Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24334 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

C.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale autenticata dal notaio M.G. di Reggio Emilia il

26 settembre 2011 (Rep. n. 20.929), dall’Avv. PIZZUTO Francesco, per

legge domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di

Cassazione, Piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina in data 22 dicembre

2008.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’improcedibilità

o l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.G. ha impugnato per cassazione l’ordinanza in data 22 dicembre 2008 con cui il Tribunale di Messina ha rigettato l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dal medesimo proposta avverso il decreto con cui la Corte d’assise di Messina, Prima Sezione, aveva revocato l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato per difetto originario delle condizioni reddituale all’uopo occorrenti;

che il ricorso per cassazione, affidato a due motivi, è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che si tratta di ricorso per cassazione promosso avverso il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso nell’ambito di un procedimento penale;

che ad avviso del Collegio, nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;

che in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato T.U., al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;

che nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

che questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. pen., sez. 4^, 14 luglio 2010, n. 32057; Cass. pen., sez. 4^, 22 giugno 2010, n. 34668; Cass. pen, sez. 4^, 29 aprile 2010, n. 20087;

Cass. civ., sez. 1^, 24 marzo 2011, n. 6840).

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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