Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2434 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24328-2011 proposto da:

F.Q., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GIUSEPPE

MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO

PENNISI, rappresentato e difeso dagli avvocati AGATA LOREDANA

BERTELLA, VIVIANA VERDINA, SERGIO ANTONIO MARIA CACOPARDO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA CONTENZIOSO,

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 317/2010 della COMM. TRIB. REG. DELLA SICILIA

SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 12/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate di Catania rilevava che F.Q., residente nella provincia di Catania colpita dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 e destinatario delle agevolazioni in materia di versamento delle imposte previste in favore dei soggetti colpiti dall’evento calamitoso, non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi 1991 e 1992, entro il termine del 15.12.2002 stabilito dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138. Pertanto, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, procedeva alla liquidazione delle imposte dovute a titolo di Irpef ed Ilor, oltre sanzioni e interessi, per la somma di Euro 15.106. Seguiva in data 4.8.2006 la notifica della corrispondente cartella di pagamento da parte dell’agente per la riscossione Serit Sicilia spa.

Contro la cartella di pagamento F. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catania che lo accoglieva con sentenza del 21.6.2007, ritenendo l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal termine per l’iscrizione a ruolo delle somme.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 12.7.2010, riformando la sentenza impugnata e confermando la debenza delle somme iscritte a ruolo.

Contro la sentenza di appello F.Q. propone ricorso per quattro motivi: 1) violazione dell’art. 5, commi 3 e 5 dell’ordinanza ministeriale n. 2057 del 1990 nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè il contribuente non rientrava tra i soggetti che si erano avvalsi della sospensione dei termini per il versamento delle imposte prevista dalla citata ordinanza, non avendo mai presentato la relativa istanza di sospensione; 2) violazione e falsa interpretazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: non avendo il contribuente richiesto di usufruire della sospensione dei termini per il versamento delle imposte, dovevano applicarsi i termini ordinari di iscrizione a ruolo; 3) violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 138, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 4) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Agenzia delle Entrate dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati. L’art. 1 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21.12.1990, che prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, con conseguente sospensione anche dei termini per l’accertamento e la riscossione delle imposte, deve essere interpretato in connessione con il disposto del successivo art. 5, comma 3 secondo cui “in ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo (richiesti per beneficiare delle sospensioni) devono essere accompagnate da domanda di sospensione”. La necessità che l’interessato presenti, oltre alla documentazione necessaria, anche apposita domanda al fine di beneficiare della sospensione dei termini previsti per gli adempimenti e versamenti fiscali, costituisce argomento decisivo per ritenere il carattere non automatico ma facoltativo e volontario della fruizione dei benefici. In senso conforme si è espressa Sez. 5^, Sentenza n. 9891 del 05/05/2011, secondo cui la sospensione la proroga del termine per l’accertamento da parte dell’Ufficio, in dipendenza della ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, non opera automaticamente ma presuppone che il contribuente si avvalga della facoltà di fruire, con specifica e formale richiesta, della sospensione dei termini per gli adempimenti previsti dalla ordinanza stessa.

Nel caso in esame non è controverso che l’Agenzia delle Entrate, cui spettava il relativo onere, non abbia fornito la prova che il contribuente si fosse avvalso della facoltà di richiedere la sospensione dei termini per i versamenti di natura tributaria dovuti per gli anni 1991 e 1992, facoltà al cui esercizio è inscindibilmente connesso il collaterale effetto delle sospensione dei termini per l’accertamento e la riscossione delle imposte da parte dell’Ufficio. Ne deriva che risultano ampiamente decorsi i termini ordinari, previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, vigente ratione temporis, per la iscrizione a ruolo delle imposte comunicata con la cartella di pagamento del 2006.

2.1 restanti motivi sono assorbiti.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. La natura controversa della questione giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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