Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24337 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5532/2006 proposto da:

D.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato

SIVIGLIA GIUSEPPE PIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CAMPOSEO Salvatore;

– ricorrente –

contro

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR 25, presso lo studio dell’avvocato ROSSI LIVIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NEGLIA Giovanni;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 286/2005 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

di TARANTO, depositata il 14/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato CAMPOSEO Salvatore, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso condanna

alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.5.1998 S.A., proprietario in (OMISSIS) di una azienda agricola e di un fondo rustico, esponeva che il confinante D.O. a metà del maggio 1997 aveva recintato il fondo finitimo con un muro, invadendo per circa m.

1,50 la sede della strada interpoderale di accesso al proprio fondo e ne chiedeva l’abbattimento.

Il giudice adito, in esito alle informazioni, respingeva la domanda e compensava le spese con provvedimento 23.5.2001, che veniva impugnato dallo S..

La Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, con sentenza 286/2005, accoglieva la domanda, disponendo la reintegra e l’abbattimento del muro, oltre alle spese del doppio grado, ritenendo provato in base alle risultanze processuali il restringimento della strada, costituente spoglio.

Ricorre D. con tre motivi, resiste controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunzia, col primo motivo, violazione dell’art. 1168 c.c., artt. 669 septies e 730 c.p.c., criticando l’assunto della Corte di appello circa la natura di sentenza del provvedimento di rigetto.

La censura è infondata perchè il contrasto giurisprudenziale sulla natura bifasica o meno del giudizio possessorio, ormai definitivamente risolto, non ha mai riguardato la possibilità di impugnare con appello il provvedimento di rigetto che pronunzia anche sulle spese (Cass. 24.6.2008 n. 17177, Cass. 6.11.2006 n. 23619, S.U. 20.7.1999 n, 480), così come è appellabile il provvedimento che reintegra nel possesso, non fissa termine per il giudizio di merito e provvede sulle spese (Cass. 27.2.2001 n. 2910).

Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 1168 c.c. e art. 244 c.p.c. e vizi di motivazione perchè sono state ritenute probanti le dichiarazioni di informatori che non depongono nelle forme di cui all’art. 244 c.p.c..

La questione risulta per la prima volta sollevata in questa sede, senza peraltro riportare dette dichiarazioni, e resta superata dalla possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto e di valutare ogni elemento probatorio (Cass. 21.11.2006 n. 24705).

Nè il ricorrente replica utilmente alla deduzione di controparte circa il rispetto delle formalità richiamate.

Col terzo motivo si lamentano vizi di motivazione riportando parzialmente testimonianze, ma la censura è inidonea a ribaltare la sintetica ma sufficiente motivazione della sentenza impugnata.

La tutela possessoria è accordata dall’ordinamento anche rispetto a situazioni di fatto, non richiedendosi un possesso uti dominus come nel caso dell’acquisto ad usucapionem.

Occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato violentemente od occultamente della disponibilità del bene.

La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che “feci sed iure feci”.

E’ sufficiente, in via generale, provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile con la conseguenza che, per l’esperimento dell’azione di reintegrazione, è tutelabile un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purchè abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. 1 agosto 2007 n. 16974, Cass. 7 ottobre 1991 n. 10470).

Occorre (Cass. 28 aprile 2004 n. 8137) che la pretesa rientri nello schema di un diritto di servitù o di altro diritto reale, posto che caratteristica tipica è la “realità”, e cioè l’inerenza al fondo dominante dell’utilità così come al fondo servente del peso per cui ne va qualificata la natura in relazione al diritto esercitato.

In definitiva il ricorso va rigettato con la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1.600,00 di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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