Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24336 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. I, 03/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 03/11/2020), n.24336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23158/2018 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Paola Urbinati,

giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione,

elettivamente domiciliato in Roma, via Mauro Clementi, n. 51, presso

lo studio dell’Avv. Valerio Santagata.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di BOLOGNA n. 844/2018

pubblicata il 23 marzo 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna;

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 23 marzo 2018, ha ritenuto fondato l’appello proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti di D.M., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna il 26 luglio 2017, che aveva accolto la domanda del richiedente limitatamente alla protezione umanitaria, essendo stato respinte per il resto le ulteriori domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione umanitaria.

2. Il ricorrente aveva riferito di avere lasciato il paese perchè la nuova moglie del padre lo minacciava, di non potere ritornare a casa e di non aveva altro posto dove vivere

3. La Corte territoriale ha ritenuto che seppure le dichiarazioni non erano lacunose e contraddittorie, tuttavia denotavano l’esistenza di un timore esclusivamente su questioni meramente personali e che, quindi, non poteva trovare accoglimento la domanda di protezione umanitaria.

4. D.M. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

6. D.M. ha depositato memoria difensiva.

7. Con ordinanza interlocutoria del 12 luglio 2019, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione sulla applicabilità del D.L. n. 113 del 2018, alle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della stessa legge, nonchè sull’applicabilità del permesso di soggiorno per motivi umanitari al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, sulla base di una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e si duole della contraddittorietà e della mera apparenza della motivazione impugnata.

Osserva la parte ricorrente che la motivazione impugnata si presenta intrinsecamente contraddittoria, laddove da un lato aveva argomentato che la vicenda personale non riguardava in alcun modo la situazione politica del paese di provenienza e, dall’altro, aveva ritenuto credibile il richiedente anche nella parte in cui quest’ultimo aveva evidenziato l’inerzia della polizia senegalese innanzi ad una espressa denuncia per maltrattamenti su minore, che invece evidenziava una grave violazione dei diritti fondamentali da parte dell’ordinamento giuridico.

1.1 Il motivo è inammissibile.

Ed invero, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, la motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur essendo graficamente e, quindi, materialmente, esistente, come parte del documento in cui consiste la sentenza o altro provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19881).

Con orientamento ormai consolidato e ribadito anche di recente, quindi, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819).

In particolare, in tema di valutazione delle prove, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la motivazione assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass., 30 maggio 2019, n. 14762).

La motivazione, quindi, è apparente quando si fonda su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità.

1.2 Tanto premesso, nel caso in esame, non sussiste il vizio lamentato poichè la Corte di appello ha affermato che le dichiarazioni del richiedente, credibili e non contraddittorie, erano riconducibili a motivazioni meramente personali, ovvero a presunte “malversazioni” poste in essere in suo danno dalla nuova moglie del padre e non sussisteva, pertanto, il fondato pericolo per la vita e l’incolumità personale del ricorrente in caso di rimpatrio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo relativamente ai profili dedotti in giudizio dell’integrazione sociale e delle condizioni di salute come elementi idonei a giustificare la condizione di vulnerabilità del ricorrente e la fondatezza del suo diritto alla protezione umanitaria.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, comma 3, per la mancata considerazione della situazione del paese di origine per il riconoscimento della protezione umanitaria.

3.1 Le esposte doglianze, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente correlate, sono fondate.

Questa Corte ha affermato che “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza e che la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

Infine il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass., 12 novembre 2018, n. 28990), nell’ambito delle allegazioni della parte richiedente (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336).

3.2 Tanto premesso, nel caso in esame, manca nella motivazione impugnata la valutazione comparativa tra la odierna situazione del ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio in Senegal, da condurre in ossequio ai principi sopra esposti.

La Corte di appello ha del tutto omesso la valutazione della vita lavorativa e familiare in Italia del ricorrente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza, avuto riguardo anche alle sue condizioni di salute, ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, avuto particolare riguardo al proficuo percorso di integrazione intrapreso e agli specifici elementi indicati: contratto di sponsorizzazione concluso con Decathlon in quanto promettente atleta in podistica, attività lavorativa, percorso di studi all’Istituto professionale di Stato alberghiero della durata di anni tre, legami con una famiglia italiana dal 2016.

4. In conclusione, la decisione impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA