Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24335 del 04/10/2018
Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24335
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10296/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
C.O.F.I.T Compagnia Finanziaria Terni s.p.a. in persona del legale
rappresentante pro tempore rappresentata e assistita giusta delega
in atti dall’avv. Prof. Giuseppe Tinelli, dall’avv. Giovanni
Contestabile, dall’avv. Antonio Tocci presso lo studio dei quali in
Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 15, è elettivamente
domiciliata
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Umbria n. 153/03/11 depositata il 11/10/2011, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
12/7/2018 dal consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto
l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, annullando l’atto impugnato;
– con tal atto l’Erario richiedeva maggiori imposte per IVA ed IRAP 2006;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un unico motivo;
– resiste con controricorso la società contribuente.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente esaminato il motivo di controricorso diretto a far dichiarare l’inammissibilità del ricorso in quanto sul capo della sentenza impugnata relativo al vizio di motivazione del provvedimento del Direttore dell’Ufficio relativo all’accesso presso il contribuente si sarebbe formato il giudicato;
– il motivo è infondato; dal tenore dei motivi di appello si evince che la critica alla sentenza di primo grado sia pur indirettamente ha avuto come bersaglio anche quella statuizione, come si evince proprio dalla parte dell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate, atto di appello che parte controricorrente, sia pur parzialmente e non interamente, comunque trascrive ai fini dell’autosufficienza e che consente a questa Corte di verificare la direzione e l’oggetto della censura formulata con il motivo come sopra illustrata;
– peraltro, questa Corte ha già ritenuto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10027 del 29/04/2009) che quando il giudice decida esplicitamente su una questione, risolvendone implicitamente un’altra, rispetto alla quale la prima si ponga in rapporto di dipendenza e la decisione venga impugnata sulla questione risolta esplicitamente, non è configurabile un giudicato implicito sulla questione risolta implicitamente, essendo lo stesso precluso dall’impugnazione sulla questione dipendente, atteso che il giudicato implicito presuppone il passaggio in giudicato della decisione sulla questione dipendente decisa espressamente;
– pertanto, può legittimamente procedersi all’esame del motivo di ricorso dell’Amministrazione Finanziaria;
– Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5 (Statuto dei diritti del contribuente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere ingiustamente la CTR ritenuto che la durata del periodo di permanenza dei verificatori presso il contribuente va calcolata tenendo presente non unicamente i giorni di loro presenza fisica nei luoghi del verificato, ma la durata complessiva delle operazioni di controllo, inclusi i giorni dedicati dal personale operante all’attività de qua presso i propri uffici;
– il motivo è fondato; è ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11878 del 12/05/2017) in tema di verifiche tributarie, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5 nel fissare agli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria il termine di trenta giorni lavorativi (successivamente prorogabile) di permanenza presso la sede del contribuente, si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa ivi svolta, escludendo, quindi, dal computo quelli impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi; nè, in materia, assumono ancora rilevanza le disposizioni, peraltro di natura meramente amministrativa, assunte – come il D.M. Finanze 30 dicembre 1993 per mere finalità di autorganizzazione e di coordinamento della capacità operativa dell’Amministrazione finanziaria da destinare all’azione accertatrice; e ancora in termini va ricordato quanto ulteriormente ritenuto, (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23595 del 11/11/2011) in altra occasione, vale a dire che in tema di verifiche tributarie, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12,comma 5 nel fissare agli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria il termine di trenta giorni lavorativi (successivamente prorogabile) di permanenza presso la sede del contribuente, si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa svolta presso tale sede, escludendo, quindi, dal computo quelli impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi; nè, in materia, precisa ancora in questa sede la Corte, assumono alcuna rilevanza le disposizioni, peraltro di natura meramente amministrativa, assunte – come il D.M. Finanze 30 dicembre 1993 – per mere finalità di autorganizzazione e di coordinamento della capacità operativa dell’Amministrazione finanziaria da destinare all’azione accertatrice;
-Va poi notato come non risulti accertato, anzi neppure si esamini il profilo, evidentemente non contestato in ricorso, relativo al pregiudizio che si sarebbe concretamente determinato per il contribuente a seguito della violazione contestata; sul punto quindi va in ogni caso, con riferimento alla relazione tra vizio della verifica e vizio dell’accertamento, richiamato quanto già deciso da questa Corte, (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7584 del 15/04/2015), secondo la quale in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, nè l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati;
– Pertanto, dalla violazione ridetta, quand’anche – che non è sussistesse non possono derivare invalidità nei confronti dell’atto impugnato;
– La CTR evidentemente non si è uniformata alla sopra indicata corretta interpretazione della disposizione statutaria, e quindi deve essere cassata.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018