Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2434 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2434 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 27569-2011 proposto da:
BENA

GIANNI

BNEGNN45L06A859J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso
lo studio dgtt”-~e-Gat-41 MARCO GARDIN, rappresentato e
difeso dagli avvocati MEZZANOGLIO MARCO, VIDETTA
FRANCESCO PAOLO;
– ricorrente contro

ROSSO MARIA TERESA RDDMTR43L47219A, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo
studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO,

che la

Data pubblicazione: 04/02/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMERANO
MARIO;

con troricorrente

avverso la sentenza n. 457/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 28/03/2011;

udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato FRANCESCO PAOLO VIDETTA difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato CONCETTA TROVATO difensore della
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha
chiesto altresi’ lo stralcio dei documenti presentati
in violazone dell’art. 372 c.p.c.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
perl’acoglimento del primo motivo e per
l’assorbimento del secondo e terzo motivo del ricorso.

q

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 11.12.2000 Bena Giovanni conveniva davanti al Tribunale di Torino
Rosso Maria Teresa allegando che su ordine della convenuta aveva eseguito negli anni
98/99 varie attività professionali di geometra quali direzione di lavori, presentazione di

l’impresa e la committente per la ristrutturazione di un fabbricato in Torino via
Cuorgnè 43; che aveva richiesto i compensi per lire 28.115.024, somma di cui
sollecitava la condanna.
La convenuta allegava di aver provveduto al pagamento e svolgeva riconvenzionale per
lire 60.000.000 per danni subiti per le colpe e le inadempienze dell’attore, tanto da aver
pagato una sanzione al Comune di lire 13.000.000.
Con sentenza 14.6.2004 il Tribunale accoglieva la domanda attorea mentre la Corte di
appello di Torino, con sentenza 28.3.2011, in riforma, condannava il Bena a pagare alla
Rosso euro 42.287,33 e le spese, osservando che erano pacifiche le prestazioni oggetto
di pregresse fatturazioni mentre la causa era scaturita da una proposta di fattura
15.4.2000 per lire 37.115.024, con indicazione di acconti per lire 9.000.000, per cui era
necessario, sulla scorta delle risultanze istruttorie, verificare l’esistenza di tale credito,
determinato in euro 5.915,69.
Sulla scorta della ctu era inconfutabile che le altezze delle solette erano state realizzate
in modo difforme ai progetti e che il Bena , quale direttore dei lavori , era
corresponsabile della sanzione comminata dal Comune.
Ricorre Bena con cinque motivi, resiste Rosso.
Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

progetti in variante, disegni, verifiche, sopralluoghi, gestione di difficili rapporti tra

Va respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per mancata
indicazione degli atti su cui si fonda.
Col primo motivo si denunzia sopravvenienza del DL 13.5.2011 che ha inserito nell’art.
34 del DPR 380/2001 il comma 2 ter secondo il quale non si ha parziale difformità in

inferiore.
Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione perché le quote dei solai erano
state ordinate dalla committenza e la ctu non era stata in grado di individuare
responsabilità del Bena per le opere di rifinitura; il Bena aveva impartito ulteriori
istruzioni.
Col terzo motivo si denunziano violazione dell’art. 1227 cc ed omessa motivazione
perché il creditore ha il dovere di attivarsi e la Rosso non ha richiesto il certificato di
agibilità né il condono, ha interferito con l’attività del direttore dei lavori.
Col quarto motivo si denunziano vizi di motivazione perché il direttore dei lavori non è
tenuto ad una supervisione in continuità quotidiana.
Col quinto motivo si lamentano violazione dell’art. 1227 cc e vizi di motivazione per
non essere stato contestato che le quote dei solai erano state ordinate dalla committenza
per ricavare maggiori spazi.
Osserva questa Corte Suprema:
La sentenza impugnata ha accertato un residuo credito del professionista ma sulla base
della ctu lo ha ritenuto responsabile dei danni valorizzando la sua qualità di direttore dei
lavori.
Questa essendo la ratio decidendi della decisione impugnata, va preliminarmente
esaminato il secondo motivo che non merita accoglimento.

presenza di violazioni di altezza, etc, e nella specie la difformità è abbondantemente

La censura non tiene conto che il direttore dei lavori è responsabile dell’esecuzione in
conformità al progetto e l’asserita iniziativa del committente doveva essere oggetto di
riserva formale.
E’ il caso, al riguardo, di richiamare alcuni principi che, pur riferiti ai rapporti tra

direttore dei lavori.
Questa Corte suprema ha statuito che, dal combinato disposto degli artt.1659, 1660 e
1661, si evince che il committente ha facoltà entro certi limiti di ordinare variazioni e,
nel contrasto con l’appaltatore, il quale nega di aver ricevuto l’autorizzazione, non è
vincolato dai limiti di prova imposti dall’art. 1659 c.c.; che, invece, l’appaltatore, il
quale abbia apportato le modifiche e sostenga di essere stato autorizzato dal
committente, deve dare la prova per iscritto (Cass. 23 aprile 1952 n.1111).
Il regime probatorio delle variazioni muta a seconda che queste siano dovute ad
iniziativa dell’appaltatore o del committente.
Nel primo caso l’art.1659 richiede l’autorizzazione del committente con atto scritto “ad
substantiam”, nel secondo Part.1661 consente all’appaltatore di provare con tutti i
mezzi consentiti, anche con presunzioni, che le variazioni erano state richieste dal
committente (Cass. 28 maggio 2001 n.7242, Cass. 15 marzo 1996 n. 3040, Cass. 24
settembre 1994 n.7851, Cass. 18 gennaio 1983 n. 466, Cass. 7 gennaio 1980 n. 106).
Sulla specifica responsabilità del Direttore dei lavori per colpa professionale cfr Cass.
23.7.2013 n. 17874, Cass. 27.8.2012 n. 14650.
Nella specie, a pagina undici, la sentenza deduce che le altezze delle solette sono state
realizzate in modo difforme dai progetti e per di più in modo non conforme alle altezze
minime richieste dal regolamento edilizio, affermazione cui si contrappone la tesi che le

committente ed appaltatore, non possono non applicarsi a quelli tra committente e

quote dei solai erano state ordinate dalla committenza, circostanza asseritamente non
contestata ma che non esclude la responsabilità del direttore dei lavori, tanto più che
non si indicano atti idonei relativi al periodo in cui le opere sono state realizzate.
Il Bena aveva dedotto di avere varie volte diffidato la committente dall’eseguire opere

Tali missive, però, sono successive alla esecuzione dei lavori.
Il terzo motivo va accolto.
La sentenza riconosce che il ctu ha dato atto del fatto che la deroga alle quote indicate in
sede regolamentare pregiudica la concessione dell’abitabilità, fatta salva la deroga al
DM 50/1975, pratica con esito inevitabilmente incerto.
Ne deriva che il riconoscimento del danno è subordinato all’accertamento
dell’impossibilità obiettiva di ottenere la sanatoria , non potendo la previsione
dell’incertezza dell’esito equivalere ad un diniego.
Donde la cassazione della sentenza sul punto.
Restano assorbite le altre censure.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo, accoglie il terzo, dichiara assorbiti gli
altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di appello di Torino, altra sezione..
Roma 14 novembre 2013.
Il consigliere estensore
(

il P

in contrasto con la normativa vigente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 11.12.2000 Bena Giovanni conveniva davanti al Tribunale di Torino
Rosso Maria Teresa allegando che su ordine della convenuta aveva eseguito negli anni
98/99 varie attività professionali di geometra quali direzione di lavori, presentazione di

l’impresa e la committente per la ristrutturazione di un fabbricato in Torino via
Cuorgnè 43; che aveva richiesto i compensi per lire 28.115.024, somma di cui
sollecitava la condanna.
La convenuta allegava di aver provveduto al pagamento e svolgeva riconvenzionale per
lire 60.000.000 per danni subiti per le colpe e le inadempienze dell’attore, tanto da aver
pagato una sanzione al Comune di lire 13.000.000.
Con sentenza 14.6.2004 il Tribunale accoglieva la domanda attorea mentre la Corte di
appello di Torino, con sentenza 28.3.2011, in riforma, condannava il Bena a pagare alla
Rosso euro 42.287,33 e le spese, osservando che erano pacifiche le prestazioni oggetto
di pregresse fatturazioni mentre la causa era scaturita da una proposta di fattura
15.4.2000 per lire 37.115.024, con indicazione di acconti per lire 9.000.000, per cui era
necessario, sulla scorta delle risultanze istruttorie, verificare l’esistenza di tale credito,
determinato in euro 5.915,69.
Sulla scorta della ctu era inconfutabile che le altezze delle solette erano state realizzate
in modo difforme ai progetti e che il Bena , quale direttore dei lavori , era
corresponsabile della sanzione comminata dal Comune.
Ricorre Bena con cinque motivi, resiste Rosso.
Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

progetti in variante, disegni, verifiche, sopralluoghi, gestione di difficili rapporti tra

Va respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per mancata
indicazione degli atti su cui si fonda.
Col primo motivo si denunzia sopravvenienza del DL 13.5.2011 che ha inserito nell’art.
34 del DPR 380/2001 il comma 2 ter secondo il quale non si ha parziale difformità in

inferiore.
Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione perché le quote dei solai erano
state ordinate dalla committenza e la ctu non era stata in grado di individuare
responsabilità del Bena per le opere di rifinitura; il Bena aveva impartito ulteriori
istruzioni.
Col terzo motivo si denunziano violazione dell’art. 1227 cc ed omessa motivazione
perché il creditore ha il dovere di attivarsi e la Rosso non ha richiesto il certificato di
agibilità né il condono, ha interferito con l’attività del direttore dei lavori.
Col quarto motivo si denunziano vizi di motivazione perché il direttore dei lavori non è
tenuto ad una supervisione in continuità quotidiana.
Col quinto motivo si lamentano violazione dell’art. 1227 cc e vizi di motivazione per
non essere stato contestato che le quote dei solai erano state ordinate dalla committenza
per ricavare maggiori spazi.
Osserva questa Corte Suprema:
La sentenza impugnata ha accertato un residuo credito del professionista ma sulla base
della ctu lo ha ritenuto responsabile dei danni valorizzando la sua qualità di direttore dei
lavori.
Questa essendo la ratio decidendi della decisione impugnata, va preliminarmente
esaminato il secondo motivo che non merita accoglimento.

presenza di violazioni di altezza, etc, e nella specie la difformità è abbondantemente

La censura non tiene conto che il direttore dei lavori è responsabile dell’esecuzione in
conformità al progetto e l’asserita iniziativa del committente doveva essere oggetto di
riserva formale.
E’ il caso, al riguardo, di richiamare alcuni principi che, pur riferiti ai rapporti tra

direttore dei lavori.
Questa Corte suprema ha statuito che, dal combinato disposto degli artt.1659, 1660 e
1661, si evince che il committente ha facoltà entro certi limiti di ordinare variazioni e,
nel contrasto con l’appaltatore, il quale nega di aver ricevuto l’autorizzazione, non è
vincolato dai limiti di prova imposti dall’art. 1659 c.c.; che, invece, l’appaltatore, il
quale abbia apportato le modifiche e sostenga di essere stato autorizzato dal
committente, deve dare la prova per iscritto (Cass. 23 aprile 1952 n.1111).
Il regime probatorio delle variazioni muta a seconda che queste siano dovute ad
iniziativa dell’appaltatore o del committente.
Nel primo caso l’art.1659 richiede l’autorizzazione del committente con atto scritto “ad
substantiam”, nel secondo l’art.1661 consente all’appaltatore di provare con tutti i
mezzi consentiti, anche con presunzioni, che le variazioni erano state richieste dal
committente (Cass. 28 maggio 2001 n.7242, Cass. 15 marzo 1996 n. 3040, Cass. 24
settembre 1994 n.7851, Cass. 18 gennaio 1983 n. 466, Cass. 7 gennaio 1980 n. 106).
Sulla specifica responsabilità del Direttore dei lavori per colpa professionale cfr Cass.
23.7.2013 n. 17874, Cass. 27.8.2012 n. 14650.
Nella specie, a pagina undici, la sentenza deduce che le altezze delle solette sono state
realizzate in modo difforme dai progetti e per di più in modo non conforme alle altezze
minime richieste dal regolamento edilizio, affermazione cui si contrappone la tesi che le

committente ed appaltatore, non possono non applicarsi a quelli tra committente e

quote dei solai erano state ordinate dalla committenza, circostanza asseritamente non
contestata ma che non esclude la responsabilità del direttore dei lavori, tanto più che
non si indicano atti idonei relativi al periodo in cui le opere sono state realizzate.
Il terzo motivo va accolto.

sede regolamentare pregiudica la concessione dell’abitabilità, fatta salva la deroga al
DM 50/1975, pratica con esito inevitabilmente incerto.
Ne deriva che il riconoscimento del danno è subordinato all’accertamento
dell’impossibilità obiettiva di ottenere la sanatoria , non potendo la previsione
dell’incertezza dell’esito equivalere ad un diniego.
Donde la cassazione della sentenza sul punto.
Restano assorbite le altre censure.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo, accoglie il terzo, dichiara assorbiti gli
altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di appello di Torino, altra sezione..
Roma 14 novembre 2013.
Il c sigliere estensore

il P

gikokA
Il F

nano Giudiziario
a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

O 4 FEB, 2014

La sentenza riconosce che il ctu ha dato atto del fatto che la deroga alle quote indicate in

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