la previa adozione di un provvedimento di sostituzione al relatore del presidente e di esclusione della causa dal ruolo dell’udienza o dell’adunanza. Tale provvedimento dovrebbe essere comunicato agli avvocati delle parti, perchè altrimenti essi comparirebbero all’udienza o all’adunanza, almeno nei casi nei quali non ricevessero comunicazione del decreto in tempo utile. Nè può ritenersi che all’udienza o all’adunanza, invece, del collegio provveda il presidente, perchè la Corte nell’udienza o adunanza è costituita come collegio e deve provvedere in tale composizione.

D’altro canto, non si può pensare, proprio perchè l’art. 391 c.p.c., comma 1, usa l’espressione “altrimenti provvede il presidente con decreto”, che la norma abbia voluto dire che il provvedimento da adottarsi all’esito della pubblica udienza nella quale la Corte constati la rinuncia sia un decreto del collegio sottoscritto dal presidente dello stesso, secondo la forma consueta della sottoscrizione prevista dall’art. 135 c.p.c. per i decreti emessi da giudice collegiale: è sufficiente osservare che vi osta il fatto che il provvedere il presidente con il decreto sottende che il provvedimento non è del collegio ma del presidente, onde il legislatore non può avere voluto alludere all’ipotesi del citato art. 135 c.p.c..

1.2.- E’ da rilevare che le esposte considerazioni trovano conferma e avallo in Cass. sez. un. (ord.) n. 19051 del 2010, che ha espressamente escluso che possa operare l’art. 391, comma 1, con riferimento alla forma provvedimentale del decreto una volta che sia stato emesso il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sottolineando che il potere decisionale; a quel punto è solo del collegio “salvo il caso che l’adunanza o l’udienza non possa essere tenuta o il ricorso trattato” (e, quindi, si necessiti un nuovo 1 provvedimento ai sensi dell’art. 377 c.p.c.). p. 2. Giusta le considerazioni svolte la forma del presente provvedimento, per quanto attiene alla composizione del giudice, quella collegiale.

1.3.- Il Collegio condivide il principio di diritto, già espresso da questa Corte in altra occasione, e cioè: “la decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza o alla notificazione e comunicazione della trattazione in camera in camera di consiglio dev’essere adottata dalla Corte in composizione collegiale. La forma del provvedimento è l’ordinanza”.

Il processo di cassazione va, pertanto dichiarato estinto per rinuncia.

Avendo le parti instato per la compensazione delle spese va provveduto in conformità.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione con compensazione delle relative spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Corte di Cassazione, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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