Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24333 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6205/2013 R.G. proposto da:

Partenope s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Pieve di Cadore n. 30, presso

lo studio dell’avv. Vincenzo Ussani d’Escobar, rappresentata e

difesa dall’avv. Paola Coppola giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 232/39/12, depositata il 18 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio

2018 dal Consigliere Dott. Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 232/39/12 del 18/07/2012 la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 87/17/10 della CTP di Napoli, che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto dalla Partenope s.r.l. avverso un avviso di accertamento a fini IVA relativa all’anno d’imposta 2004, con il quale veniva contestata un’indebita detrazione d’imposta (acquisti senza fattura) per Euro 59.410,02;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di accertamento conseguiva alla ritenuta illegittimità della detrazione d’imposta operata dalla società contribuente con riferimento a fatture emesse da soggetto evasore, totale, per non avere presentato la dichiarazione annuale, nè istituito le scritture contabili; b) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; c) la sentenza della CTP era appellata dall’Agenzia delle Entrate;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello evidenziando che: a) l’appello proposto era tempestivo in quanto l’atto di appello, notificato a mezzo posta, risultava “spedito al contribuente in data 22 aprile 2011 mentre la sentenza impugnata è stata depositata in data 15 marzo 2010”, ragion per cui risultava rispettato il cd. termine lungo d’impugnazione; b) quanto al diritto alla detrazione, lo stesso era subordinato al rispetto, da parte del cedente, delle prescrizioni contabili “secondo le quali questi deve emettere la fattura per l’operazione imponibile, annotarla nel registro delle fatture (così assumendo l’obbligo di assolvere la relativa imposta) e trasmetterne copia, con addebito del tributo, al cessionario, il quale deve a sua volta annotarla nel registro degli acquisti (…), nonchè all’acquisizione, conservazione ed esibizione, da parte del cessionario, dei documenti attestanti le operazioni effettuate”; c) del resto, in coerenza con la normativa unionale, “il diritto alla detrazione non sorge per il solo fatto dell’avvenuta corresponsione di imposta formalmente indicata in fattura ma va dimostrato che l’imposta sia effettivamente dovuta e, cioè, corrispondente ad operazione effettiva e soggetta all’Iva”; d) in ipotesi mancava il requisito dell’inerenza all’impresa dell’operazione fatturata in quanto “il costo dell’IVA versata sulla fattura relativa ad operazione intrattenuta con soggetto evasore totale si appalesa quale costo non necessariamente inerente”;

2. la Partenope s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, successivamente illustrati con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1;

3. l’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso la Partenope s.r.l. deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, nn. 4 e 5 e art. 38, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che l’atto d’appello è tardivo per mancata indicazione della data di spedizione, risultando agli atti una relata di notifica completamente in bianco, senza alcuna indicazione della data di spedizione, essendo stata ricavata quest’ultima da un’annotazione a penna vergata sul primo foglio dell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate;

2. il motivo è inammissibile;

2.1. la CTR ha accertato che l’atto di appello è stato spedito il 22 aprile 2011 e, a fronte di tale accertamento, parte ricorrente non ha provveduto alla trascrizione della relata di notifica e delle indicazioni contenute sulla busta dell’appello;

2.2. orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte “in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; si veda anche Cass. n. 17424 del 29/08/2005);

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi l’inidoneità della documentazione acquisita agli atti di causa a dimostrare la tempestività della notificazione dell’atto di appello, tenuto conto che l’Agenzia delle entrate ha omesso di depositare, nel termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53,comma 2, a pena di inammissibilità, la fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata attestante l’intervenuta notifica;

4. il motivo è fondato;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; conf. Cass. n. 11559 dell’11/05/2018);

4.2. nel caso di specie, è pacifico che l’Agenzia delle entrate appellante non abbia depositato, al momento della sua costituzione, nè la ricevuta di spedizione, nè l’avviso di ricevimento attestante la ricezione del plico contenente l’appello notificato a mezzo posta, e che tali documenti non siano nemmeno stati depositati successivamente;

4.3. orbene, poichè “in tema di contenzioso tributario, l’appellante – ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22,richiamato dall’art. 53, comma 2 – deve depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l’originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta, se la notifica è avvenuta a mezzo posta” (Cass. n. 8664 del 15/04/2011), il ricorso in appello va dichiarato inammissibile per omissione, da parte dell’appellante, del deposito degli atti dai quali desumersi la tempestività della costituzione dell’appellante;

5. l’accoglimento del motivo comporta la declaratoria di inammissibilità dell’appello ed il passaggio in giudicato della sentenza della CTP, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso;

6. in conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio;

6.1. per quanto concerne il regolamento delle spese, queste ultime vanno compensate integralmente tra le parti con riferimento al giudizio di appello, mentre la controricorrente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della controversia dichiarato di Euro 59.410,00.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.500,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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