Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24342 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.16/10/2017),  n. 24342

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15428-2014 proposto da:

s.r.l. CENTRO APPALTI, elettivamente domiciliata in Roma, via

Federico Cesi, n. 21, presso lo studio dell’Avvocato VINCENZO GRECO

e rappresentata e difesa dall’Avvocato ROBERTO SPOLDI, per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliata a Terni, corso Tacito, n.

5, presso lo studio dell’Avvocato LUIGI FIOCCHI, che, insieme

all’Avvocato ANGELA CARLINO, la rappresenta e difende, anche

disgiuntamente, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 305/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

B.S., con citazione notificata il 29/10/2007, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Terni, la s.r.l. Centro Appalti, deducendo di aver acquistato dalla società convenuta, con atto del 14/6/2006, un immobile e di non aver potuto, in seguito, procedere alla vendita dello stesso per la mancanza, imputabile alla società costruttrice, del certificato di agibilità, chiedendo, quindi, l’accertamento del mancato rilascio del certificato di agibilità e la condanna dell’impresa costruttrice al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 50.000,00.

La società convenuta ha eccepito l’infondatezza delle domande proposte e ne ha chiesto il rigetto, rilevando, in particolare, che l’immobile era regolarmente abitato dall’acquirente e dai suoi familiari, che l’appartamento aveva regolare destinazione ad uso abitativo e realizzato conformemente ai titoli abilitativi rilasciati dal Comune e, quindi, abitabile e commerciabile, e che aveva diligentemente richiesto il rilascio del certificato di agibilità, negando, infine, la sussistenza del danno e del relativo rapporto di causalità.

Il tribunale di Terni, con sentenza dell’11/2/2010, ha accertato il mancato rilascio del certificato di agibilità al momento dell’introduzione del giudizio ma ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni perchè non sono risultati provati i danni lamentati dall’attrice e le spese che la stessa ha dichiarato di aver sostenuto per la mancata vendita dell’immobile.

La B. ha, quindi, proposto appello, cui ha resistito la società convenuta.

La corte d’appello di Perugia, con sentenza del 20/5/2014, ha accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la s.r.l. Centro Appalti a pagare a B.S. la somma di Euro 22.000,00, oltre interessi e svalutazione, a titolo di risarcimento dei danni.

A sostegno di tale decisione, la corte, dopo aver accertato, in fatto, che la società appellata si era contrattualmente assunta l’obbligo di ottenere e consegnare alla B. il certificato di abitabilità “nel più breve tempo tecnicamente possibile”, ha ritenuto che l’inosservanza della predetta clausola contrattuale configuri un grave inadempimento imputabile alla convenuta – come, peraltro, dimostrato dal fatto che il ritardo nella consegna del certificato è dipeso da “violazioni urbanistiche commesse dall’impresa venditrice e quindi alla stessa addebitabili”, documentate dal decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della repubblica di Terni nei confronti del responsabile della Centro Appalti – la quale, pertanto, è obbligata al risarcimento del danno arrecato alla compratrice “indipendentemente dalla prova della sua esistenza” in ragione del fatto che “il bene è stato per un certo lasso temporale non commerciabile (non vendibile e non concedibile in locazione) e non utilizzabile”.

La corte, quindi, ritenuto provato “l’an debeatur”, ha provveduto – dopo aver dato atto del rigetto (che la stessa corte ha confermato perchè non utile) della prova testimoniale invocata – alla quantificazione del danno, determinandolo, “in mancanza di prove documentali specifiche”, in via equitativa, nella somma di Euro 22.000,00, tendendo dichiaratamente conto della svalutazione dell’immobile, del capitale immobilizzato e infruttifero, delle spese per mantenerlo, del ritardo di circa quattro anni con il quale il certificato è stato consegnato nonchè, infine, della generalizzata svalutazione degli immobili verificatasi negli ultimi anni nella zona di Terni e praticamente in tutta Italia a causa della grave crisi in cui versa il settore dell’edilizia.

La s.r.l. Centro Appalti, con ricorso notificato il 9/6/2014 e depositato il 23/6/2014, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello.

Ha resistito B.S. con controricorso spedito per la notifica in data 16/7/2014 e depositato il 30/7/2014.

Con istanza depositata il 16/11/2016, la controricorrente, invocando l’art. 385 c.p.c., ha chiesto la condanna della società ricorrente al rimborso delle spese sostenute per resistere all’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, proposta dalla appellata ai sensi dell’art. 373 c.p.c., e rigettata dalla corte d’appello con ordinanza del 14/11/2014.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e l’omessa applicazione dell’art. 1183 c.c., ha censurato la sentenza impugnata per non avere applicato, relativamente all’obbligo assunto dalla venditrice di consegnare all’acquirente il certificato di agibilità “nel più breve tempo tecnicamente possibile”, la disciplina dettata dall’art. 1183 c.c., a norma del quale la B. avrebbe dovuto preventivamente chiedere al giudice la fissazione di un termine per l’adempimento.

La controricorrente, dal suo canto, ha, tra l’altro, eccepito che la questione posta dal motivo è nuova, non essendo stata prospettata dalla parte nel giudizio di merito, ed è, quindi, inammissibile, oltre che infondata, a fronte del superamento, rispetto al momento della stipulazione del contratto, di ogni limite di tolleranza.

2. Il motivo è infondato. I motivi del ricorso per cassazione devono, com’è noto, investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti (Cass. n. 16742/2005). Nel caso in esame, l’atto d’appello – per come (incontestatamente) ricostruito nella sentenza della corte territoriale (e nello stesso ricorso per cassazione) – non ha investito la questione della mancata fissazione del termine per l’adempimento a norma dell’art. 1183 c.c..

3. Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e il D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 46,24 e 25, ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto che il bene, per un certo lasso di tempo ovvero fino al rilascio del certificato di agibilità, non è stato utilizzabile, vendibile o locabile, laddove la normativa urbanistica non prevede la nullità o comunque l’invalidità degli atti di vendita o cessione in locazione degli immobili privi del certificato di agibilità, nè impedisce l’utilizzo dell’immobile come abitazione, come è accaduto nel caso di specie, e per aver omesso di valutare e comunque motivare sulla decisiva circostanza che il certificato di abitabilità, la cui mancanza era conosciuta all’acquirente, è stato, nel corso del giudizio di primo grado, effettivamente rilasciato, laddove, in caso di compravendita di unità immobiliare con destinazione residenziale, per la quale, al momento della conclusione del contratto, non sia stato ancora rilasciato il certificato di abitabilità, il successivo rilascio di tale documento esclude l’ipotesi di vendita di aliud pro alio e di ritenere che la originaria mancanza sia di per sè fonte di danni, violando, in definitiva, il principio per cui il rilascio del certificato di abitabilità nel corso del processo esclude l’inadempimento del venditore quale presupposto dell’azione di risarcimento dei danni.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 1218 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ha censurato la sentenza impugnata per avere, da un lato, dato rilievo determinante, al fine di configurare una responsabilità per fatto imputabile della società convenuta, al decreto di citazione a giudizio, per presunti reati urbanistici, da parte della Procura della Repubblica di Terni, cui peraltro non è seguita la condanna, violando il principio di reciproca autonomia tra processo civile e processo penale, e, dall’altro lato, trascurato di motivare sul fatto che la mancanza del certificato era stata, rappresentato, all’acquirente al momento della vendita e che il certificato è stato, nel corso del processo, effettivamente rilasciato, con la conseguente necessità di valutarne i tempi di rilascio e le conseguenze, violando, in definitiva, il principio per cui il rilascio del certificato di abitabilità nel corso del processo esclude l’inadempimento del venditore ai fini dell’azione di risarcimento dei danni.

5. Il secondo ed il terzo motivo, che per connessione devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La sentenza impugnata è stata, in effetti, depositata dopo l’11/9/2012, trovando, dunque, applicazione l’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo in vigore successivamente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ed è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053/2014), la norma consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014/2017, in motiv.; Cass. n. 9253/2017, in motiv.; Cass. n. 7472/2017). Peraltro, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014/2017, in motiv.; Cass. n. 9253/2017, in motiv.).

Nel caso in esame, la società ricorrente ha indicato, quale fatto storico decisivo per il giudizio che la corte d’appello avrebbe completamente omesso di esaminare, il rilascio, nel corso del processo di primo grado, del certificato di agibilità.

Sennonchè, la sentenza impugnata ha, sia pur indirettamente, dato rilievo al rilascio, sia pur tardivo, del certificato in questione, lì dove ha evidenziato, per un verso, che la società venditrice ha commesso, violando la clausola contrattuale che la obbligava ad ottenere e consegnare alla B. il certificato di abitabilità, un grave inadempimento, consistito nel “ritardo nella consegna del certificato di abitabilità”, e, per altro verso, che tale inadempimento ha generato, in capo all’acquirente, il diritto al risarcimento dei danni “in quanto il bene è stato per un certo lasso temporale non commerciabile”, provvedendo, quindi, a determinarne la misura, in via equitativa, anche in relazione al fatto che “il certificato di abitabilità è stato consegnato alla B. circa 4 anni dopo l’atto di vendita”.

La corte d’appello, quindi, ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che il rilascio tardivo del certificato abbia costituito inadempimento all’obbligazione assunta con il contratto di vendita dalla società venditrice e di conseguenza le imponga di risarcire i danni arrecati in relazione al ritardo con il quale il certificato è stato consegnato: e l’esistenza di tale motivazione, non apparente nè manifestamente illogica, esclude – corretta o meno che sia – la sussistenza del vizio invocato.

La valutazione degli elementi istruttori costituisce, del resto, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176/2017, in motiv.), così come l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. n. 9253/2017, in motiv.).

Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile, infatti, ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.

Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. n. 11176/2017).

Ed è noto che non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267/2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176/2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.

D’altra parte, ammesso che possa rilevare, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile solo quando dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. SU n. 24148/2013).

Escluso il vizio di motivazione, si tratta di verificare se la pronuncia impugnata, qualche sia la motivazione addotta, abbia violato le norme giuridiche indicate dalla ricorrente, vale a dire l’art. 1218 c.c. e il D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 46,24 e 25, per aver ritenuto che il bene, per un certo lasso di tempo ovvero fino al rilascio del certificato di agibilità, non è stato utilizzabile, vendibile o locabile, laddove la normativa urbanistica non prevede la nullità o comunque l’invalidità degli atti di vendita o cessione in locazione degli immobili privi del certificato di agibilità, nè impedisce l’utilizzo dell’immobile come abitazione.

Anche tale censura è infondata. La sentenza gravata, infatti, si è limitata ad affermare che l’inadempimento della società venditrice in ordine alla consegna del certificato ha reso il bene, fino al suo tardivo rilascio, non commerciabile, e cioè non vendibile e non concedibile in locazione: ma non ha certo affermato che ciò sia avvenuto in conseguenza di un impedimento giuridico alla commercializzazione, ben potendo bastare anche un mero impedimento in fatto.

Nè, del resto, può rilevare la contestata violazione del principio di autonomia tra processo civile e processo penale per avere la corte d’appello dato rilievo determinante, al fine di configurare una responsabilità per fatto imputabile della società convenuta, al decreto di citazione a giudizio, per presunti reati urbanistici, da parte della Procura della Repubblica di Terni, cui peraltro non è seguita la condanna.

In realtà, la sentenza impugnata ha fatto riferimento al predetto procedimento penale e, quindi, alle violazioni urbanistiche commesse dall’impresa venditrice, solo quale argomento aggiuntivo, ai fini dell’addebitabilità dell’inadempimento a quest’ultima, a quello, in precedenza esposto, della violazione all’obbligazione contrattualmente assunta di consegnare alla B. il certificato di abitabilità nel più breve tempo tecnicamente possibile. Ed è noto che, in materia contrattuale, l’inadempimento si presume imputabile al debitore, cui spetta di fornire la prova contraria laddove, nella specie, al di là dei rilievi svolti in ricorso, la ricorrente non ha ivi indicato, nel rispetto del principio dell’autosufficienza, come e quando abbia fornito la prova della mancanza della colpa ai fini di cui all’art. 1218 c.c..

E neppure, infine, può ritenersi che la tardiva consegna del certificato escluda, in punto di diritto, la sussistenza stessa dell’inadempimento e, quindi, l’obbligo di risarcire i danni.

Ed infatti, se, da un lato, è vero, che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, nel caso di compravendita immobiliare con destinazione residenziale per la quale, al momento della conclusione, non sia stato rilasciato il certificato di abitabilità, il successivo rilascio di tale documento esclude la possibilità d’ipotesi di vendita aliud pro alio e di ritenere l’originaria mancanza sia di per sè sola fonte di danni risarcibili (Cass. n. 6548/2010), è anche vero, però, che tale principio non esclude affatto la risarcibilità dei danni che il ritardo con il quale il certificato sia stato consegnato all’acquirente abbia, in ipotesi, arrecato allo stesso in conseguenza dell’indisponibilità di tale certificato tra la vendita e il suo tardivo rilascio.

6. Con il quarto motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per aver omesso di considerare e di motivare che la liquidazione equitativa del danno presuppone pur sempre la prova, che l’attore ha l’onere di fornire, dell’effettivo pregiudizio al suo patrimonio nonchè dell’impossibilità o dell’estrema difficoltà di dimostrarne il suo preciso ammontare, laddove, nel caso deciso, non vi è la prova di un’effettiva lesione subita dall’acquirente nè dell’impossibilità o dell’estrema difficoltà di provarne il suo preciso ammontare, e non sussistono, dunque, i presupposti per l’esercizio da parte del giudice del potere di liquidazione equitativa.

7. Il motivo è fondato. L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., quale espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato, è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, mentre, dall’altro, non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare sia la sussistenza, sia l’entità materiale del danno (Cass. n. 21103/2013).

Il presupposto della liquidazione equitativa è, quindi, che il danno sia di esistenza certa ma non è dimostrabile nel suo preciso ammontare: la liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'”id quod plerumque accidit” – connesso all’illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità (Cass. n. 17677/2009).

L’impossibilità o l’estrema difficoltà della prova dell’ammontare del danno, inoltre, non devono essere imputabili a fatto del danneggiato ovvero alla sua inerzia o al ritardo colpevole nella deduzione delle prove necessarie: il potere di liquidazione equitativa, infatti, non esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nella determinazione dell’equivalente pecuniario del danno stesso (Cass. n. 21103/2013).

L’impossibilità o l’estrema difficoltà della prova dell’ammontare del danno devono essere, a loro volta, quali imprescindibili presupposti del potere del giudice, dimostrati in giudizio.

In definitiva, la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell’ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato ed, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l’impossibilità o l’estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l’entità (Cass. n. 4534/2017).

Ne consegue che, in tanto il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno, in quanto abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento.

Nello stesso modo, il giudice deve dar conto della incolpevole impossibilità o dell’eccessiva complessità della prova del quantum.

Nel caso in esame, come visto, la corte d’appello si è limitata a liquidare equitativamente il danno conseguente all’inadempimento (o meglio: al tardivo adempimento) della società debitrice senza che risulti aver espressamente accertato i presupposti cui il potere che ha esercitato è subordinato, vale a dire, per un verso, l’effettiva esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece anche semplicemente in considerazione dell'”id quod plerumque accidit” – connesso all’illecito accertato in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità, e, per altro verso, l’impossibilità o l’estrema difficoltà per il danneggiato di fornire la prova dell’ammontare del danno, sempre che non siano imputabili a fatto dello stesso danneggiato ovvero alla sua inerzia o al ritardo colpevole nella deduzione delle prove necessarie.

8. Il ricorso dev’essere accolto limitatamente al quarto motivo ed, in relazione a tale motivo, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla corte d’appello di Perugia che, in diversa composizione, si atterrà ai principi esposti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente processo.

PQM

 

La Corte così provvede:

1) rigetta i primi tre motivi di ricorso ed accoglie il quarto;

2) cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, con rinvio alla corte d’appello di Perugia che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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