Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24337 del 29/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24337 Anno 2013
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BERRINO UMBERTO

Data pubblicazione: 29/10/2013

SENTENZA
sul ricorso 23742-2010 proposto da:
TRENITALIA S.P.A. C.F. 05403151003, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE l,
presso lo studio dell’avvocato pI.. ZA FEDERICO BUCCI,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2293

GIACINTI VINCENZO GCNVCN59T11A701A, PROIETTI CARLO
PRTCRL52L26G135J,

ABBATE

FERDINANDO

EMILIO(0
.

BBTDN6108L126L, elettivamente domiciliati in ROMA,

1.L
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VIA ANDREA DORIA 48, presso lo studio dell’avvocato
ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 902/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 07/04/2010 R.G.N. 10754/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato ARPINO MARIO per delega BUCCI
FEDERICO;
udito l’Avvocato RANIERI RODA per delega ABBATE
FERDINANDO EMILIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

GIULIANI ANGELO, PAOLUCCI MARCELLO;

Svolgimento del processo
Con sentenza del 27/1 — 7/4/2010 la Corte d’appello di Roma ha respinto
l’impugnazione proposta dalla società Trenitalia s.p.a avverso la sentenza del
giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo che le aveva respinto l’opposizione ai

Marcello Paolucci per il credito dai medesimi vantato a titolo differenze dovute
sull’indennità di utilizzazione la cui parte fissa era stata calcolata dalla datrice di
lavoro in violazione dei criteri contemplati dalla contrattazione collettiva.
Ha osservato la Corte che dall’analisi complessiva delle disposizioni collettive ed
in particolare degli artt. 42 e 48 del cm! dei Ferrovieri del 1990/92 si evinceva che
l’emolumento accessorio in questione, percepito su base mensile, non ammetteva
alcun tipo di trasformazione in compenso giornaliero, determinato secondo un
diverso principio opposto a quello dell’indennità di utilizzazione, caratterizzata
dalla sua invariabilità, per cui la decisione datoriale di computarla a mezzo
dell’applicazione del divisore 25 adoperato per la commisurazione su base
giornaliera finiva per rivelarsi arbitraria.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Trenitalia s.p.a che
affida l’impugnazione a cinque motivi di censura.
Resistono con controricorso Proietti Carlo e Giacinti Vincenzo. Rimane solo
intimato Paolucci Marcello.
La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, dedotto per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la società
o(J, ot. LI
ricorrente MIMI, che l’errore fondamentale in cui è incorsa la Corte d’appello è
stato quello di aver trattato la presente controversia come se la stessa avesse
avuto ad oggetto la doglianza di alcuni macchinisti delle ferrovie in ordine alle
modalità di calcolo della parte fissa dell’indennità di utilizzazione ad essi spettante,
laddove l’oggetto reale del contendere era rappresentato dalla richiesta degli

1

decreti ingiuntivi emessi in favore dei dipendenti Vincenzo Giacinti, Carlo Proietti e

quali appartenenti al diverso personale viaggiante delle ferrovie, di vedersi
riconosciuta la parte fissa dell’indennità di utilizzazione che assumevano di non aver
mai ricevuto. A conforto di tale assunto la ricorrente evidenzia che la sentenza
impugnata si riferisce all’art. 1 dell’allegato 7 al CCNL 1990/92 che é inerente al

erroneamente inteso che fosse questa la qualifica degli odierni intimati, mentre nel
giudizio si era fatto riferimento all’art. 7 del predetto contratto collettivo che
concerneva il diverso personale cosiddetto di “scorta treni”. In definitiva, la ricorrente
lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e,
quindi, il vizio di ultrapetizione od extrapetizione.
2. Col secondo motivo, proposto per omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia, la ricorrente osserva che la ragione per la quale la motivazione della
sentenza deve ritenersi inidonea a giustificare la decisione è che i giudici d’appello
hanno ritenuto che oggetto del contendere fossero le modalità di calcolo della parte
fissa dell’indennità di utilizzazione, mentre l’oggetto del giudizio era rappresentato
dalla pretesa degli odierni intimati di vedersi riconosciuta la parte fissa della
suddetta indennità che non era stata loro erogata.
3 Col terzo motivo, formulato per omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia, la ricorrente si duole dell’omessa motivazione sulla censura che aveva

ad oggetto la richiesta di una diversa regolamentazione delle spese di lite, richiesta
giustificata dal fatto che il merito della questione era rappresentato dalla dedotta
insussistenza di prova scritta idonea all’emissione dei decreti ingiuntivi opposti,
mentre la Corte d’appello si era limitata a dichiarare assorbito tale motivo.
4. Col quarto motivo, proposto per violazione o falsa applicazione dei criteri
ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. con riferimento agli artt. 42 e 7
dell’allegato 7 del CCNL 1990/92, si fa rilevare che il personale di scorta di settimo
livello costituiva un profilo professionale introdotto successivamente alla
stipulazione del contratto collettivo del 1990/92 e, quindi, era questa la ragione,

personale cosiddetto di condotta, cioè i macchinisti, avendo i giudici d’appello

ignorala dalla Corte di merito, per la quale detto personale non era contemplato fra
le categorie cui spettava l’indennità di utilizzazione in questione. In pratica, secondo
la ricorrente l’indennità in esame non era erogata in relazione al livello rivestito, ma
all’Area di appartenenza, per cui ai Capi-Treno di 7° livello essa spettava in quanto

5. Col quinto motivo, dedotto per violazione o falsa applicazione degli artt. 93 e 100
c.p.c., si contesta la parte della decisione della Corte d’appello in cui era stata
negata la legittimazione passiva dei difensori antistatari delle controparti. Invero,
secondo la tesi dell’odierna ricorrente, i predetti difensori avevano agito nella sede
monitoria, utilizzata dai lavoratori loro assistiti, anche per il soddisfacimento del loro
credito autonomo di natura professionale, per cui aveva ragion d’essere la relativa
opposizione proposta anche nei loro confronti. Ne consegue, secondo la tesi
odierna della società ricorrente, che l’impugnata sentenza va cassata anche nella
parte in cui ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata
dichiarata l’inammissibilità delle opposizioni nei confronti degli avvocati Giuliani ed
Abbate.
Osserva la Corte che i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente
per ragioni di connessione, sono fondati.
Invero, come esattamente posto in rilievo dalla società, dagli atti del giudizio emerge
che la questione trattata nella sentenza impugnata attiene ad una vicenda che
differisce dal caso che riguarda gli odierni intimati.
Anzitutto, questi ultimi facevano parte del cosiddetto personale viaggiante e non di
quello dei macchinisti cui fa riferimento la sentenza impugnata, avendo i medesimi
spiegato, nel ricorso per decreto ingiuntivo, di rivestire il profilo professionale di
capo-treno di VII° livello; inoltre, gli odierni intimati avevano svolto domanda per
lamentare il mancato pagamento della parte fissa dell’indennità di utilizzazione e
non il calcolo errato di tale componente della retribuzione, come erroneamente
ritenuto nella sentenza attualmente impugnata; infine, gli odierni intimati avevano

erogata a tutto il personale dell’Area IV, indipendentemente dal livello rivestito.

invocato la circolare della Direzione generale n. 0012613 del 10/2/1992 con la quale
la società “F.S.” s.p.a aveva disposto che, in analogia a quanto previsto per il
personale di condotta, anche al personale di scorta transitato al VII° livello
stipendiale venisse erogata la parte fissa dell’indennità di utilizzazione, con gli stessi

Sussistono, quindi, sia il lamentato vizio di extrapetizione della sentenza impugnata
che quello della denunziata carenza di motivazione su un punto decisivo della
controversia, avendo la Corte d’appello trattato una questione giuridica diversa da
quella posta a base della domanda e non avendo, di conseguenza, provveduto ad
adottare una motivazione idonea a sorreggere la decisione sul vero oggetto della
domanda.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione all’accoglimento dei primi
due motivi del ricorso, rimanendo assorbita la disamina degli ultimi tre motivi.
Ne consegue che il procedimento va rinviato alla Corte d’appello di Roma che, in
diversa composizione, provvederà ad esaminare il reale oggetto della domanda
come sopra indicato e a regolare anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai
motivi accolti, dichiara assorbiti gli altri motivi e rinvia il procedimento, anche per le
spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente

Dr. Umberto Berrino

Dr. Vincenzo Di Cerbo

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4

importi determinati per il macchinista del medesimo livello.

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