Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24341 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21712/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

FOREVER S.R.L., (c.f. (OMISSIS)), quale incorporante di VALUE

PARTNERS S.R.L., già VALUE PARTNERS S.P.A., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Corrado

Grande, dall’Avv. Massimo Antonini e dall’Avv. Giuseppe Maria

Cipolla, con domicilio eletto in Roma, via XXIV Maggio, n. 43,

presso lo studio legale Chiomenti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n.2378/14/2015 depositata il 28 maggio 2015, notificata

in data 10 giugno 2015;

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 luglio 2018

dal consigliere Pierpaolo Gori.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (in seguito, CTR) veniva rigettato l’appello proposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE e, per l’effetto, confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (in seguito, CTP) n. 303/2/2013, avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento avente ad oggetto imposte dirette per l’anno di imposta 2007 emesso nei confronti della VALUE PARTNERS S.P.A., poi VALUE PARTNERS S.R.L., oggi incorporata dalla FOREVER S.R.L. (in seguito, la contribuente); le riprese operavano in relazione a tre società controllate localizzate in Stati “black list”, la Spectrum Strategy Consultants Pte di (OMISSIS), la Spectrum Strategy Consultants Ltd di (OMISSIS) e la Spectrum Consultadoria de Estrategia Limitada di (OMISSIS), per maggiore reddito non dichiarato e ritenuta indeducibilità di costi “black list” e altre componenti negative non dichiarate, oltre alla rideterminazione di redditi di società partecipata, la Value Partners Asia Ltd di (OMISSIS), ceduta a terzi in data 21.12.2007, e non dichiarati dalla contribuente per trasparenza, per ritenuta interposizione reale della cessionaria a favore della contribuente italiana;

– A seguito di tentativo di adesione con esito negativo, contro l’avviso, emesso sulla base di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) del 29.7.2009, la contribuente proponeva ricorso alla CTP per diciannove motivi, e i giudici di prime cure lo accoglievano parzialmente; l’Agenzia proponeva appello alla CTR deducendo l’erronea valutazione dei fatti di causa e delle prove raccolte nel processo, circa l’interpretazione dell’art. 110, commi 10 e 11, art. 167 TUIR e del D.M. n. 429 del 2001, art. 3, comma 7 dell’art. 2359 c.c.; la contribuente si costituiva nel giudizio d’appello resistendo alla domanda principale e proponendo appello incidentale per l’annullamento totale dell’atto impositivo;

– La CTR rigettava entrambi gli appelli e, contro la sentenza, propone ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato ad un unico motivo, cui replica la contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi; entrambe le parti depositano memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

– Con l’unico motivo di ricorso principale, l’Agenzia lamenta ai fini dell’art. 360 c.p.c., primo la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, oltre che dell’art. 111 Cost., per recare la sentenza gravata una motivazione “del tutto apparente”;

– Il motivo, superabili le eccezioni di inammissibilità per mancata censura di ratio decidendi concorrente e di difetto di autosufficienza, in quanto diretto a determinare la nullità della decisione prodotta in atti, anche con relata di notifica a mani ai fini della procedibilità, è infondato;

– La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che sussiste il vizio di motivazione apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inadeguata a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità, ovvero caratterizzata da un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e da “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n.8053);

– Nel caso di specie la motivazione della sentenza gravata si articola per tre pagine, e il richiamo contenuto nell’ultima al contenuto della decisione dei giudici di prime cure, valorizza le argomentazioni proposte nello svolgimento del fatto, anche processuale, che porta a supportare logicamente in modo intelleggibile la conclusione secondo cui Spectrum Strategy Consultants Pte di (OMISSIS) e Spectrum Strategy Consultants Ltd di (OMISSIS) hanno svolto nel periodo di imposta effettiva attività commerciale. Inoltre, l’adesione a tale pronuncia non è acritica ma motivata, anche sulla base del principio di non contestazione in relazione alla documentazione presentata dalla contribuente e ciò, in disparte da ogni altra considerazione, rende la motivazione esistente e non apparente e, dunque, la sentenza non altrimenti censurata non è nulla;

– Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale;

condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite,

liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre Spese, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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