Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24341 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.16/10/2017),  n. 24341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18976-2014 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA

ADELAIDE 12, presso lo studio dell’avvocato MARIA CLAUDIA IOANNUCCI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TUSCOLANA 216-220, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TOTARELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DI DIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 30.1.2014 ha respinto il gravame proposto da P.C. contro la sentenza 678/09 del Tribunale di Bergamo che aveva, in accoglimento della domanda proposta dalla promissaria acquirente B.M.A., l’aveva condannata, quale promittente venditrice dell’immobile alla restituzione del doppio della caparra e dell’acconto incassato.

Secondo la Corte territoriale correttamente la domanda era stata qualificata dal giudice di primo grado nello schema del recesso con individuazione della promittente venditrice come parte inadempiente, per una serie di ragioni indicate.

2 Contro tale decisione la P. ricorre per cassazione depositando anche memoria.

La B. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 – L’eccezione – sollevata preliminarmente dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di procura è priva di fondamento.

La procura, sottoscritta dalla P. con firma leggibile e autenticata dal difensore, risulta infatti apposta a margine del ricorso sia in originale che nella copia notificata e quindi è evidente l’avvenuto rilascio in epoca successiva al deposito della sentenza impugnata e anteriore alla notificazione del ricorso, così come è evidente che detta procura abbia ad oggetto proprio l’impugnazione della sentenza di appello (menzionata espressamente nel ricorso): la tesi formalistica della controricorrente (che pretende nella procura speciale, a pena di nullità, la dichiarazione delle generalità della parte e tutti gli estremi della sentenza impugnata) non può essere condivisa: per costante giurisprudenza di questa Corte la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita in epoca anteriore alla notificazione dello stesso, investire espressamente il difensore del potere di proporre il ricorso suddetto ed essere rilasciata in data successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione. Pertanto, se apposta a margine del ricorso, tali requisiti si desumono, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell’atto a margine del quale essa è apposta, si fa della sentenza gravata (tra le varie, v. Sez. 2 -, Sentenza n. 24422 del 30/11/2016 Rv. 642200; Sez. L, Sentenza n. 19560 del 13/09/2006 Rv. 592429; Sez. 3, Sentenza n. 4038 del 23/04/1999 Rv. 525659). I requisiti prescritti ai fini della validità, come si è visto, ricorrono.

2 Passando all’esame del ricorso, osserva il Collegio che la sentenza della Corte bresciana viene denunziata sia per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) sia per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), sostenendosi che la domanda avrebbe dovuto essere qualificata come risoluzione del contratto (con le necessarie conseguenze in tema di prova e quantificazione del danno) e non come recesso.

Il ricorso è inammissibile per un triplice ordine di motivi: innanzitutto, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, perchè in esso manca del tutto l’esposizione sommaria dei fatti della causa, richiesta espressamente dalla citata disposizione, dotto pena di inammissibilità. Ed infatti, subito dopo l’intestazione dell’atto (contenente l’indicazione dei dati della parte ricorrente), si passa direttamente alla trascrizione dei dispositivi delle due sentenze di merito e si riporta un pezzo di motivazione della sentenza di primo grado nonchè lo stralcio delle conclusioni rassegnate dall’attrice sempre nel giudizio di primo grado, ma poi nell’illustrazione del motivo – che peraltro si conclude con un inutile quesito di diritto (perchè ormai non più prescritto dalla legge) non vi è alcun passaggio dal quale sia possibile ricavare l’esposizione dei fatti e in particolare lo snodo della vicenda conseguente alla stipula del preliminare: insomma, si dà tea–assolutamente per scontata la conoscenza dei fatti (v. Sez. 1, Sentenza n. 24291 del 29/11/2016 Rv. 642801; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22860 del 28/10/2014 Rv. 633187; Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014 Rv. 630843).

Il Collegio non ignora che in alcune decisioni di questa Corte trovasi affermato il principio secondo cui per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso, ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi (v. Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014 Rv. 631745 richiamata a sua volta in Sez. 5, Sentenza n. 9531 del 2016 non massimata). Nel caso di specie, però, come si è detto, neppure dal motivo si riesce a comprendere quale sia l’esatta vicenda che oggi viene dibattuta in cassazione.

Anzi, la riprova di una necessità di esporre i fatti di causa la si ricava, ove mai ce ne fosse ancora bisogno, proprio dalla critica alla interpretazione della domanda fornita dai giudici di merito, critica, peraltro articolata in modo del tutto fattuale a mò di “appello” contro la sentenza di primo grado (e lo testimonia il riferimento, tutt’altro che isolato, ma costante “all’appellante” alla “appellata” alla “sentenza appellata”, oltre che, naturalmente, la perfetta corrispondenza del contenuto delle due impugnazioni).

Sotto altro profilo, si rileva l’omessa indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, non spettando certamente alla Corte di Cassazione di sostituirsi alla parte in tale attività espositiva.

Infine, si rileva che la censura per vizio di motivazione non è più neppure ammessa dalla legge (v. art. 360, n. 5 nuovo testo applicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza pubblicata, come già detto, il 30.1.2014).

L’inammissibilità del ricorso comporta l’addebito di spese alla parte soccombente.

Considerato infine che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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