Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24342 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2018, (ud. 27/09/2017, dep. 04/10/2018), n.24342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18290-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ENRICA MANGIA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 868/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/07/2011 r.g.n. 840/2209.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza depositata in data 20.7.2011 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia emessa dal Tribunale della stessa sede, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da P.M., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., diretto alla declaratoria di sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed alla condanna della società alla riammissione in servizio del ricorrente ed al versamento, in favore dello stesso, delle retribuzioni maturate in relazione al contratto di lavoro temporaneo sottoscritto con Obiettivo Lavoro – Agenzia per il lavoro S.p.A. a seguito della stipula di un contratto di fornitura tra quest’ultima e Poste Italiane S.p.A.;

che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

che il P. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste

che sono state depositate memorie nell’interesse di entrambe le parti.

Diritto

CONSIDERATO

che con il ricorso per cassazione si censura: 1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e si assume che la decisione della Corte milanese sarebbe priva di motivazione in ordine alla valutazione della documentazione prodotta dalla società relativamente alla causale del contratto, ed altresì che avrebbe ingiustificatamente asserito che le allegazioni della datrice di lavoro sarebbero state incoerenti e carenti sotto l’aspetto della dimostrazione della insufficienza dell’organico rispetto all’incremento dell’attività aziendale; 2) la violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 10 e della L. n. 1369 del 1960, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare, si deduce che la Corte di merito sarebbe giunta erroneamente a ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Poste Italiane, senza fare riferimento alla disciplina applicabile; 3) la violazione e omessa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 anche in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 8 perchè la Corte distrettuale non ha applicato alla fattispecie l’art. 32 del c.d. Collegato Lavoro relativamente alle conseguenze giuridiche ed economiche in capo alla società;

che i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, non sono meritevoli di accoglimento: invero, alla stregua degli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., ord. n. 23513/2017; sentt. nn. 17540/2014; 20598/2013), “In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e ss. la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta a rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti, con la conseguenza che la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall’art. 21, u.c., per il caso di difetto di forma scritta, si estende all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore”;

che nella fattispecie, con apprezzamento in fatto del tutto condivisibile ed in linea con il quadro normativo di riferimento e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, i giudici di seconda istanza hanno ritenuto che non sussistesse, in concreto, una situazione riconducibile alla ragione indicata nel contratto di lavoro stipulato con il P., in quanto non conforme alla contrattazione collettiva prodotta in atti da Poste Italiane S.p.A., nella quale ultima la causale viene specificamente individuata nella necessità di sostenere “punte di più intensa attività cui non sia possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate”;

che è stato motivatamente ritenuto dalla Corte di merito che il contratto di somministrazione di cui si discute fa, invece, genericamente riferimento ad una “più intensa attività”, in ordine alla quale la società ha prodotto allegazioni incoerenti e carenti soprattutto sotto l’aspetto della dimostrazione della insufficienza dell’organico rispetto all’incremento dell’attività aziendale, che non può certo derivare da una presunzione, ma deve risultare da dati obiettivi che, nel caso di specie, sono di segno contrario;

che la contestazione della società ricorrente, circa la pretesa erronea non ammissione della prova testimoniale da parte dei giudici di merito – peraltro palesemente tesa a sollecitare un nuovo esame del merito, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014) – risulta superata dalla congrua e logica motivazione con la quale è stato dato conto della impossibilità, nel caso di specie, di controllare, in concreto, la rispondenza tra la causale enunciata e la reale assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti, data la mancanza di specifiche allegazioni documentali da parte della società;

che è, invece, fondato il terzo motivo relativo alla richiesta di applicazione dello ius superveniens atteso che, come chiarito da Cass., S. U., n. 21691/2016, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive, e quindi applicabili al rapporto dedotto, atteso che non si richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico e che relativamente al capo della sentenza, con il quale erano state regolate le conseguenze risarcitorie, non si era formato alcun giudicato;

che, pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto respinti gli altri -, con rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante al lavoratore ex art. 32 cit., per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronunzia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 14461/2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronunzia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr., tra le altre, Cass. n. 3062/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo. Cassale rinvia, in relazione al motivo accolto, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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