Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24339 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 03/11/2020), n.24339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel.Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8100-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

THE STREET OF JEANS DI E.M. SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona

del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENRICO FERMI 30, presso lo studio dell’avvocato PESCE SALVATORE,

rappresentata e difesa dall’avvocato TUCCILLO DANIELA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3268/48/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dellA CAMPANIA, depositata il 07/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la società contribuente impugnava una cartella di pagamento deducendo l’omessa notifica – avvenuta il 14 ottobre 2006 – della cartella relativa ad IRAP 2002, la cui dichiarazione è stata presentata nel 2003, e dell’atto prodromico, nonchè la prescrizione del credito erariale;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso;

la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello della società contribuente, rilevando che laddove il titolo esecutivo sia unicamente costituito, come nella specie, dalla cartella esattoriale, la prescrizione è quinquennale, mentre la prescrizione decennale è riferibile ai soli titoli di accertamento-condanna (inclusi ad esempio gli avvisi di accertamento);

avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre la società contribuente ne chiedeva l’inammissibilità o il rigetto costituendosi con controricorso e in prossimità dell’udienza del 20 febbraio 2019 depositava memoria, insistendo con le stesse conclusioni e chiedendo in via subordinata la dichiarazione della cessazione della materia del contendere; con ordinanza interlocutoria n. 13288 del 16 maggio 2019 questa Corte rinviava a nuovo ruolo onde consentire alla società contribuente di comprovare l’avvenuto pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata: a seguito di tale ordinanza, con memoria depositata in prossimità dell’odierna udienza, la società contribuente insisteva nella sua istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. n. 148 del 2017 (cd. rottamazione delle cartelle), producendo la comunicazione delle somme dovute con ricevuta di pagamento della prima rata e la comunicazione del differimento automatico delle scadenze ancora dovute con ricevute di pagamento delle successive tre rate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, convertito in L. n. 156 del 2005, degli artt. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, 2946 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, nonchè falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., per avere la CTR erroneamente considerato tardiva per avvenuta prescrizione la notifica della cartella di pagamento;

considerato che, a seguito del ricorso dell’Agenzia delle entrate, la parte contribuente depositava istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. n. 148 del 2017 convertito in L. n. 172 del 2017 (cd. rottamazione bis delle cartelle), producendo la comunicazione delle somme dovute ripartite in dieci rate complessive e del differimento automatico delle scadenze ancora dovute con ricevute di pagamento delle successive tre rate;

considerato dunque che la causa non è di pronta ed immediata soluzione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e art. 375 c.p.c. (Cass. n. 15860 del 2020), e ritenuto conseguentemente opportuno disporne la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile con rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione della causa alla Quinta Sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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