Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24336 del 29/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30108-2014 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

SALVATORE LOPEZ giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 544/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 24/04/2014, depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di T.S. intesa al riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento ex L. n. 18 del 1980 ed alla condanna dell’INPS alla relativa erogazione.

La decisione è stata fondata sull’adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato in secondo grado il quale, pur ritenendo che il complesso patologico accertato integrava una condizione di totale invalidità ad ogni attività lavorativa, aveva escluso la necessità di assistenza continua nell’espletamento degli atti quotidiani e la impossibilità di deambulazione senza l’aiuto di un accompagnatore. Il Collegio ha inoltre osservato che la bozza di consulenza era stata comunicata alle parti le quali non avevano formulato osservazioni critiche.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso T.S. sulla base di tre motivi. L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso con il quale ha preliminarmente eccepito la inammissibilità e improcedibilità del ricorso.

Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c., comma 3. Ha censurato la decisione per avere la Corte territoriale omesso di dare rilievo alla circostanza che il consulente di ufficio, in violazione dei termini fissati nell’ordinanza di nomina che imponeva di attendere trenta giorni dall’invio della bozza alle parti prima di depositare l’elaborato peritale, aveva proceduto al deposito della relazione di consulenza a distanza di soli sette giorni dal detto invio, precludendo alla difesa di formulare le proprie osservazioni scritte nel termine originariamente fissato.

Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 6, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Ha censurato la decisione per non avere, al fine della verifica dei presupposti per la concessione dell’indennità di accompagnamento, tenuto conto del disposto del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 6, alla luce del quale, per la concessione della indennità di accompagnamento in favore di soggetti ultrasessantacinquenni, si richiedeva solo la persistente difficoltà di deambulare autonomamente senza l’aiuto di un accompagnatore o la persistente difficoltà di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

Con il terzo motivo ha dedotto “carenze e deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate della CTU medico – legale, recepite per “relationem” dalla sentenza impugnata, nonchè mancata indagine ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5.” Ha osservato che la relazione peritale di secondo grado, pur dando atto che il periziato era aiutato dalla sorella, non aveva chiarito il tipo di ausilio fornito dalla congiunta, indispensabile per la verifica dei presupposti per la prestazione in controversia. Si è inoltre doluto della inadeguata valutazione della problematica neurologica ed in particolare che non fosse stata attribuita rilevanza alla certificazione ASL, del 27.2.2014 attestante un declino cognitivo, di probabile origine mista, vascolare – degenerativa, con difficoltà di memoria e disorientamento spazio – temporale.

Il Consigliere relatore, nella relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Collegio condivide tale proposta.

Invero, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, il rilievo della nullità della consulenza tecnica d’ufficio, che si asserisce depositata in violazione del termine- decorrente dall’invio della bozza redatta dall’ausiliare – assegnato alle parti per la formulazione di osservazioni critiche – risultava precluso alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte, – principio estensibile alla ipotesi in esame- secondo il quale nel rito del lavoro, il mancato rispetto del termine per il deposito della relazione scritta del consulente tecnico d’ ufficio di cui all’art. 424 c.p.c., comma 3, integra una nullità di ordine relativo, la quale resta sanata se non opposta dalla parte nella prima istanza o difesa successiva alla scadenza del termine. (v. tra le altre, Cass. n. 3488 del 1999, n. 1258 del 2002). Per la valida censura della decisione quindi pare ricorrente avrebbe dovuto allegare di avere eccepito la inosservanza del termine da parte dell’ausiliare, nella prima difesa utile, successiva al deposito dell’elaborato peritale. In difetto di tale allegazione, non rinvenibile in ricorso, la censura deve essere respinta.

Il secondo motivo è inammissibile. Invero per il profilo attinente alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 6, occorre premettere che secondo questa Corte, nel ricorso per cassazione, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. (cfr., tra le altre, Cass. n. 3010 del 2012, n. 21659 del 2005)

Parte ricorrente si è sottratta all’onere imposto al fine della valida deduzione del motivo in esame in quanto si è limitata a richiamare ed illustrare il disposto del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 6, omettendo di individuare l’affermazione in diritto della sentenza impugnata ritenuta in contrasto con tale norma.

Parimenti inammissibili risultano il secondo motivo di ricorso, per il profilo attinente alla denunzia del vizio di motivazione ed il terzo motivo, con il quale viene denunziato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la adesione prestata dal giudice di appello alla relazione peritale di secondo grado.

Occorre premettere che le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 2014, hanno chiarito, quanto ai limiti della denuncia di omesso esame di una quaestio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla fattispecie in esame in ragione della data di pubblicazione, il 19.5.2014 della decisione impugnata, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)… In proposito, è stato altresì chiarito che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr., Cass., SU, 8053/2014 cit.).

Le censure articolate dal ricorrente ad illustrazione del denunziato vizio di motivazione non sono formulate in termini coerenti con tale insegnamento in quanto manca la individuazione del fatto storico, decisivo, oggetto di discussione tra le parti il cui esame si assume omesso dal giudice di appello.

In particolare, tale “fatto” non potrebbe essere ravvisato nella “problematica neurologica” sofferta dal periziato e nella certificazione della ASL di Crotone del 27.2.2014, atteso che, per come emerge dalle medesime allegazioni dal ricorrente (v., in particolare, pag. 9 del ricorso,) si tratta di circostanze prese comunque in considerazione nella relazione peritale, sia pure con valutazione difforme da quella auspicata dal ricorrente.

A tanto consegue il rigetto del ricorso, in quanto manifestamente infondato. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA