Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24339 del 29/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24339 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 193-2012 proposto da:
DZIRI

ROCHDI

DZRRHD74H17Z352T,

già

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 29, presso lo studio
dell’avvocato GIZZI MASSIMO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANGELOZZI ALESSANDRO e da ultimo
domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
2013

DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

2486
contro

FOSFANTARTIGLIO L.E.I. S.P.A. 00732380159, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 29/10/2013

domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 20, presso lo studio
dell’avvcato PERONE GIANCARLO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati SOMA CRISTINA, IZAR
ANGELO V., giusta delega in atti;

controricorrente

di MILANO, depositata il 15/09/2011 R.G.N. 1358/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del’ 11/07/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato FESTUCCIA FABIO per delega ANGELOZZI
ALESSANDRO;
udito l’Avvocato PERONE GIANCARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 461/2011 della CORTE D’APPELLO

R. Gen. N. 193/2012
Udienza 11/7/2013
Dziri Rochdi c/ Fosfantartiglio
L.E.I. S.p.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 461/2011 del 15 settembre 2011, la Corte di appello di Milano
rigettava l’impugnazione proposta da Rochdi Dziri nei confronti della Fosfantartiglio
L.E.I. S.p.A. avverso la decisione del Tribunale di Milano che aveva ritenuto

licenziamento disciplinare intimatogli in data 30/6/2008. Riteneva la Corte
territoriale che fosse del tutto condivisibile la ricostruzione del Tribunale in ordine
alla sussistenza del contestato fatto disciplinare e cioè dell’aspro litigio durante
l’orario di lavoro con il collega Lotfi Soltani (egualmente licenziato) nel corso del
quale lo Dziri era addivenuto con quest’ultimo alle vie di fatto, percuotendolo alla
nuca con un bastone. Riteneva, in particolare, non credibile la versione fornita dal
ricorrente di essersi egli solo limitato a rispondere verbalmente ad un gesto osceno e
provocatorio del collega ma di non averlo mai picchiato rilevando che le gravi lesioni
del Soltani erano state debitamente documentate.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Rochdi Dziri affidato a due
motivi.
Resiste con controricorso la Fosfantartiglio L.E.I. s.r.l. (autorizzata alla
rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ.).
Il ricorrente ha depositato in data 2/11/2012 la sentenza del Giudice di pace di
Rho n. 94/2012 ed i verbali di udienza del procedimento penale a carico di Lotfi
Soltani.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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infondata la domanda dello Dziri diretta all’accertamento dell’illegittimità del

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L.E.I. S.p.A.

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione preliminare, formulata dal contro
ricorrente, di inammissibilità del ricorso per mancanza di valida procura speciale ai
sensi degli artt. 83 e 365 cod. proc. civ..
Come, infatti, da questa Corte più volte affermato, la mancata certificazione, da

speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione, costituisce mera irregolarità,
che non comporta la nullità della procura “ad litem”, perché tale nullità non è
comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il
raggiungimento dello scopo dell’atto, individuabile nella formazione del rapporto
processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che
la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l’autografia della
firma non autenticata – cfr. ex multis Cass. 20 dicembre 2011, n. 27774; id. 2
febbraio 2007, n. 2272; 11 luglio 2006, n. 15718; 25 novembre 2005, n. 24894 -.
2. Sempre in via preliminare rileva il Collegio che la documentazione allegata dal
ricorrente per Cassazione alla memoria integrativa con nota di deposito del
2/11/2012 è inammissibile ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., che vieta la
produzione nel giudizio di cassazione di atti diversi da quelli riguardanti la nullità
della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso (cfr. Cass.
9 marzo 2005, n. 5123).
Peraltro, nella specie, il contenuto della prodotta sentenza penale (per quanto si
evince, neppure passata in giudicato) è invocato unicamente al fine di dimostrare
l’effettiva sussistenza (o insussistenza) di determinati fatti e, dunque, non potrebbe
giammai assumere valenza enunciativa di una “regula iuris” alla quale il giudice
civile sia tenuto a conformarsi nel caso concreto, mentre la sua astratta rilevanza

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parte del difensore, dell’autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura

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potrebbe ravvisarsi soltanto in relazione all’affermazione (o negazione) di meri fatti
materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di
legittimità (cfr. in tal senso Cass. 19 novembre 2010, n. 23483).
3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione dell’accordo

territoriale abbia completamente ignorato le deduzioni del ricorrente relative alla
illegittimità del licenziamento per violazione del citato Accordo interconfederale e le
tutele da questo previste per i componenti delle rappresentanze sindacali unitari quale
era appunto lo Dziri.
4. Il motivo è inammissibile sia perché non è denunciato anche un vizio di
motivazione sia perché presuppone che la questione asseritamente pretermessa dalla
Corte territoriale sia stata a quest’ultima prospettata mediante uno specifico motivo
di gravame laddove, nel caso di specie, in sede di atto di appello la società si era
limitata ad affermare che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto del fatto
che lo Dziri era stato eletto rappresentante sindacale FIOM, senza dedurre alcuna
specifica violazione dell’Accordo Interconfederale del 18/4/1966. Quest’ultimo non
era stato neppure richiamato o citato in sede di atto di appello e dalla stessa sentenza
impugnata si evince che il riferimento alla qualità di rappresentante sindacale della
FIOM era stato operato dallo Dziri al solo fine di prospettare che, con l’intimato
licenziamento, la società avesse inteso liberarsi di un lavoratore “scomodo”. Del
resto l’appellante si era limitato a concludere per la declaratoria di nullità e/o
illegittimità ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300/1970 e non anche per la
declaratoria di inefficacia (convenzionale) ai sensi del citato Accordo
interconfederale.

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interconfederale 18/4/1966 sulle commissioni interne”. Si duole del fatto che la Corte

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5. Con secondo motivo il ricorrente denuncia. “Violazione dell’art. 2119 cod. civ.
per carenza di giusta causa di licenziamento in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc.
civ.”. Si duole della ritenuta sussistenza di una giusta causa di licenziamento.
Evidenzia che la sentenza impugnata fa riferimento a lesioni gravissime provocate

duole, altresì, della mancata nuova escussione del teste Lotfi Soltani e per l’omessa
acquisizione degli atti del procedimento penale n. 670/09 pendente innanzi al
Giudice di Pace di Rho.
6. Il motivo non merita accoglimento.
Deve infatti in primo luogo osservarsi che in tema di ricorso per cassazione, il
vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da
parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di
legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo
delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e
inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in
sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (ex plurimis, Cass. 16
luglio 2010, n. 16698; id. 26 marzo 2010, n. 7394).
Orbene, nella specie, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di
legge – contenuto espressamente nell’intestazione del motivo – le censure si risolvono
nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione
del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.
Al riguardo, va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un
vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di

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dallo Dziri al Soltani senza che ciò trovi riscontro in alcuna risultanza processuale. Si

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legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola
facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle
argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di
cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie,

sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal
Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; id. 13 gennaio
2011, n. 313; 3 gennaio 2011, n. 37; 3 ottobre 2007, n. 20731; 21 agosto 2006, n.
18214; 16 febbraio 2006, n. 3436; 27 aprile 2005, n. 8718).
Né è possibile far valere con il vizio di motivazione la rispondenza della
ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della
parte e, in particolare, prospettare un preteso migliore e più appagante coordinamento
dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di
discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti,
attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso
formativo di tale convincimento (così Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).
In buona sostanza, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito
dall’art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., non equivale alla revisione del
“ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad
una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione,
in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente
in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata
dall’ordinamento al giudice di legittimità.

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sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel

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La valutazione, poi, delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio
sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la
scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale

altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio
convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare
tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e
circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata (Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412; id. 26
febbraio 2007, n.4391; 27 luglio 2007 n. 16346).
Tanto precisato va osservato che, nella specie, le valutazioni delle risultanze
probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logicoargomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non
presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.
Nella specie, la Corte territoriale ha compiutamente esposto le ragioni per cui ha
ritenuto di escludere, sulla base delle risultanze di causa, che la ricostruzione dello
Dziri (che negava di aver colpito il Soltani e sosteneva di essersi solo limitato a
rispondere verbalmente al gesto osceno di quest’ultimo) fosse verosimile. Ciò ha
fatto principalmente valorizzando la deposizione del dipendente Salvati (il quale
aveva riferito di aver visto il Soltani tenersi la testa tra le mani e di avergli sentito
dire che era stato picchiato dallo Dziri) ed il contenuto delle certificazioni mediche
relative al Soltani che attestavano le lesioni gravi da questi riportate (lesioni che
secondo i giudici di merito non trovavano altrimenti spiegazione).

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nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di

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Per il resto il motivo, nella parte in cui il ricorrente si duole del fatto che non
siano stati esercitati i poteri d’ufficio del giudice, è inammissibile, non evincendosi
quando ed in che termini i suddetti poteri d’ufficio siano stati sollecitati alla Corte di
merito.

obiezioni devono considerarsi assorbite, in conclusione, il ricorso va rigettato.
8. In applicazione del principio della soccombenza, Rochdi Dziri va condannato
al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità in favore
della Fostantartiglio L.E.I. S.p.A., liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della
Fontartartiglio L.E.I. S.p.A., delle spese del presente giudizio di legittimità che
liquida in euro 50,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, 1’11 luglio 2013.

7. Sulla base delle esposte considerazioni, nelle quali tutte le altre eccezioni o

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