Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24334 del 29/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 24334 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 1503-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente contro

2013
1117

SPLENDORI ANTONIO SPLNTN49M20H501A;
– intimato –

Nonché da:
SPLENDORI ANTONIO SPLNTN49M20H501A, domiciliato in

Data pubblicazione: 29/10/2013

ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato
PANDOLF0 ANGELO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TURCO MARIALUCREZIA, giusta
delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001;
– intimata –

avverso la sentenza n. 4997/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 03/08/2010 R.G.N. 8244/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/03/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato MARIALUCREZIA TURCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e rigetto del ricorso
incidentale.

contro

RG n 1503/2011 Agenzia delle Entrate — Direzione Gen. Lazio /Splendori Antonio
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 3/8/2010 la C orte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del
Tribunale, ha dichiarato illegittimo il licenziamento senza preavviso comminato in data 8/2/2005
dall’Agenzia delle Entrate -Direzione Generale del Lazio al dipendente Antonio Splendori

al lavoratore.
La Corte territoriale ha esposto che nel periodo dal 1986 al 1991, essendo prossimi i termini di
prescrizione per la riscossione dell’imposta di bollo , il direttore dell’Ufficio radio, bollo e
assicurazioni dell’Agenzia aveva ordinato agli impiegati di procedere alla notifica dei verbali di
accertamento ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. senza il preventivo accesso presso la residenza dei
notificandi; che lo Splendori si era attenuto a dette istruzioni ed aveva percepito un compenso di
lire 750 per ciascuna notifica; che era stato rinviato a giudizio per tali fatti dal GIP del Tribunale di
Roma nel 1995 e che l’Agenzia delle Entrate aveva avviato il procedimento disciplinare e poi lo
aveva sospeso dal servizio .
La Corte d’appello ha riferito , altresì, che con sentenza del 20 dicembre 1999 lo Splendori era stato
condannato per detti fatti ( i reati • di falso, abuso d’ufficio ,peculato e truffa ) , sentenza poi
annullata in data 8 maggio 2002 dalla Corte d’Appello di Roma in seguito alla quale era stato
riammesso in servizio e che il Tribunale di Roma, cui il giudizio era stato rinviato a seguito della
dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per
intervenuta p rescrizione e c he s ubito do po I ‘Agenzia de Ile E ntrate I o a veva licenziato s enza
preavviso.
La Corte territoriale ha escluso la sussistenza del dolo nella condotta del lavoratore ed ha affermato
che poteva soltanto ritenersi provato che lo Splendori avesse materialmente posto in essere le
condotte indicate nei capi di imputazione della sentenza del Tribunale penale . Ha rilevato, altresì,
che non era condivisibile la tesi del primo giudice secondo cui la convinzione del ricorrente di aver
1

ritenendo che detto licenziamento non fosse proporzionato per gravità ai fatti addebitati e contestati

operato nell’interesse dell’amministrazione, evitando che spirassero i termini di prescrizione dei
credito contributivi, non potesse ritenersi idonea ad escludere 1′ illiceità del suo operato.
Secondo la Corte , inoltre, con riferimento alla normativa collettiva , andava esclusa la rilevanza
del richiamo , nella lettera di licenziamento, all’articolo 25, comma 5 0 , lett. D) del CCNL dei
Ministeri del 1995 e ai fini della valutazione della proporzionalità della sanzione inflitta rispetto al

mancava qualsiasi autonomia dell’azione e che il comportamento era certamente da censurare ma
non fino al punto da farne conseguire il licenziamento poiché in definitiva tutto si risolveva in una
atteggiamento passivo rispetto agli ordini, passività però oggettivamente difficilmente superabile.
La Corte ha sottolineato , altresì, che il rapporto era proseguito, dopo la conoscenza dei fatti
contestati al dipendente , senza problemi per circa sei anni ,dal 1995 fino al 1998 e, dopo una
sospensione, da luglio 2002 fino al 2005.; che tali fatti erano incompatibili con l’impossibilità di
prosecuzione del rapporto e che il dirigente, il quale aveva ordinato di procedere alle notifiche
direttamente, non solo non era stato sanzionato ma promosso.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate formulando due motivi.
Si costituisce lo Splendori depositando controricorso con ricorso incidentale basato su un motivo.
Motivi della decisione
Ai sensi dell’art 335 cpc il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti perché
proposti avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e del CCNL per avere la
Corte territoriale negato la sussistenza di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione irrogata.
Con il secondo motivo denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte d’Appello da un lato affermato che il
dipendente era tenuto a sindacare la legittimità dell’ordine illegittimo e quindi a non eseguirlo e ,
dall’altro, sostenuto che la convinzione del ricorrente , peraltro non superabile, di aver agito

2

fatto contestato occorreva tenere conto che lo Splendori aveva obbedito ad un ordine; che ,quindi,

nell’interesse dell’Agenzia avrebbe inciso sull’illiceità del suo operato e sulla proporzionalità della
sanzione comminatagli .
Con il ricorso incidentale il lavoratore denuncia violazione di legge per avere la Corte
territoriale illegittimamente ridotto la misura del risarcimento del danno dovuto liquidando le
retribuzioni non percepite dal licenziamento e fino alla scadenza del terzo anno successivo (

Il ricorso principale deve essere accolto restando assorbito quello incidentale.
Con il primo motivo la ricorrente denunciaYviolazione e falsa applicazione dell’articolo 25,
comma 5, lettera d) e comma 7 del C.C.N.L. comparto ministeri del 1995 ( riproposto nella
successiva contrattazione del C.C.N.L. delle agenzie fiscali del 2002), dell’articolo 23, comma 3,
lettera h ) delle C.C.N.L. comparto ministeri del 1995 ,nonché dell’articolo 51 codice penale. ( art
360 n 3 cpc).
—Rileva che il licenziamento è stato comminato in base all’art 25 , comma 5 0 , lettera d) del CCNL
comparto Ministeri secondo il quale il licenziamento senza preavviso è previsto per la
“commissione in genere-anche nei confronti di terzi-di atti o fatti, anche dolosi, che, pur costituendo
o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro.” Osserva che detta disposizione conteneva una tipizzazione
delle conseguenze di un determinato fatto illecito consentendo al giudice soltanto di verificare la
sussistenza delle condizioni richieste dalla nonna senza disattenderla e richiamarsi ai criteri generali
contenuti nel primo comma . Lamenta che, invece, il giudice d’appello aveva dato rilievo
assorbente ed applicato i criteri generali stabiliti all’articolo 25 ,comma I ( rilevanza della
violazione di norme e disposizioni, grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza ,
l’esistenza di circostanze attenuanti , responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal
dipendente , comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo a precedenti
disciplinari nell’ambito del biennio ),criteri applicabili solo in assenza di una tipizzazione da parte
del CCNL della sanzione da irrogare a fronte di un determinato fatto illecito . Rileva ,infatti, che il
3

8/2/2008).

successivo 9° comma dell’articolo 25 citato stabiliva che “le mancanze non espressamente previste
nella presente elencazione sono sanzionate secondo i criteri di cui al comma l°, facendosi
riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui all’articolo
23 e, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti” e ciò
a riprova della residualità del ricorso ai criteri generali, in assenza di una tipizzazione da parte della

— Osserva, ancora, che la Corte aveva dunque violato le norme della contrattazione collettiva
anche in considerazione del fatto che l’articolo 23, comma terzo, lettera h) menzionava tra gli
obblighi del dipendente quello di “eseguire gli ordini inerenti all’espletamento delle proprie funzioni
o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il
dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito dichiarandone le ragioni; se l’ordine è
rinnovato per iscritto ha il dovere di darne esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire
l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo”. ( norma
conforme al contenuto dell’ad 51 cp) .
/yt
. u,AXL t-A-A-il-Q-Con

il secondo motivo la ricorrente sottolinafra contraddittorietà della sentenza per aver

la C orte territoriale sostenuto che il dip endente era tenuto a s indacare la legittimità de ll’ordine
illegittimo e quindi a non eseguirlo, ma poi era giunta a disapplicare la norma accogliendo la tesi
del lavoratore sul presupposto che la convinzione del ricorrente, peraltro non provabile , di aver
agito nell’interesse dell’agenzia avrebbe inciso sull’illiceità del suo operato e sulla proporzionalità
della sanzione comminata. Osserva, inoltre, che in sentenza non erano ravvisabili elementi idonei a
giustificare l’affermazione della Coi-te circa l’insuperabilità della passività del lavoratore di fronte
agli ordini del superiore.
Lamenta l’esistenza di una motivazione del tutto insufficiente circa l’esistenza del dolo insito nella
condotta del dipendente ( dolo affermato in sede penale in cui lo Splendori era stato assolto solo
per prescrizione ” mancando alcun elemento probatorio utile al fine di accertare l’assoluzione nel
merito”) e l’insussistenza di circostanze che possano mitigare la sanzione inflitta . Rileva che risulta
4

contrattazione.

provata l’intenzionalità della condotta, la consapevolezza e volontà che il comportamento posto in
essere avrebbe determinato l’erogazione dei compensi non dovuti ,ossia un ingiusto vantaggio
patrimoniale in relazione ad una quantità innumerevole di atti ( 43.000 ) .
Le censure sono fondate.
Premesso che costituiscono fatti pacifici che lo Splendori ha ammesso di aver provveduto alla

domiciliare , che ciò è avvenuto in relazione ad un considerevole numero di atti ( 43.000) ed in
ossequio all’ordine del direttore dell’ufficio e che il ricorrente era consapevole delle disposizione di
cui all’art 139 e 140 cpc e della necessità di un infruttuoso accesso al domicilio del notificando ( cfr
sentenza del Tribunale riportata nel ricorso ai fini dell’autosufficienza ),la motivazione della
sentenza impugnata appare , da un lato, contraddittoria , in ordine all’affermata esclusione del dolo
nel comportamento del lavoratore , perché dopo aver rimarcato che il ricorrente non era tenuto ad
osservare l’ordine impartitogli comportante anche la commissione di reati perché illegittimo
potendo, quindi, sindacarne il merito, e dopo aver ancora evidenziato che era di certo errata la
convinzione dello Splendori di operare nell’interesse dell’amministrazione per evitare che
spirassero i t ermini di p rescrizione de i e rediti de rivanti da i v erbali di a_ccertamento di m_ancato
pagamento del bollo , ha poi la decisione in modo contraddittorio ridimensionato la gravità del fatto
addebitato affermando che nel caso di specie dovesse tenersi conto dell’esclusione ” di qualsiasi
personalità e autonomia indipendente dell’azione ” ,dovendosi negare una tendenza dell’agente ad
infrangere le regole e dovendosi censurare il comportamento in esame con sanzione meno grave.
La motivazione appare , inoltre, insufficiente anche perché la Corte d’Appello , una volta
riconosciuto che il dipendente dell’Agenzia poteva rifiutare di ottemperare ad un ordine illegittimo
avrebbe dovuto parametrare la gravità della condotta dello Splendori sulla normativa in materia di
sanzioni disciplinari dettata dalla contrattazione collettiva del settore , previa verifica se detta
osservanza di disposizioni contra legem venisse da detta contrattazione espressamente prevista e
sanzionata e in caso contrario se altre clausole contrattuali regolanti fattispecie di comportamenti da
5

notifica dei verbali di accertamento ai sensi dell’art 140 cpc senza effettuare il previo accesso

giustificare il licenziamento potessero estendersi — in ragione di una gravità in qualche modo
assimilabile a quella in oggetto . La Corte territoriale, invece, pur richiamando l’art 25 , comma 50
lett. d) , ( che prevede il licenziamento senza preavviso per la “commissione in genere-anche nei
confronti di terzi-di atti o fatti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale,
sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”) e

omesso di valutare i fatti addebitati al lavoratore alla luce della normativa contrattuale.
E’ , altresì, insufficiente la motivazione nella parte in cui la Corte ritiene di fare ricorso ai parametri
fissati dalla contrattazione collettiva all’art 25 , comma 1 lett. a) per la gradualità e proporzionalità
delle sanzioni che si limita richiamare senza però neppure valutare in concreto la loro ricorrenza.
Sotto altro versante non può infine sottacersi che andava meglio specificato ai fini di una congrua e
coerente motivazione l’assunto della Corte territoriale secondo la quale il comportamento in
questione dello Splendori ” era certamente da censurare ma non al punto da farne conseguire il
licenziamento , perché in definitiva tutto si risolveva in una passività rispetto agli ordini ; passività
però oggettivamente difficilmente superabile “.
Ed infatti una siffatta affermazione avrebbe dovuto comportare una più attenta e completa
valutazione , alla stregua delle risultanze istruttorie , di quello che in concreto era stato il
comportamento dei dirigenti e dei superiori dello Splendori e della stessa Agenzia delle Entrate ,
poi concretizzatosi attraverso gli ordini , rispetto ai quali il giudice ha configurato , è bene ripeterlo,
“una passività difficilmente superabile “.
Va al riguardo, comunque, precisato che in caso emergesse dalle risultanze istruttorie , ritualmente
acquisite al processo , una condotta colpevolmente inerte dell’Agenzia a fronte di ripetute condotte
qualificabili in rermini di g rave iLlegittimità di s uoi dir igenti , i l g iudice di it,invio in luogo di
dichiarare illegittimo il licenziamento potrebbe invece , oltre a ribadire con argomentazioni di certo
più esaurienti, quanto già deciso dalla sentenza impugnata in termini di proporzionalità della
sanzione da infliggere allo Splendori, anche statuire in materia del risarcimento dei danni , oggetto
6

pur considerato l’art 23 del CCNL e la possibilità di rifiutare l’ordine illegittimo ivi previsto, ha

del ricorso incidentale , in modo più favorevole per lo Splendori di quanto in precedenza è stato
fatto nella impugnata sentenza.
Per concludere , ai sensi dell’art 360 n 5 cpc , vanno accolti il primo ed il secondo motivo del
im.4(skt
ricorso principale, mentre vanno dichiarate assorbite le censure tutte contenute negli 44hinnotivi del
ricorso principale e, per quanto ora detto , anche il ricorso incidentale.

presupposti di cui al disposto dell’art 384 , ultimo comma, cpc, per la decisione nel merito della
controversia, va disposto il rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche
per le spese del presente giudizio.

PQM
Riunisce i ricorsi, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti ; dichiara assorbite tutte le altre censure nonché il ricorso
incidentale e rinvia, anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in
diversa composizione.
Roma 27/3/2013

La sentenza impugnata , dunque, va cassata in relazione ai motivi accolti e, non ricorrendo i

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA