Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24335 del 29/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24335 Anno 2013
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 11595-2011 proposto da:
PASSARO FRANCESCO PSSFNC53S23B715Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso
lo studio dell’avvocato LAVIANO GILDA, rappresentato
e difeso dall’avvocato NAPPI SEVERINO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
2082

contro

CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E
CASERTA (già Consorzio GeoEco S.p.A., già Consorzio
Intercomunale Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi

Data pubblicazione: 29/10/2013

Urbani del Bacino di Utenza CE2);
– intimato –

avverso la sentenza n. 2807/2010 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/04/2010 R.G.N.
2786/2009;

udienza del 12/06/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso in
via principale rigetto, in subordine accoglimento per
quanto di ragione.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. n. 11595/11
Ud. 12.6.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2010, ha confermato la decisione del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, con la quale, per quanto ancora rileva in questa sede, era
stata dichiarata l’illegittimità della revoca dell’incarico a tempo
determinato e del conseguente licenziamento intimato al dott.
Francesco Passaro, assunto, quale direttore generale con mansioni
dirigenziali, con più contratti a termine dal Consorzio
Intercomunale CE2, poi trasformato in Consorzio GeoEco S.p.A. e
successivamente in Consorzio Unico di Bacino delle Province di
Napoli e Caserta, ed era stato condannato il datore di lavoro al
pagamento della somma di 32.743,88 a titolo di retribuzioni
maturate dal 17 luglio 2004, data di ricezione della nota di revoca
dell’incarico, sino al 15 novembre 2004, data di cessazione del
rapporto a termine.
Nel confermare la sentenza di primo grado la Corte di merito
ha escluso che il licenziamento avesse carattere ritorsivo e che
fossero dovute al dott. Passaro l’indennità sostitutiva del preavviso
e l’indennità supplementare.
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso il dott.
Passaro sulla base di quattro motivi. Il Consorzio è rimasto
intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente, denunziando
vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il
licenziamento non avesse natura discriminatoria.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in data 8-22 aprile

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Deduce che, come può desumersi dalla delibera di revoca
dell’incarico e dal coevo provvedimento di licenziamento, questo
venne adottato a seguito della richiesta del tentativo obbligatorio di
conciliazione innanzi all’apposita commissione, promosso dal
ricorrente al fine di avviare nei confronti del datore di lavoro una
mansioni affidategli ed alla sua dequalificazione professionale.
Ad avviso del ricorrente, era evidente il collegamento esistente
tra l’imminente proposizione dell’azione giudiziaria ed il
provvedimento di recesso, onde questo era da considerare nullo
perché determinato da motivo illecito, ritorsione o rappresaglia.
2. Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse.
Il licenziamento per cui è controversia è stato dichiarato
illegittimo dal primo giudice perché adottato in violazione delle
garanzie procedimentali previste dall’art. 7 St. lav., assorbito ogni
altro profilo di illegittimità e/o illiceità dedotti.
Il ricorrente insiste in questa sede per la declaratoria di
illiceità del licenziamento, ma non deduce quali vantaggi gli
procura tale statuizione, limitandosi ad affermare che la sentenza
impugnata, per avere escluso la natura ritorsiva del recesso,

“merita di essere cassata”.
Ciò comporta l’inammissibilità del motivo che, peraltro, è
pure infondato, risultando dalla sentenza impugnata che il recesso
è stato determinato non solo per avere il ricorrente avviato una
controversia di lavoro nei confronti del datore di lavoro, ma altresì
per “un ventaglio ben più ampio di comportamenti del Passaro, con

riferimento anche a dichiarazioni alla stampa locale, ad una
gestione “spesso incurante e disattenta rispetto alle indicazioni
dell’Organo amministrativo o spesso addirittura svincolata da
qualsiasi opportuno preliminare passaggio, informazione e
consultazione del competente C.d.A.”, ad una assenza registrata
“nel verbale del 19/ 03/ 2004, in piena emergenza rifiuti”,

controversia, conseguente alla sottrazione di gran parte delle

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circostanze tutte richiamate nella delibera del Consorzio di revoca
dell’incarico.
3. Con il secondo motivo è denunziata violazione dell’art. 35
CCNL per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali nonché
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.

netto contrasto con l’interpretazione letterale e sistematica della
norma contrattuale, il diritto del ricorrente al pagamento
dell’indennità sostitutiva del preavviso, non considerando che tale
istituto è previsto da detta norma anche per la risoluzione ante

tempus del rapporto di lavoro a termine con i direttori di aziende e
con i dirigenti.
4. Con il terzo motivo è denunziato vizio di motivazione su un
fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Si addebita alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto
che il contratto individuale prevedeva, tra l’altro, che i rapporti
economici e normativi fossero regolati dal contratto nazionale dei
dirigenti di imprese pubbliche locali stipulato tra la CISPEL e la
FNDAI, contratto che prevede per i direttori di azienda il diritto
all’indennità di preavviso.
5. I predetti due motivi che, in ragione della loro connessione
vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
La Corte territoriale ha affermato che il preavviso è previsto
dall’art. 35 CCNL per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici
locali solo nell’ipotesi di risoluzione del contratto a tempo
indeterminato; che tale norma contrattuale, con riguardo ai
rapporti disciplinati da contratto a termine o da patto individuale,
rinvia al relativo regolamento o al contratto individuale; che nella
specie la convenzione stipulata dalle parti non fa riferimento al
preavviso; che, nel caso di illegittima risoluzione del rapporto a
tempo determinato prima della scadenza, il danno subito dal
lavoratore risulta integralmente ristorato con la corresponsione

Si afferma che la Corte di merito ha erroneamente escluso, in

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delle retribuzioni maturate tra la data del recesso e la scadenza del
contratto.
A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente richiama la
norma contrattuale sopra indicata, ed in particolare il punto 17
della stessa, nonché il contratto individuale stipulato dalle parti e
dell’altro è errata, dovendosi desumere dagli stessi che anche nella
fattispecie in esame fosse dovuto il preavviso.
Senonchè, come correttamente osservato dalla sentenza
impugnata, l’art. 35 sopra menzionato prevede il preavviso solo
nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato, mentre il punto 17
di tale clausola stabilisce che, in caso di contratto a termine, il
periodo di preavviso per la risoluzione del rapporto è quello
previsto dal contratto individuale (o dal regolamento aziendale),
contratto che nella specie nulla prevede al riguardo.
D’altra parte, mentre il preavviso è espressamente previsto
dal legislatore nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato (art.
2118 cod. civ.), trovando giustificazione, per il lavoratore, nel fatto
che il medesimo, trovatosi improvvisamente privo di occupazione,
deve essere messo in grado di ricercare un nuovo posto di lavoro,
non altrettanto è a dirsi per il contratto a termine, nel quale nulla
viene a perdere il lavoratore in termini economici e di certezza circa
il momento finale del rapporto, risultando integralmente ristorata
l’illegittima risoluzione ante tempus dalla corresponsione delle
retribuzioni maturate successivamente al recesso e sino alla
scadenza del rapporto.
Tale opzione interpretativa risulta conforme all’orientamento
di questa Corte in materia di applicabilità ai rapporti di lavoro a
termine della disciplina di cui all’art. 2118 cod. civ.
Al riguardo è stato affermato che in caso di dimissioni
intervenute nel corso di un rapporto a termik sorrette da giusta
causa (id est in caso di licenziamento illegittimo) non è dovuta
alcuna indennità sostitutiva del preavviso, essendo questa

rileva che l’interpretazione della Corte territoriale dell’una e

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legislativamente prevista solo per il rapporto a tempo
indeterminato (Cass. 8 maggio 2007 n. 10430). Lo stesso dicasi nel
caso di recesso dal contratto di formazione e lavoro, costituente
una species del contratto di lavoro a tempo determinato (Cass. 23
dicembre 1992 n. 13597).

denunziato vizio di motivazione, apparendo il percorso
argomentativo della stessa logico e coerente.
6. Con il quarto motivo si denunzia la violazione dell’art. 6 d.
lgs. n. 368 del 2001 nonché dell’art. 29 CCNL dei dirigenti di
imprese pubbliche locali nonché illogicità ed incongruenza della
motivazione.
Si deduce che la sentenza impugnata è errata anche nella
parte in cui è stato escluso il diritto del ricorrente alla indennità
supplementare prevista dalla predetta norma contrattuale, sul
rilievo che tale indennità fosse dovuta solo ai dirigenti assunti con
contratto a tempo indeterminato. Con l’art. 6 sopra menzionato il
legislatore, nel prevedere che al prestatore di lavoro con contratto a
tempo determinato spetta ogni altro trattamento in atto
nell’impresa per i lavoratori assunti a tempo indeterminato,
sempre che non obiettivamente incompatibile con la natura del
contratto a termine, ha infatti inteso operare, introducendo il
principio di non discriminazione, una equiparazione tra dirigenti
assunti e termine e dirigenti assunti a tempo indeterminato.
7. Anche quest’ultimo motivo è infondato.
La Corte di merito ha osservato che l’art. 29 del CCNL sopra
citato, richiamato dal contratto individuale, prevede che l’indennità
supplementare è disposta dal Collegio arbitrale solo nell’ipotesi di
ingiustificata risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
Ha aggiunto che la mancata previsione di tale indennità nel
caso di recesso anticipato operato nel rapporto a termine non
comporta alcun profilo discriminatorio ex art. 6 d. lgs. citato,
trattandosi di norma che non si applica ad istituti, quali

Non si riscontra, infine, nella sentenza impugnata il

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l’indennità sostituiva del preavviso e l’indennità supplementare,
“obiettivamente incompatibili con la natura del contratto a
termine” in ragione della diversa natura del rapporto.
Tale assunto va condiviso, dovendosi aggiungere che le parti
sociali, in virtù della loro autonomia negoziale, hanno ritenuto di
nell’ipotesi di risoluzione ingiustificata del rapporto a tempo
indeterminato, ritenendo evidentemente che altre forme risarcitorie
fossero idonee a ristorare il lavoratore dal danno subito per effetto
della anticipata risoluzione del rapporto a termine.
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte
affermato che, in caso di non giustificato recesso ante tempus del
datore di lavoro dal rapporto a tempo determinato, il risarcimento
del danno dovuto al lavoratore va commisurato all’entità dei
compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del
recesso sino alla prevista scadenza del contratto (Cass. 1 luglio
2004 n. 12092; Cass. 1 giugno 2005 n. 11692).
8. Alla stregua di tutto quanto precede, il ricorso va rigettato.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio, non
avendo il Consorzio, rimasto intimato, svolto attività difensiva.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma in data 12 giugno 2013.

dover riconoscere l’indennità supplementare in questione solo

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