Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24341 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6548-2006 proposto da:

C.V. C.F. (OMISSIS), CO.AN. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 252, presso lo studio dell’avvocato TELESCA NOVELLA,

rappresentati e difesi dall’avvocato CALDERONI VINCENZO;

– ricorrenti –

contro

R.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, V. GALLIA 194, presso lo studio dell’avvocato GIARDINA

PAOLA, rappresentata e difesa dagli avvocati PODO DANILA, GARRISI

GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2661/2004 del GIUDICE DI PACE di LECCE,

depositata il 28/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Madama Roberto con delega depositata in udienza

dell’Avv. Calderoni Vincenzo difensore dei ricorrenti che si riporta

agli atti;

udito l’Avv. Giardina Paola con delega depositata in udienza

dell’Avv. Garrisi Giuseppe difensore della controricorrente che si

riporta agli atti e deposita due cartoline di ricevimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.V. e Co.An. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 13-8-2003 dal giudice di pace di Lecce, con il quale veniva loro intimato il pagamento della somma di Euro 569,60 oltre accessori in favore di R.C., a rimborso dell’importo erogato prò quota da quest’ultima – acquirente, in forza di atto pubblico di compravendita del 9-1-2002, di un appartamento di proprietà degli opponenti, facente parte del condominio Ca. – per lavori di ristrutturazione dei balconi condominiali ultimati il 30-1-2002. Gli opponenti deducevano di non essere tenuti al pagamento dei lavori in questione, non essendo stati convocati all’assemblea condominiale del 29-4-2001, nella quale si era decisa la relativa esecuzione, ed avendo successivamente comunicato per iscritto all’amministratore il loro disaccordo alla esecuzione di tali lavori. Facevano presente che i lavori non riguardavano porzioni immobiliari di natura condominiale, bensì di proprietà esclusiva, e che alla data della vendita della loro porzione immobiliare gli stessi non erano stati nemmeno iniziati.

Nel costituirsi, la R. contestava la fondatezza dell’opposizione, sostenendo che l’obbligazione era sorta in capo agli opponenti, prima che l’appartamento venisse ceduto.

Con sentenza depositata il 28-12-2004 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono il C. e la Co., sulla base di due motivi.

La R. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1325 e 1326 c.c., art. 1130 c.c., nn. 1 e 3 e art. 2697 c.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Sostengono, in particolare, che la delibera assembleare, riguardando lavori sulle singole proprietà ed avendo, quindi, natura contrattuale, richiedeva il consenso di tutti i condomini; e che, pertanto, i coniugi C., ai sensi degli artt. 1173, 1325 e 1326 c.c., non erano tenuti al pagamento dei lavori da essi non acconsentiti ed eseguiti successivamente alla vendita del loro immobile.

Deducono che il Giudice di Pace, nel ritenere sfornita di prova la tesi degli opponenti, secondo cui i medesimi avevano espresso volontà contraria alla esecuzione dei lavori, è incorso nella violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto gravava sulla controparte l’onere di dimostrare l’esistenza di una obbligazione sorta a carico dei venditori. Rilevano che tale affermazione, unitamente a quella secondo cui non bastava non rispondere, ma i coniugi C. avrebbero dovuto rispondere negativamente alla richiesta dell’amministratore circa il consenso all’esecuzione dei lavori, si pone in contrasto con l’art. 1321 c.c. e art. 1325 c.c., comma 1 e art. 1326 c.c., comma 1, giacchè, trattandosi di lavori da eseguire sul balcone di proprietà esclusiva dei ricorrenti, questi avrebbero dovuto concludere un valido contratto attraverso la manifestazione di un valido consenso negoziale. Aggiungono che il giudice di pace, nel ritenere irrilevante stabilire quando fossero stati eseguiti i lavori, ha omesso qualsiasi motivazione a supporto della propria decisione, illogica e incoerente. Assumono, inoltre, che lo stesso giudice è incorso nella violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c., avendo omesso di valutare la lettera inviata in data 31-1-2003 agli opponenti dalla R., contenente la dichiarazione, di natura confessoria, secondo cui i lavori si erano conclusi il 31-1-2002 e, quindi, dopo il trasferimento dell’immobile.

Il motivo è inammissibile.

Deve premettersi che la sentenza impugnata, essendo stata resa dal giudice di pace di Lecce in una controversia di valore non eccedente i millecento Euro, deve ritenersi emessa secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2. Come è stato puntualizzato da questa Corte, infatti, in tali controversie, le regole di equità devono ritenersi applicate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l’equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa (Cass. Sez. 3, 12-12- 2006 n. 26528; Cass. Sez. 2, 15-2-2011 n. 3720).

Ciò posto, si osserva che le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, nel regime – applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonchè per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà (Cass. Sez. Un. 14-1-2009 n. 564; Sez. 2, 13-5- 2010 n. 11638; Sez. 2, 22-2-2011 n. 4282).

Nel caso di specie, con il motivo in esame viene denunziata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di varie norme di diritto sostanziale, ma non si fa cenno ad alcuna norma di rango costituzionale o comunitario, nè ad alcun principio ispiratore dell’ordinamento eventualmente disatteso.

Nella sentenza impugnata, inoltre, non si riscontrano vizi radicali di motivazione, avendo il giudice di pace illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che deve gravare sugli opponenti l’onere delle spese dei lavori eseguiti sui balconi per cui è causa. Il decidente, infatti, nel premettere che le opere in questione sono state sicuramente deliberate in epoca anteriore al 9-1-2002 (data in cui i coniugi C. hanno alienato alla R. l’appartamento di loro proprietà), ha rilevato che gli opponenti non hanno impugnato la delibera assembleare del 29-4-2001 nè dimostrato di aver manifestato volontà contraria alla esecuzione dei lavori sui balconi di loro proprietà, osservando ulteriormente che non vi è prova che l’acquirente sia stato portato a conoscenza della decisione di eseguire i detti lavori e che nelle trattative per la determinazione del prezzo di vendita si sia tenuto conto del costo dei lavori da eseguire.

2) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 184 c.p.c., comma 1, in relazione all’ordinanza del 18-6- 2004, con la quale non è stata ammessa la prova testimoniale articolata dagli opponenti, diretta ad accertare, attraverso i testi G.E. e Co.Os., la data in cui erano stati eseguiti i lavori di rifacimento del balcone. Deducono che il giudice di pace, non ammettendo tale prova sul rilievo che era poco verosimile che i testi, dato il tempo trascorso, potessero ricordare la data di fine lavori, ha violato il disposto della citata norma processuale, secondo cui il giudice deve valutare l’ammissibilità e rilevanza, e non già l’attendibilità, della prova richiesta dalle parti. Aggiungono che la decisione impugnata si pone altresì in contraddizione con la precedente ordinanza del 12-3-2004, con la quale il giudice di pace, ritenendola necessaria, aveva disposto l’assunzione della testimonianza dell’amministratore, di cui non aveva messo in discussione la capacità di ricordare i medesimi fatti da provare.

Il motivo, nella parte in cui denuncia vizi di motivazione, è inammissibile, mentre nella parte in cui lamenta la violazione di norme procedurali è infondato.

Nella sentenza impugnata il giudice di pace, con motivazione non censurabile in questa sede, ha ritenuto ininfluente stabilire se i lavori in questione, sicuramente deliberati in epoca anteriore al trasferimento dell’appartamento all’odierna resistente, siano stati eseguiti prima o dopo tale data; e ciò sul rilievo che se effettivamente dette opere, come sostenuto dagli opponenti, sono state eseguite in epoca successiva, a maggior ragione l’acquirente avrebbe diritto al rimborso di quanto pagato, avendo sostenuto spese decise da altri e di cui non era a conoscenza.

Orbene, appare evidente che, con simili argomentazioni, il giudice di merito ha sostanzialmente ritenuto l’irrilevanza del capitolo di prova testimoniale articolato dagli opponenti, diretto ad accertare l’epoca effettiva di esecuzione dei lavori per cui è causa; sicchè siffatta istanza istruttoria è stata disattesa non già per le ragioni indicate nell’ordinanza del 18-6-2004, ma per la superfluità delle circostanze dedotte.

L’errore in cui è incorso il decidente nella motivazione della predetta ordinanza, pertanto, deve considerarsi irrilevante, in quanto le ordinanze emesse nel corso del giudizio, oltre che revocabili e modificabili, anche implicitamente, hanno efficacia del tutto provvisoria e non comportano alcun effetto preclusivo; con la conseguenza che il giudice del merito può giustificare nella sentenza le proprie scelte su motivi ed argomenti diversi da quelli indicati nella ordinanza istruttoria (Cass. Sez. 3, 31-5-2005 n. 11580).

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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