Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24340 del 29/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24340 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso n. 30494/2007 proposto
DA
MORINI EVELINA, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Tazzoli n. 2„ presso lo studio dell’Avv. Bruno Donatone,
che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Gianluca Braschi ed Emanuela Manini del foro di Firenze come
da procura in calce al ricorso
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Ricorrente

CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello generale Dott. Paolo Vacca-

Data pubblicazione: 29/10/2013

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rella della Direzione Centrale Prestazioni, nominato con
delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL n. 184
del 22.12.2004, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV
Novembre 144 presso lo studio degli Avv.ti Luigi La Pecce-

procura speciale per atto notaio Federico Tuccari di Roma
in data 18 dicembre 2007 rep. n. 74893
Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 877/07 della Corte di
Appello di Firenze del 6.07.2007/10.07.2007 (R.G. n. 165
dell’anno 2005).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 17.09.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. Emilia Favata, per delega dell’Avv. Luigi La
Peccerella, per l’INAIL;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giulio
Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza del 13.07.2000 il Tribunale di Grosseto,
decidendo sull’appello, proposto da EVELINA MORINI nei
confronti dell’INAIL, avverso sentenza del Pretore della
stessa città n. 142 del 1996, rigettava il gravame, osservando, sulla base delle risultanze della CTU di primo grado, che non sussisteva nesso di causalità tra la silicosi
polmonare, da cui era risultato affetto PLINIO LOLI- marito

rella e Lucia Puglisi che lo rappresentano e difendono per

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della ricorrente-, e il decesso di quest’ultimo per carcinoma alla laringe.
Il. La decisione di appello, a seguito di ricorso della Morini,
è stata cassata dalla Corte di cassazione con sentenza n.

di Firenze.
In particolare la Corte di Cassazione ha rilevato la fondatezza della prima censura nella parte in cui essa era collegata alla seconda, che denunciava vizi di illogicità e contraddizioni nell’accertamento di fatto con cui era stato escluso che la silicosi fosse tecnicamente associata alla neoplasia e, conseguentemente, l’applicazione dell’art. 145
lett. b) del DPR n. 1124 del 1965, che prevede, per il caso
di silicosi associata a malattia dell’apparato respiratorio,
l’indennizzabilità, come conseguente alla tecnopatia delitti
morte dell’assicurato.
La stessa Corte in particolare rilevava),, sul punto decisivo
che la silicosi avesse determinato una insufficienza respiratoria, che la motivazione appariva illogica, in quanto la
escludeva solo sulla base di una mancanza in atti di un referto emogasanalitico, mentre avrebbe potuto essere accertata in via presuntiva dalla gravità della silicosi indennizzata da ultimo nella misura del 55 % e del resto ammessa in altre parti della relazione di consulenza.
III. La Corte di Appello di Firenze, pronunciandosi in rias-

5197 del 2004 con rinvio della causa alla Corte di Appello

sunzione a seguito di rinvio, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 877 del 2007, ha rigettato
l’appello proposto da Evelina Morini avverso la sentenza
del Pretore di Grosseto n. 142 del 1996.

ze peritali, che gli elementi acquisiti non lasciavano riconoscere alcuna anticipazione del decesso rispetto a quanto
” atteso per la malattia neoplastica che ne fu causa, né alcun ruolo concausale della silicosi e del conseguente deficit respiratorio nel decesso stesso.
La Morini ricorre per cassazione affidandosi a un motivo.
L’INAL resiste con controricorso, illustrato con memoria ex
art. 378 CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 383 e 384 CPC, per avere il giudice di rinvio omesso di uniformarsi in tutto al dictum della
Corte di Cassazione, eseguendo in modo infedele i compiti
assegnatigli con la pronuncia di annullamento con rinvio.
La ricorrente sostiene che la Corte di Appello fiorentina,
all’atto di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica
di ufficio, ha notevolmente ampliato l’ambito di accertamento peritale, introducendo nel processo nuovi fatti, estranei al processo, ovvero indagini estranee al limite e
all’oggetto, come fissati nella sentenza di annullamento.

La Corte territoriale ha osservato, sulla base delle risultan-

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In particolare, ad avviso della Morini, l’accertamento della
sussistenza o meno di un rapporto autonomo- funzionaleeziopatogenetico ( e non di semplice coesistenza) tra silicosi e la neoplasia laringea operato DI CTU, fatto proprio

ambito totalmente estraneo ai fatti oggetto di indagine. Inoltre l’accertamento così disposto configge con i limiti segnati dalla sentenza della Corte di Cassazione, che rinviò
la causa alla Corte di Appello di Firenze, laddove in tale
decisione si ammetta, quale antecedente logico e giuridico
che il nesso di causalità tra silicosi e la morte sussista anche quando la patologia abbia aggravato o accelerato il
decorso dell’altra malattia, che sia stata la causa principale
della morte, a nulla rilevando, come asserito dalla stessa
Corte di Appello, che la silicosi abbia, o meno, con certezza od elevata probabilità, causato la neoplasia faringea.
2. Le doglianze esposte sono prive di pregio e vanno disattese.
Il giudice di rinvio nel formulare i quesiti al CTU, ha demandato al perito di verificare quali elementi consentissero di escludere l’apporto causale o concausale della silicosi
ai fini decesso, e ciò in relazione alla presenza di un tumore faringo-laringeo in soggetto fumatore per molti anni, affetto da cardiopatia ischemica spontanea e da angiopatia
da strumenti vibranti tecnopatica. Tale indagine è stata ri-

dal giudice di appello nella sentenza impugnata, costituisce

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tenuta necessaria, avendo la ricorrente Morini lamentato
nell’originario ricorso che fosse stato escluso il nesso di
causalità tra silicosi e decesso ed avendo il giudice di legittimità rilevato un evidente difetto di indagine e di logica sul

non potersi escludere che l’insufficienza respiratoria avesse determinato l’aggravamento della neoplasia all’apparato
respiratorio e l’acceleramento dell’exitus.
La rinnovata indagine peritale, disposta dal giudice di rinvio, è rispettosa quindi del dictum della Cassazione, avendo preso in considerazione tutto il quadro clinico riguardante il lavoratore Plinio Loti.
La risposta del consulente, fatta proprio dal giudice di rinvio, è nel senso che il decesso del Loli fu dovuto
all’evoluzione e alla complicazione del carcinoma della laringe, con gravissime metastasi nel collo e nel volto e stato
cachettico terminale, non essendo emerso che neppure
nell’ultimo periodo di vita il deficit respiratorio sia stato
fonte di pregiudizio per le condizioni del paziente. Lo stesso consulente afferma in conclusione che “gli elementi a
disposizione non lasciano riconoscere alcun4anticipazione
del decesso rispetto a quanto atteso per la malattia neoplastica che ne fu causa, né alcun ruolo del deficit respiratorio nel decesso stesso”.
Trattasi in definitiva di accertamento in fatto, adeguata-

punto della risposta del perito, il quale aveva ritenuto di

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mente motivato, non censurabile in sede di legittimità.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
In relazione all’art. 152 disp. att. CPC, nel testo,applicabile

269 del 30.09.2003 (convertito con modificazione dalla legge n. 326 del 2003), nulla deve essere disposto in materia
di spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma addì 17 settembre 2013
Il Consigliere rel. est.

Il Presidente

ratione temporis, precedente l’entrata in vigore del D.L. n.

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