Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24333 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.16/10/2017),  n. 24333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14165-2013 proposto da:

P.L.F., (OMISSIS), C.R., (OMISSIS),

C.A., (OMISSIS), PI.EL., (OMISSIS),

PI.MA., (OMISSIS), CA.AN., (OMISSIS),

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI DUE

MACELLI 60, presso lo studio dell’avvocato PIETRO MARSILI, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA CAVOUR presso la

CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difest. dall’avvocato DIEGO

GALLUZZO;

– controricorrenti –

nonchè contro

PI.IN., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 1698/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2017 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

udito l’Avvocato MARSILI Pietro, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 26 novembre 2012 e notificata il 23 aprile 2013, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 813 del 2005, che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da Pi.Ma.Ol. e da Pi.An. nei confronti di Pi.In., + ALTRI OMESSI

1.1. Gli attori avevano chiesto che fosse dichiarata aperta la successione di Pi.An., deceduto il (OMISSIS), e, previa individuazione dell’asse ereditario, si procedesse alla divisione per stirpi dei beni relitti, con assegnazione di 1/3 della parte legittima in favore degli eredi di Pi.An., nipote ex filio del de cuius.

2. Il Tribunale aveva rilevato che le contestazioni insorte tra gli originari eredi erano state risolte in via transattiva, e la Corte d’appello ha confermato l’assunto.

3. Ricorrono per la cassazione della sentenza, sulla base di due motivi, C.A., C.R., C.G. e C.An., in proprio e nelle qualità di eredi legittimi di M.O.P., nonchè P.L.F., Pi.El. e Pi.Ma., in proprio e nella qualità di eredi legittimi di Pi.An.. Resistono con controricorso A.M., quale erede di Pi.Br., e Pi.Ro., in proprio e quali eredi legittimi di Pi.In. e di C.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata e della relativa relata di notificazione entro il termine fissato dal medesimo art. 369 c.p.c., comma 1.

2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex plurimis, Cass. Sez. U 16/04/2009, n. 9005), la previsione contenuta nell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.

3. Nel caso in esame, pur avendo allegato espressamente che la sentenza impugnata è stata notificata, i ricorrenti non hanno depositato una copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, nè il provvedimento risulta in altro modo pervenuto nella disponibilità di questa Corte (Cass., Sez. U. 02/05/2017, n. 10648), sicchè non è possibile verificare la tempestività dell’impugnazione.

3. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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