Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24334 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. I, 03/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 03/11/2020), n.24334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20769/2018 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Salla

Bona, giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione, ed

elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Marcora, n. 18/20.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO n. 1021/2018

pubblicata il 23 febbraio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 23 febbraio 2018, ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 4 novembre 2016, che aveva respinto il ricorso presentato da B.M., cittadino del (OMISSIS), contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e della protezione umanitaria.

2. Il ricorrente riferiva di essere fuggito dal (OMISSIS) a causa di un annoso conflitto tra il proprio clan di appartenenza ed un altro clan del medesimo villaggio i cui membri volevano costruire una nuova moschea e che il Mali non era controllato dall’Autorità governativa ed era teatro di violenze e scontri di ogni genere ad opera di gruppo paramilitari che controllavano porzioni di territorio.

3. La Corte territoriale ha rilevato l’insussistenza dei presupposti della protezione internazionale e di quella umanitaria e, quanto a quest’ultima, ha osservato che il ricorrente non aveva allegato alcun elemento a sostegno di una propria condizione di vulnerabilità idonea a consentire la concessione della tutela umanitaria, nè aveva dimostrato di essere positivamente inserito nella società italiana, avendo allegato genericamente di avere lavorato come giardiniere senza indicare i luoghi e i datori di lavoro e di lavorare da un anno, di non avere alcuna sistemazione abitativa, dormendo nell’autosilos di (OMISSIS).

4. B.M. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

6. Con ordinanza interlocutoria dell’11 novembre 2019, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione concernente la possibilità di applicare con efficacia retroattiva la normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. In via preliminare, sull’affermata applicabilità al presente ricorso della previgente formulazione degli artt. 5 e 6 del T.U. Immigrazione, oggetto di riforma con il D.L. n. 113 del 2018, giova ricordare che secondo la recentissima sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 13 novembre 2019, n. 29460, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile, con il conseguente corollario che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge.

Tali domande saranno, pertanto, vagliate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L..

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e della Direttiva 2004/83/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 251 del 2007, non avendo la Corte rispettato i requisiti di coerenza interna, coerenza esterna, plausibilità e verifica prescritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e avendo errato nell’affermare che le dichiarazioni erano generiche e non erano state offerte prove, nonostante nei procedimenti in oggetto il regime della prova fosse attenuato e non avendo svolto alcun percorso o analisi in ordine alla formazione della prova presuntiva, nè aveva svolto indagini ufficiose imposte dalla normativa speciale, esaminando solo del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e non anche la lett. c).

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e della Direttiva 2004/84/CE recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo la Corte di appello effettuato l’indagine in ordine al quadro generale di violenza diffusa ed indiscriminata presente in Mali e verificato se alla situazione di violenza non fosse contrapposto un efficace e concreto intervento da parte dello Stato.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; della Direttiva 2004/83/CE, recepita in Italia con D.Lgs. n. 251 del 2007; dell’art. 2 Cost. e dell’art. 8CEDU, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la Corte di appello avrebbe errato nel non ravvisare, nella condizione del ricorrente, i gravi motivi di carattere umanitario previsti per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e non avrebbe operato la valutazione comparativa al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

4.1 L’esame delle censure porta all’accoglimento dei primi due motivi, con assorbimento del terzo motivo.

4.2 All’accoglimento dei primi due motivi – da trattare insieme data la loro connessione – si perviene per l’assorbente ragione che la Corte territoriale, in modo contraddittorio, dopo avere affermato che la vicenda narrata dal richiedente non era connotata da atti di persecuzione diretta e personale rapportabili alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e che non sussistevano elementi sufficienti a fondare il convincimento che il richiedente, rientrando in patria, potesse correre il rischio effettivo di subire un danno grave alla persona come indicato nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), ha poi negato la protezione sussidiaria senza effettuare alcuna indagine al riguardo e, in particolare, sulla situazione dello Stato di provenienza del ricorrente (il Mali), esistente al momento del giudizio, con specifico riferimento al conflitto tra il clan di appartenenza e altro clan del medesimo villaggio (i (OMISSIS)) ivi riscontratosi e anzi ha ritenuto che fosse onere dell’interessato provvedere agli aggiornamenti dell’anzidetta situazione.

E ciò non considerando nemmeno che il ricorrente aveva riferito che il Mali non era controllato dall’Autorità governativa ed era teatro di violenze e scontri di ogni genere ad opera di gruppo paramilitari che controllavano porzioni di territorio.

4.3 Parimenti, anche con riferimento alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Corte territoriale non ha consultato alcuna fonte e non ha effettuato alcuna ricerca sullo specifico conflitto tra i due clan richiamati dal ricorrente centrale per la vicenda narrata dal richiedente, considerata veritiera.

4.4 Ciò che rileva, infatti, è la mancata indicazione delle fonti internazionali, in ragione delle quali la Corte di appello ha escluso che vi fosse un conflitto armato rilevante per il riconoscimento eventuale della protezione sussidiaria, dovendosi applicare il principio secondo il quale “In tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto.” (Cass. n. 11312 del 26 aprile 2019; Cass. 18 novembre 2019, n. 29836; Cass. 21 novembre 2018, n. 30105).

Chiara è, sul punto, anche la più recente giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” va interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (Cass., 20 aprile 2019, n. 9842; Cass., 21 novembre 2018, n. 30105).

Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione ” (Cass. n. 13449 del 17/05/2019).

4.5 Nella specie dal provvedimento impugnato risulta che la Corte territoriale, pur ritenendo veritiero il racconto del ricorrente, non ha effettuato alcuno specifico approfondimento sulla situazione politica e sociale del Mali, nè sul conflitto fra clan riferito dal richiedente, nè ha indicato le fonti, onde stabilirne la persistente attualità al momento della decisione ed accertare la presenza o meno di una efficace protezione statale per le vittime.

Ne consegue che la Corte non si è attenuta ai principi di diritto suesposti, incorrendo nel vizio di violazione di legge denunziato nei primi due motivi del presente ricorso, che vanno accolti, con conseguente assorbimento del terzo motivo.

5. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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