Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24334 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.16/10/2017),  n. 24334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15801-2013 proposto da:

S.A. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

S.A. (OMISSIS), S.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO, 2 SC. B INT. 2, presso lo

studio dell’avvocato STUDIO SEMINARA & ASSOCIATI, rappresentati

e difesi dall’avvocato DARIO SEMINARA;

– controricorrenti –

nonchè contro

S.A., S.V., S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 281/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 15/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2017 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

IACOVIELLO

udito l’Avvocato SEMINARA Dario, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La causa trae origine da un giudizio sulla successione e divisione ereditaria dei coniugi S.A. e D.M.S., che, iniziato negli ‘60 del secolo scorso, ha visto pronunciarsi innumerevoli volte il Tribunale, le Corti d’appello di Catania e Messina e più volte questa Corte di cassazione.

2. Oggi la Corte si trova a decidere il ricorso proposto da dieci eredi ( D., A. (nato il (OMISSIS)), F., S. (nata il (OMISSIS)), A., A. (nato il (OMISSIS)) e S.V., nonchè R., G. e Sa.La.) nei confronti di altri cinque eredi ( A. (nato il (OMISSIS)), S. (nata il (OMISSIS)), A. (nato il (OMISSIS)), V. e S.M.).

La sentenza impugnata è la pronuncia non definitiva della Corte d’appello di Messina, del 15 maggio 2012, resa dalla Corte quale giudice del rinvio. La causa era infatti stata rinviata, da questa sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 8041/2004.

3. A. e S.S. hanno proposto controricorso, con il quale hanno anzitutto eccepito l’inammissibilità del ricorso, avendo G. e Sa.La., nonchè A. e S.V. affermato di agire quali eredi, rispettivamente, di Sa.Ma. e di S.S. senza aver fornito prova della loro legittimazione. I controricorrenti hanno poi in prossimità dell’udienza depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Gli altri intimati non hanno svolto alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c. e art. 384 c.p.c., comma 2, nonchè “omesso esame di un punto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. La seconda parte del motivo è inammissibile: fa infatti riferimento a un parametro – l’omesso esame di un punto decisivo del giudizio non applicabile ratione temporis alla fattispecie (la sentenza impugnata è stata depositata il 15 maggio 2012).

Con la prima parte i ricorrenti lamentano, sotto il profilo della violazione di legge (e quindi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, pur non più richiamato nella parte espositiva del motivo), il mancato rispetto, da parte della Corte d’appello, del dictum enunciato dalla Corte di cassazione. I profili denunciati sono due: il consulente tecnico d’ufficio nominato in sede di rinvio ha corretto gli errori materiali in cui era incorso il precedente consulente tecnico d’ufficio; la Corte d’appello, aderendo acriticamente alle conclusioni del medesimo consulente, “ha attribuito – alla porzione di 5.350 mq. espropriata per pubblica utilità – il valore di Lire 1.000/mq., rigettando le osservazioni del consulente tecnico di parte degli odierni ricorrenti”.

Le censure sono prive di fondamento. Se il giudizio di rinvio è giudizio “chiuso” e il giudice deve uniformarsi a quanto statuito dalla Corte di cassazione – che, nel caso di specie ha stabilito di mantenere “fermi i valori che erano stati attribuiti” ai beni diversi dall’area espropriata – ciò però non significa che non rientrasse nei poteri della Corte d’appello la correzione, sulla scorta dei risultati della consulenza tecnica d’ufficio, di meri errori materiali.

Quanto poi alla censura relativa al valore dell’area espropriata, essa offre un’ermeneutica del dictum della Corte di cassazione opposta a quella effettiva. Secondo i ricorrenti (p. 14 del ricorso), il principio espresso dalla Corte “con estrema chiarezza individuava nell’indennità al prezzo di mercato (grassetto dei ricorrenti) il valore da attribuire al terreno de quo”. Al contrario, questa sezione della Corte, dopo aver premesso che sulla base di precedenti decisioni passate in giudicato la porzione di 5.350 mq. espropriata per pubblica utilità nel 1965 doveva essere valutata non al prezzo di mercato, ma in misura pari all’indennità di espropriazione, ha affermato la necessità – per il giudice del rinvio – di effettuare un nuovo computo “utilizzando gli stessi valori, solo sostituendo, per i 5.350 mq. espropriati, la relativa indennità al prezzo di mercato” (pagg. 18 e 19 del provvedimento impugnato). Diversa questione è quella dell’eventuale aggiornamento dell’importo corrispondente all’esproprio alla data (successiva) dell’apertura della successione. La questione, che la motivazione del provvedimento impugnato affronta alle p. 8 e 9 ritenendola preclusa, è solo oggetto di un generico cenno (cfr. la p. 14 del ricorso) da parte dei ricorrenti, che come tale non può essere preso in considerazione da questa Corte.

2. Il secondo motivo ricalca nell’epigrafe il primo, soltanto facendo precedere la denuncia dell’omesso esame di un punto decisivo alla violazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., art. 384 c.p.c., comma 2.

La prima parte del motivo è quindi inammissibile.

Quanto alla seconda, con essa si lamenta che la Corte d’appello abbia rigettato la “domanda inerente la fruttificazione”, errore “palese”, “al quale consegue l’omessa pronuncia”.

La censura – di cui va sottolineata la non corrispondenza con le disposizioni menzionate nell’epigrafe – è infondata. La Corte d’appello non rigetta infatti la domanda (e nel rigetto non potrebbe comunque ravvisarsi un’omissione di pronuncia), ma afferma che la domanda per le fruttificazioni “resta estranea al giudizio di rinvio, se non altro perchè non proposta nel ricorso in cassazione” ed in effetti tale proposizione non risulta (cfr. al riguardo la puntuale ricostruzione posta in essere da Cass. 8041/2004).

3. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un punto decisivo.

Il motivo è inammissibile perchè, come già osservato in relazione ai primi due motivi, denuncia la violazione di un parametro normativo non ancora vigente.

4. Con il quarto motivo viene fatta valere la violazione dell’art. 718 c.c. e dell’art. 345 c.p.c.. La prima disposizione sarebbe stata violata perchè, stabilendo essa il diritto di ciascun coerede ad avere la sua parte in natura dei beni dell’eredità, ciò non è avvenuto, avendo la Corte disposto l’assegnazione di parte dei beni e per i restanti la vendita.

La censura è priva di fondamento. Il principio affermato dall’art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., è infatti principio che trova deroga, ai sensi dell’art. 720 c.c., ove i beni non siano “comodamente” divisibili (cfr., da ultimo, Cass. 25888/2016) e nel caso concreto – afferma la Corte d’appello con giudizio di fatto in questa sede non sindacabile e comunque non contestato dai ricorrenti – vi era “indivisibilità materiale”.

Pure priva di fondamento è la denunciata violazione dell’art. 345 c.p.c., ravvisata dai ricorrenti nell’avvenuta proposizione della richiesta dell’attribuzione dei beni da parte di A. e S.S. solo nel corso del giudizio davanti alla Corte d’appello. Come ha stabilito questa sezione della Corte “il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale” così che le parti possono mutare, “anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l’attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione (Cass. n. 9367/2013).

5. Il ricorso va quindi rigettato. Il rigetto del ricorso rende superfluo l’esame della questione relativa alla prova della qualità di eredi di alcuni ricorrenti (come d’altro canto richiesto dagli stessi controricorrenti nella memoria depositata in prossimità dell’udienza).

Le spese sono liquidate, in dispositivo, seguendo la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 5.200 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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