Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24340 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. I, 09/09/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 09/09/2021), n.24340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13454/2019 proposto da:

D.S.K., elettivamente domiciliato in Milano, via

Lamarmora n. 42, presso lo studio dell’avv. G. Corace, che lo

rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, 80185690585;

– intimato –

avverso la sentenza n. 661/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2021 dal cons. Dott. LUCA SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Potenza ha respinto il gravame proposto da D.S.K., cittadino del (OMISSIS) richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato all’appellante il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

La corte del merito, premesso che non era stata impugnata la statuizione di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, e che, quanto alla domanda di protezione sussidiaria, l’indagine andava limitata all’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c), ha rilevato che l’appellante non aveva allegato a fondamento del danno grave, temuto in caso di rimpatrio, la situazione di violenza indiscriminata in cui versa il (OMISSIS); ha infine dichiarato inammissibile (ma in realtà respinto nel merito) il motivo d’appello che lamentava il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Contro la sentenza, pubblicata il 16.10.2018, D.S.K. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) con il primo motivo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda proposta in via principale nell’atto di citazione in appello, volta ad ottenere un riesame dei fatti esposti alla luce delle informazioni attinenti al Paese di origine e, per l’effetto, l’accertamento del suo diritto allo status di rifugiato; (ii) con il secondo motivo, per violazione dei parametri normativi relativi alla definizione di danno grave ed alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, rispettivamente fissati dagli artt. 13 CEDU e dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, lett. c), per violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale, oltre che per l’omesso esame di fatti decisivi; (iii) con il terzo motivo per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 6, 14 e 17, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, degli artt. 2 e 3 CEDU nonché per omesso esame di fatti decisivi, per aver la corte d’appello totalmente omesso di pronunciare sulla domanda di protezione sussidiaria avanzata ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, rt. 14, lett. b); (iv) con il quarto motivo, per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e dell’art. 10 Cost., comma 3 e per motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria.

I primi tre motivi sono fondati, con assorbimento del quarto, che lamenta il rigetto della domanda subordinata, di protezione umanitaria.

Come emerge dai passi dell’atto d’appello riportati in ricorso, S. aveva devoluto al giudice di secondo grado il completo riesame della propria vicenda, riproponendo tutte le domande respinte dal tribunale.

La corte d’appello è incorsa nei vizi denunciati in quanto: 1) ha erroneamente affermato che il ricorrente non aveva impugnato la statuizione di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, che invece formava oggetto del primo motivo di gravame; 2) pur dando atto della riproposizione della domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), ha omesso totalmente di esaminarla, assumendo immotivatamente e contraddittoriamente di dover limitare l’indagine alla fattispecie di cui alla lett. c) dell’art. cit.; 3) reso una motivazione meramente apparente (peraltro solo in sede di esame della domanda di protezione umanitaria) in ordine alle ragioni per le quali il racconto del richiedente era inattendibile, limitandosi ad affermare di condividere sul punto il giudizio del tribunale; 4) omesso di valutare la credibilità del migrante alla luce di informazioni precise e aggiornate sulla situazione politica del (OMISSIS).

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio del procedimento, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

 

 

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