Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2434 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2674-2018 proposto da:

O.A., O.L., OM.LA., B.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

presso lo studio GREZ e ASSOCIATI, rappresentati e difesi

dall’avvocato FABIO ZANATI;

– ricorrenti –

contro

M. COSTRUZIONI di M.R., in persona dell’omonimo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO MARMONTI;

– controricorrente –

contro

D.M.G., ASSOCIAZIONE RICREATIVA BLU NOTTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2554/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2554/2017, – in controversia promossa da M.R., quale titolare della M. Costruzioni, nei confronti dell’Associazione Ricreativa Blu Notte e di D.M.G. e O.G., rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell’associazione, a seguito di un sequestro conservativo ottenuto ante causam, per sentire condannare, in solido, i convenuti (l’associazione quale debitrice principale, gli associati per avere assunto il debito ex art. 38 c.c.), al pagamento della somma complessiva di 150.000,00, a titolo di corrispettivo dovuto per lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta M. nell’immobile, condotto in locazione, sede dell’associazione -, in accoglimento del gravame della M. Costruzioni, nei confronti dell’Associazione (rimasta contumace), del D.M. e degli eredi dell’ O. (nelle more del giudizio deceduto), ha riformato la decisione di primo grado, che, accertata, sulla base di una scrittura privata, sottoscritta nel Dicembre 2008, tra l’Associazione Ricreativa Blu Notte, la M. Costruzioni di M.R., O.G., G.M.A. e De.Mi.Gi., la qualità di socio occulto dell’associazione di M.R. (il quale avrebbe quindi conferito in proprietà dell’associazione le opere realizzate, convenendo di percepire per un triennio una quota degli utili dell’associazione), aveva dichiarato l’incompetenza del Giudice ordinario a conoscere la controversia tra associati ed associazione, in virtù di una clausola compromissoria presente nello statuto dell’associazione.

I giudici di appello hanno, invece, rilevato come, nella scrittura del dicembre 2018, che seguiva un contratto d’appalto stipulato (con preventivo lavori sottoscritto per accettazione), tra la stessa Associazione e la M. Costruzioni nell’Ottobre dello stesso anno, si dava che: l’immobile, sito in (OMISSIS), preso in locazione e destinato ad ospitare l’attività associativa della Blu Notte, era “privo di arredi ed accessori” e “necessitava di una forte riqualificazione e ristrutturazione”; per tale motivo, l’allora presidente, D.M.G. ed il vicepresidente O.G. avevano “richiesto l’intervento economico dei Sig.ri De.Mi.Gi. e M.R.”; quest’ultimo, “tramite l’impresa di sua proprietà”, aveva “contribuito in toto alla realizzazione delle opere murarie di ristrutturazione (impiantistica elettrica ed idraulica, intonacatura, pavimentazione e rivestimenti, opere da falegname, fabbro, imbianchino, serramentista, vetraio, sistemazioni esterne realizzazione parcheggio e giardino), opere di arredamento (divani e tavolini, n. 2 banchi bar, cucina, sala discoteca con relativa attrezzatura, letti e comodini ecc.) inoltre sono stati realizzati gli impianti di videosorveglianza, condizionamento ed automazioni degli accessi”. Sempre nella suddetta scrittura veniva poi stabilito che “l’Associazione Ricreativa Blu Notte, con la presente, si impegna a restituire ai sig.ri De.Mi.Gi. e M.R., le somme spese per la qualificazione citata nelle premesse”; nel febbraio 2000, la M. aveva emesso la relativa fattura.

Ad avviso dei giudici d’appello, dal contenuto della scrittura del dicembre 2018, non era possibile evincere una volontà del M. di rinunciare al proprio credito, convertendolo in capitale d’ingresso nell’associazione, aderendo allo scopo ed all’oggetto sociale dell’associazione, avendo semplicemente il M. accettato un pagamento del corrispettivo dell’appalto dilazionato, “nell’unico modo in cui l’Associazione Blu Notte appariva in grado di effettuarlo”; si trattava essenzialmente di una convenzione relativa alla modalità di estinzione del debito; caduta quindi la qualifica di socio occulto in capo al M., non poteva ritenersi operante, nella lite, la clausola compromissoria; i lavori erano stati effettivamente eseguiti ed i lamentati vizi delle opere non emergevano dalla lettera d’impegno del dicembre 2018, con conseguente accoglimento della domanda attorea originaria.

Avverso la suddetta sentenza, B.F., Om.La., O.L. e O.A., quali eredi di O.G., propongono ricorso in cassazione affidato a tre motivi, nei confronti della M. Costruzioni (che resiste con controricorso) e di D.M.G. e dell’Associazione Ricreativa Blu Notte (che non svolgono attività difensiva).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano: 1) con il primo motive, ex art. 360 c.c., comma 1, n. 3, la violazione di una serie di norme (artt. 38-1362-1363-1367-2727-2729 c.c., artt. 38-115-116 c.p.c.), per non aver il giudice di secondo grado correttamente valutato la posizione di socio occulto/di fatto del sig. M.R., quale emergente dalle clausole della scrittura privata del Dicembre 2008 (dovendo la stessa interpretarsi nel senso che il M. aveva conferito, in natura, le opere, di ristrutturazione ed arredamento, realizzate, divenendo socio dell’associazione, con riconoscimento per tre anni di una quota, detratte le spese vive necessarie per la prosecuzione dell’attività associativa, degli utili associativi, oltre che della metà – l’altra metà spettando al socio finanziatore D.M., pure intervenuto nella scrittura privata – del ricavato della vendita di alcune licenze commerciali di titolarità dell’associazione), posizione questa che avrebbe portato all’applicazione della clausola arbitrale esistente tra gli associati in forza dello statuto dell’Associazione, art. 24; 2) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisive, per non essersi il giudice pronunciato sulla ripartizione degli utili derivanti dalla eventuale vendita delle licenze commerciali di “bar tabacchi trattoria”, cui avrebbe partecipato anche M.R. in forza della scrittura privata del Dicembre 2008, fatto questo che, se correttamente valutato, avrebbe portato il giudice al concludere per la qualifica di socio occulto di M.R.; 3) con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 102-160-161-292-303-305-307 c.p.c., non essendo stato rilevato dalla Corte territoriale che l’atto di riassunzione del giudizio di appello doveva essere notificato alle parti anche personalmente, a seguito dell’interruzione del giudizio causato dalla intervenuta morte di O.G.C., ed all’Associazione era stato, invece, notificato nel domicilio eletto in primo grado, pur essendo detta parte rimasta contumace in appello.

2. Preliminarmente, i ricorrenti, in memoria, hanno rilevato che la notifica del ricorso per cassazione nei confronti dell’Associazione Ricreativa Blu Notte non è andata a buon fine, nel gennaio 2018, per irreperibilità del destinatario, ed hanno chiesto termine per rinnovare la notifica presso la residenza del Presidente p.t. dell’Associazione, Me.Ma..

Nel marzo 2018, è stata depositata in atti una dichiarazione di rinuncia al mandato dell’Avvocato Melina, difensore dell’Associazione nel primo grado del giudizio, nella quale dichiarazione si rappresenta altresì che il legale rappresentante Ma. è deceduto nel (OMISSIS).

Ora, in generale, persino la notificazione dell’impugnazione solamente ad uno dei litisconsorti necessari instaura validamente il giudizio con tutte le parti, ancorchè il giudice debba ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi (Cass. 26902/2014; Cass. 10297/2001).

Tuttavia, questo giudice di legittimità ha da tempo chiarito che, alla luce del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo, il giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.), deve evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo, e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti, cosicchè “in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti” (Cass. 2723/210; Cass. S.U. 6826/2010; Cass. 15106/2013; Cass. 11287/2018; Cass. 12515/2018).

Trattandosi di ricorso manifestatamente inammissibile, per quanto si dirà appresso, non vi è ragione di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Associazione Ricreativa Blu Notte.

3. Il terzo motivo, di rilievo pregiudiziale, è inammissibile.

L’art. 157 c.p.c., norma cardine del nostro ordinamento in tema di nullità, recita testualmente al comma 2, “Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso”.

Ora, l’unico soggetto legittimato ad eccepire la nullità della notifica dell’atto di riassunzione in appello (non inesistenza), che i ricorrenti per cassazione, ora, vorrebbero far valere, è l’Associazione Ricreativa Blu Notte, nel cui interesse è stabilito il requisito dettato dall’art. 125 disp. att. c.p.c., qui invocato.

Peraltro, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso nei confronti di più coobbligati solidali (nella specie, l’associazione e gli associati convenuti per il pagamento del corrispettivo relativo ai lavori appaltati), questa Corte ha già chiarito che “verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi e riassunto tempestivamente il giudizio, interrotto nei confronti di tutti, il vizio della notificazione dell’atto di riassunzione nei confronti di uno o alcuni tra i litisconsorti facoltativi ed il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notificazione non impediscono l’ulteriore prosecuzione del processo nei confronti dei restanti litisconsorti ritualmente citati, non potendosi estendere a costoro l’eventuale estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., relativa ad uno dei convenuti originari” (Cass. 21514/2019; Cass. 9960/2017; Cass. S.U. 9686 /2013; Cass. 20476/2008).

In ogni caso, anche in relazione al combinato disposto dell’art. 291, comma 3, e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3, (Cass. Sez. U, 28/06/2006, n. 14854), il motivo di ricorso è carente sia dei necessari riferimenti alle differenze tra termini per la riassunzione e termini per le rinnovazioni della notifica (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), sia della specifica indicazione degli atti del processo di merito su cui fonda la censura (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), indicazione essenziale pur quando col ricorso per cassazione venga denunciato un error in procedendo (Cass. Sez. U, 22/05/2012, n. 8077).

4. Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati assieme, vertendo entrambi sulla medesima questione, cioè quella della qualificazione di M.R. quale socio occulto dell’Associazione Ricreativa Blu Notte, e risultano inammissibili.

La Corte d’appello, esaminato il contenuto della scrittura privata dl dicembre 2018, nonchè valutate le risultanze delle deposizioni testimoniali, ha ritenuto che dalla stessa non emergesse in modo in equivoco un’adesione del M. allo scopo ed all’oggetto sociale dell’associazione, anche perchè non risultavano plausibili ragioni per le quali lo stesso non potesse figurare come associato palese ed avesse accettato di convertire il proprio credito, ammesso dai debitori nella premessa della scrittura privata, in capitale d’ingresso nell’associazione, in cambio quindi di una quota di proventi incerti nell’an e nel quantum; in definitiva, dalla stessa scrittura emergeva soltanto il riconoscimento del debito da parte dell’associazione, con assunzione dell’impegno a restituire le somme spese dal M. (e d.M.) per “la qualificazione citata nelle premesse”, vale a dire i lavori e le opere eseguiti nei locali sede dell’Associazione, e l’accettazione da parte del creditore dell’unica modalità di pagamento possibile a quel momento.

Questa Corte (Cass. 15471/2017; Cass. 18375/2006) ha chiarito che “in tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata”.

Con riferimento alle condizioni e requisiti necessari per qualificare un soggetto come socio occulto/di fatto, questa

Corte ha da tempo poi precisato che “L’esistenza del rapporto sociale, anche al fine della dichiarazione di fallimento del socio

illimitatamente responsabile a norma della L. Fall., art. 147, può risultare da indici rivelatori quali le fideiussioni e i finanziamenti in favore dell’imprenditore, allorquando essi, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell’attività d’impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali” (Cass. sez. 1, n. 6299/2007, Cass. sez. 1, n. 2200/2003, Cass. sez. 1, n. 7624/1997, Cass. sez. 1, n. 84/1991). Inoltre, “la sistematicità non deve essere intesa in senso meramente quantitativo, potendo pochi interventi di finanziamento o di prestazione di garanzie costituire un idoneo indice rivelatore del rapporto societario in presenza di altre circostanze (ad esempio, perchè effettuati in momenti decisivi per lo sviluppo dell’impresa o per evitarne la crisi)” (Cass. sez. 1, n. 3271/2007, Cass. sez. 1, n. 2985/1994). Infine, si è precisato che “i finanziamenti e le fideiussioni in favore dell’imprenditore se non sono idonei in assoluto ad evidenziare il rapporto sociale tra quest’ultimo e il finanziatore o il garante, possono costituire indici rilevatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali” (Cass. sez. 1, n. 4187/1997, Cass. n. 84/1991, Cass. n. 5403/1988Cass. n. 6087/1986, Cass. n. 6397/1981).

Viste le considerazioni suddette, il ragionamento della Corte di merito risulta corretto e non efficacemente censurato dai ricorrenti. Gli elementi in base ai quali il giudice del merito è pervenuto alla logica conclusione che il M. non poteva ritenersi associato occulto dell’Associazione Blu Notte sono indubbiamente idonei in se stessi ad assumere la rilevanza probatoria che è stata loro attribuita, anche perchè non contraddetti da risultanze di segno contrario; la valutazione che, in concreto, ne è stata operata, in termini razionalmente coerenti ed esaurienti, non è censurabile nel suo contenuto di apprezzamento di fatto. In diversi termini, la sentenza impugnata è pervenuta in modo logico e corretto a ritenere la non sussistenza di un’associazione di fatto con il M. sulla base di una valutazione complessiva ed unitaria dei fatti indiziari accertati, non contrastati dai ricorrenti se non in base ad astratte supposizioni o a una diversa soggettiva interpretazione dei fatti medesimi, di certo non deducibile in sede di legittimità sotto le mentite spoglie di error in iudicando; essa si sottrae, quindi, anche alle censure mosse con l’esaminato motivo di ricorso, in relazione al vizio di violazione di legge.

Quanto al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, non risulta che vi sia stato il lamentato omesso esame di fatto decisivo, avendo la Corte di merito esaminato quanto statuito in primo grado (ove si era dato rilievo anche al dato rappresentato dall’accordo sul trasferimento al M. dei proventi della futura possibile cessione delle licenze commerciali, come riportato nella sentenza qui impugnata, a pag. 6) e ritenuto che, alla luce delle complessive emergenze istruttorie, alla scrittura privata in oggetto non potesse attribuirsi la valenza di accordo sulla costituzione di un rapporto associativo di fatto, proprio per la mancanza dei necessari indici rivelatori di una costante opera di sostegno dell’attività dell’associazione da parte del M..

5. Per le sopra indicate ragioni, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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