Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24335 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M. (OMISSIS), domiciliato in ROMA ex lege,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato AMATO VINCENZO;

– ricorrente –

contro

S.F., L.L.;

– intimati –

sul ricorso 5844-2006 proposto da:

L.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato SGROI

CORRADO, rappresentata e difesa dall’avvocato OCCHIUTO CARMELO;

-controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

P.M., S.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 412/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 07/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato CARPENTIERI Dina, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato AMATO Vincenzo, difensore del ricorrente che si riporta

agli atti;

udito l’Avvocato OCCHIUTO Carmelo, difensore della resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio che ha concluso previa riunione: accoglimento 1 motivo

assorbiti 2-3 motivo; rigetto 4 motivo del ricorso principale;

rigetto in subordine inammissibilità ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 7.10.1989 P.M. conveniva in giudizio L.L. e, premesso di avere acquistato da quest’ultima con scrittura privata del 12.01.89 un immobile sito in (OMISSIS), per il prezzo interamente pagato di L. 165.000.000, chiedeva all’adito tribunale di Patti, stante il rifiuto della convenuta di stipulare l’atto pubblico, di dichiarare esso attore proprietario di tale immobile, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Si costituiva la L. e disconosceva con comparsa scambiata all’udienza del 9.01.90 la scrittura privata posta dall’attore a fondamento della sua domanda. Con un ulteriore e distinto atto di citazione notificato il 19.10.1989 lo stesso P. evocava in giudizio la L. e la soc. Edilcasa a r.l. chiedendo l’annullamento o la dichiarazione di nullità o d’inefficacia del rogito del 21.02.89 con il quale la predetta L. aveva trasferito la proprietà dello stesso immobile in parola alla medesima Edilcasa, ed inoltre dichiararsi che tale cespite era di sua proprietà in forza della menzionata scrittura privata del 12.1.89.

Le due cause erano riunite e trattati? dallo stesso giudice, il quale, a seguito del fallimento della società, dichiarava l’interruzione della causa, che veniva poi riassunta dalle parti; si costituiva il curatore del fallimento che si opponeva alla domanda del P. contro il fallimento ; mentre restava “assente” la convenuta L.L..

Con sentenza n. 497/03 del 25.3.03 il tribunale di Patti dichiarava l’intervenuta risoluzione della vendita intercorsa tra il P. e la L., condannando quest’ultima a restituire al primo la somma a suo tempo corrisposta a tale titolo, con rivalutazione ed interessi, oltre al pagamento delle spese processuali; con il rigetto di ogni altra domanda formulata dal P..

Avverso tale sentenza proponeva appello la L., chiedendo preliminarmente dichiararsi la nullità di tutti gli atti conseguenti alla pronuncia interruttiva compresa nella decisione impugnata, a causa della mancata notifica dell’atto di riassunzione del giudizio conseguente alla dichiarazione del Fallimento della srl Edilcasa;

instava, in subordine, per il rigetto nel merito della domanda avversaria siccome non provata, non essendo stata peraltro mai richiesta la verifica della scrittura privata prodotta dall’attore, da lei ritualmente disconosciuta con la comparsa di costituzione del 9.1.90, nella quale dichiarava falsa ed apocrifa la sottoscrizione apparentemente a suo nome posta in calce a tale documento. Si costituiva il P. chiedendo il rigetto dell’impugnazione siccome infondata con particolare riferimento alla questione dell’asserito disconoscimento della scrittura privata di trasferimento del bene in quanto non proposta nel giudizio di 1 grado; sosteneva infatti che ciò non era affatto avvenuto – come sostenuto dall’appellante – nella comparsa di costituzione del 1.9.1990, sottolineando che del disconoscimento stesso non vi era alcun cenno nella copia della comparsa di costituzione del 1.09.1990 in suo possesso e che produceva, di tenore completamente diverso di quella depositata in appello dal difensore dell’appellante, che conteneva invece tale disconoscimento.

L’adita Corte d’Appello di Messina, con la sentenza n. 412/05 depos.

in data 7.9.05, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla L. dichiarava non provato l’atto di vendita del 18.8.86 tra il P. e la L. revocando i capi 1, 2, 3 e 5 di condanna della stessa L. di cui alla sentenza appellata, compensando le spese processuali tra le predette parti e condannando il solo P. al pagamento delle spese a favore del fallimento Edilcasa srl.

Riteneva la corte di merito che i provvedimenti di riassunzione del processo conseguenti alla dichiarazione di fallimento de quo erano stati regolarmente notificati alla L. nel domicilio eletto del difensore avv. Occhiuto in data 31.3.1992 e 19.10.89. Ribadiva inoltre che il P. a fronte del disconoscimento della scrittura prodotta non aveva dichiarato ai sensi dell’art. 216 c.p.c. di volersene avvalere e di chiederne conseguentemente la verifica, per cui la sua domanda non poteva che essere disattesa. Precisava inoltre che l’assunto del P., secondo cui il contenuto della comparsa di costituzione della L. scambiata all’udienza del 9.01.90, nel quale era contenuto il disconoscimento del documento, non corrispondeva a quella con lui scambiata non poteva trovare riscontro in quanto tale copia non era stata neppure da lui prodotta in giudizio.

Avverso la predetta pronuncia, il P. ricorre per cassazione sulla base di 3 mezzi; resiste con controricorso la L. che propone ricorso incidentale; non ha svolto difese la curatela del Fallimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi.

Sempre in via preliminare va esaminato il ricorso incidentale formulato dalla L., che denunciando la “violazione degli artt. 302, 303,307 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5″, ripropone la censura di nullità degli atti del giudizio di primo grado e l’estinzione dello stesso in quanto, dichiarata all’udienza del 30.5.96 l’interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della Edilcasa, non era stato notificato ad essa L. il successivo atto di riassunzione della causa.

Il motivo appare infondato. La corte di merito ha infatti puntualmente ribadito che i provvedimenti di riassunzione del processo conseguenti alla dichiarazione di fallimento de quo erano stati regolarmente notificati alla L. nel domicilio eletto del difensore avv. Occhiuto in data 31.3.1992 e 19.10.89 ( rectius:

18.3.97). L’esponente invero non contesta tali dati, ma insiste nel fatto che il G.O.A. aveva comunque disposto con ordinanza in data 8.2.2002 che l’atto di riassunzione fosse notificato anche alla L.” proprio perchè pretermessa nel giudizio e cioè a tutela dell’integrità del contradditorio”. Sennonchè tale evenienza era stata scongiurata con l’avvenuta precedente notifica degli atti di riassunzione in data 31.3.1992 e 19.10.89 (rectius: 18.3.97), di talchè la notifica dell’ulteriore atto di riassunzione del giudizio disposta dal giudice era del tutto pletorica e non necessaria ai fini processuali in quanto la causa era stata già ritualmente riassunta.

Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo l’esponente P. denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo. Sostiene che non vi era mai stato il disconoscimento della scrittura privata di cui trattasi da parte della L., perchè in realtà nella comparsa di costituzione della L. nel giudizio di primo grado, all’udienza del 9.1.90 non vi era traccia di alcun disconoscimento, che invece compariva “stranamente” solo nella copia della stessa prodotta nel giudizio d’appello; tale copia – sempre secondo il ricorrente – in effetti era di tenore completamente diverso da quella in suo possesso, a suo tempo scambiata in quell’udienza. Rileva altresì che la Corte siciliana sostiene, contrariamente al vero, che tale copia in realtà non era stata neppure prodotta in appello dallo stesso P.. Si tratterebbe di una svista in cui sarebbe incorso il giudice a quo, in quanto la produzione della comparsa (anche se indicata con la data sbagliata) risultava dalla comparsa di costituzione in appello a pagg. 5 e 6.

Con il secondo motivo l’esponente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè l’omessa, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo. L’esponente fa riferimento agli altri elementi non dedotti dalle parti, ed in specie alle carenze probatorie ravvisate nella mancata prova del versamento del prezzo risultante dalla scrittura dai quali la corte d’Appello ha tratto e rafforzato l’erroneo convincimento che in realtà le parti non avevano concluso alcun valido contratto.

Entrambi i predetti motivi – congiuntamente esaminati – non sono fondati. La corte siciliana ha interpretato la comparsa di costituzione della L. in data 9.1.90 nel senso che la stessa conteneva anche un formale disconoscimento ( dunque, con valutazione di merito non censurabile in questa sede); d’altra parte nella comparsa di costituzione e risposta allegata in originale nel fascicolo di primo grado della L. è direttamente riscontrabile tale disconoscimento della scrittura in questione. In ogni caso deve sottolinearsi come la Corte di merito ha altresì ritenuto che in sostanza mancava la prova che tra le parti fosse stato concluso l’accordo di cui alla scrittura del 12.1.89 ( v. sentenza, pagg. 10- 11). Invero il giudice a quo^ ha puntualmente rilevato che “men che mai il P. ha mai provato o chiesto di provare alcun versamento del prezzo dell’acquisto”, ciò che dev’essere posto in relazione con la domanda da lui proposta, nella quale l’attore è tenuto all’adempimento della prestazione corrispettiva o all’offerta di essa al momento della proposizione della domanda giudiziale.

Con il terzo motivo l’esponente denuncia la violazione dell’art. 215 c.p.c. Deduce che la Corte siciliana aveva rilevato che la verificazione della scrittura non sarebbe stata richiesta neanche nel giudizio d’appello. In realtà, secondo l’esponete, non era possibile proporre in sede d’appello tale istanza di verifica , per cui era “del tutto illegittimo” l’operato dello stesso giudice a quo che aveva tratto argomenti del proprio convincimento sulla base della mancata richiesta di verificazione. Anche tale motivo è infondato.

Evidentemente la Corte ha inteso riferirsi, con le riportate espressioni, soltanto alla mancata richiesta di verificazione della scrittura privata nel giudizio di 1 grado, per cui non si poteva ” nella mancanza assoluta di richiesta di prove, porre a base del decidere i documenti dal P. prodotti ma dalla L. contestati e disconosciuti”….

Infine con il quarto motivo l’esponente denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., nonchè l’omessa, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo. Lamenta che la Corte di merito ha errato nel condannarlo al pagamento delle spese del doppio grado in favore della curatela del fallimento, laddove il tribunale aveva invece giustamente compensate quelle del primo grado del giudizio.

La doglianza è infondata. La corte siciliana ha invero ampiamente motivato la condanna alle spese dell’esponente a favore della curatela fallimentare (v. sentenza pag. 12-13) facendo riferimento alle rispettive posizioni processuali, atteso che il P. era rimasto totalmente soccombente nei riguardi del fallimento.

Conclusivamente entrambi i riscorsi devono rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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