Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24339 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 175/2009 proposto da:

IMPRESA DI COSTRUZIONI DI MARCOTRIGIANO GIUSEPPE P.I. (OMISSIS),

IN PERSONA DEL TITOLARE SIG. T.M. elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio

dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANCONA Luigi;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), M.F.

(OMISSIS), M.A. (OMISSIS), M.

A. (OMISSIS), E.M.D. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELL’UMANESIMO,303, presso

lo studio dell’avvocato ANGELA ANDRIANO, rappresentati e difesi

dall’avvocato LEONE Nicola;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 795/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato Ancona Luigi difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20 novembre 2000 Ma.

M. conveniva M.G. davanti al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, ed esponeva:

– che con lettera in data 7 dicembre 1998 si era impegnato irrevocabilmente ad acquistare un appartamento in un fabbricato che il convenuto avrebbe dovuto costruire in G., a fronte del prezzo di L. 300.000.000;

che in tale lettera era previsto che il preliminare di vendita sarebbe stato stipulato entro il 28 febbraio 1999, mentre il contratto definitivo sarebbe stato concluso entro il 2000;

– che la proposta irrevocabile per gg. 120 era subordinata all’accettazione di M.G.;

che quest’ultimo aveva accettato la detta proposta e ricevuto la somma di L. 5.000.000 a titolo di caparra confirmatoria;

– che, tuttavia, con raccomandata in data 20 ottobre 1999 il convenuto aveva receduto dal contratto, adducendo giustificazioni pretestuose;

– che era pertanto configurabile una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., da parte del convenuto, di cui chiedeva la condanna al risarcimento del danno.

M.G., costituitosi, contestava il fondamento della domanda, che veniva rigettata dal giudice adito con sentenza del 30 giugno 2006, in base alla considerazione che il documento del 7 dicembre 1998 non poteva considerarsi come patto di opzione, atteso che nel caso di specie le parti avevano differito ad un secondo momento tanto la stipula del contratto preliminare che quella del contratto definitivo; nè era configurabile una responsabilità ex art. 1337 cod. civ., atteso che il convenuto, accettando che controparte formulasse la proposta irrevocabile, non si era mai impegnato ad accettarla e, una volta venuta meno l’efficacia della proposta, aveva restituito la somma versatagli, adducendo una motivazione che, quand’anche fosse stata pretesuosa, non avrebbe comportato ex se alcuna responsabilità, essendosi egli mantenuto libero fin dall’origine di accettare o meno la proposta di acquisto.

Ma.Mi. proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Bari con sentenza in data 2 settembre 2008.

I giudici di secondo grado ritenevano che per effetto della sottoscrizione da parte di M.G. della proposta irrevocabile formulata da Ma.Mi., doveva ritenersi concluso il contratto preliminare e che il comportamento successivo del promittente venditore era sanzionabile ai sensi dell’art. 1337 cod. civ..

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione M.G..

Resiste con controricorso Ma.Mi..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Della memoria di E.M.D., M.F., Ma.An., M.A., M.M., quali eredi legittimi di Ma.Mi., non può tenersi conto, in quanto depositata fuori termine.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce che la Corte di appello di Bari avrebbe male giudicato in ordine agli effetti della propria sottoscrizione in calce alla proposta in data 7 dicembre 1998 proveniente da Ma.Mi..

Tali effetti andavano individuati nell’impegno di Ma.Mi.

a mantenere ferma la proposta irrevocabile per 120 giorni, la quale si sarebbe dovuta saldare con una accettazione da parte di esso ricorrente entro il termine in questione, accettazione mai intervenuta.

Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: Dica la Corte se, nell’ambito del patto di opzione, l’accettazione del promissario debba essere chiara, espiressa e rivestire la stessa forma richiesta per il definitivo nonchè se possa evincersi indirettamente dalla sottoscrizione per adesione solo di alcune clausole ed inoltre se possa configurarsi come patto di opzione una scrittura privata, contenente una proposta irrevocabile di acquisto di una porzione immobiliare, nella quale siano stati stabiliti alcuni punti del futuro contratto, riservando ad un successivo incontro di volontà ed in particolare alla redazione del preliminare e dell’atto notarile già indicati nella data e nei luoghi, la determinazione delle definitive condizioni e pattuizioni m ordine al trasferimento.

Il motivo è infondato.

Per quando riguarda la seconda parte del quesito di diritto, la stessa attiene ad una questione nuova, costituita dalla inidoneità, per espressa volontà delle parti, della proposta del 7 dicembre 1998 e dalla accettazione in calce a costituire un vincolo contrattuale.

Per il resto la contestazione della idoneità della sottoscrizione in calce alla proposta in data 7 dicembre 1998 a costituire accettazione della stessa è diretta contro un accertamento insindacabile da parte del giudice di merito. Ciò a prescindere dalla inidoneità della argomentazione addotta dal ricorrente, nel senso che l’accettazione era stata riferita solo ad alcune delle clausole contenute nella proposta in questione. Non viene, infatti, chiarito come ciò sia conciliabile con il fatto che l’accettazione non fa riferimento solo ad alcune clausole, ma chiarisce semplicemente che essa vale, per le clausole specificamente indicate, anche ai sensi dagli artt. 1341, 1342 cod. civ..

Con il secondo motivo M.G. contesta la validità dell’argomento addotto dalla Corte di appello di Bari secondo il quale la conferma della conclusione di un contratto preliminare tra le parti a seguito della accettazione della proposta formulata nella lettera in data 7 dicembre 1998 fosse desumibile dalla pattuizione di una caparra e dalla riscossione della stessa da parte di esso ricorrente.

Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: Dica la Corte se, nell’ambito del contratto di opzione, allorquando il patto si inserisca nella formazione di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, l’accettazione dell’opzionario debba rivestire la stessa forma richiesta per il contratto definitivo ovvero che tale manifestazione di volontà possa essere desunta anche attraverso fatti concludenti, quali i comportamenti delle parti e, se nell’ambito di un contratto di opzione non perfezionato, per la mancata accettazione dell’opzionario, la dazione di una somma di danaro da parte del concedente prima della accettazione dell’altro, possa configurarsi alla stregua di una caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385 c.c..

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per la totale non congruenza del quesito di diritto in relazione alle problematiche affrontate dalla sentenza impugnata.

E’ sufficiente osservare che nella specie non si è mai discusso di un problema di forma della accettazione del promissario, ma degli effetti sostanziali della stessa, che la Corte di appello non ha mai affermato che la conclusione di un contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam possa desumersi da fatti concludenti, come la dazione di una caparra, ma ha desunto da tale comportamento la conferma dell’intenzione delle parti di dare vita ad un vincolo definitivo. Infine, nella specie non risulta che la dazione di una caparra sia avvenuta prima della accettazione della proposta.

11 terzo motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: Dica la Corte se possa prospettarsi una responsabilità precontrattuale allorquando il patto di opzione non si sia realizzato per la mancanza di una espressa e formale accettazione della proposta da parte dell’opzionario e se costituisca una condotta illecita il rifiuto di una proposta irrevocabile decorso il periodo di efficacia della stessa ed in assenza della sussistenza di un contratto.

Il motivo è inammissibile, in quanto presuppone la non conclusione di un contratto che nella specie, invece, è stata ritenuta sussistente.

Il quarto motivo, con il quale viene dedotto che la Corte di appello in motivazione ha affermato che M.G. doveva pagare il doppio della caparra confirmatoria a Ma.Mi., detratto quanto eventualmente allo stesso già restituito, mentre nel dispositivo manca tale precisazione, si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: Dica la Ecc.ma Corte di Cassazione se con la sentenza n. 795/08 del 04.06/02.09.2008 la Corte di Appello di Bari abbia del tutto omesso in dispositivo ed in modo insufficiente in motivazione di considerare l’avvenuta restituzione in favore del sig. Ma.Mi. da parte dell’Impresa Marcotrigiano della cosiddetta caparra confirmatoria pari ad Euro 2.582,00, come espressamente ammessa negli atti del giudizio dallo stesso sig. Ma.Mi..

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, dal momento che il dispositivo va interpretato in relazione alla motivazione ed inoltre il resistente riconosce di avere ottenuto la restituzione di quanto versato in occasione della stipula del contratto.

Il quinto motivo, con il quale il ricorrente sostiene che a seguito dell’accoglimento del ricorso la controparte dovrà essere condannata al pagamento delle spese dell’intero giudizio, viene ad essere superato.

Il ricorso, in definitiva, va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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