Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24332 del 16/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.16/10/2017), n. 24332
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17830-2014 proposto da:
G.F., T.C., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
AMBROSIO, rappresentati e difesi dall’avvocato VITTORIO DE FRANCO;
– ricorrenti –
contro
B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VERBANO
16, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CONTE, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro
B.T., B.C., G.A., C.M.R.,
B.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 611/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 08/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/07/2017 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che gli eredi di G.A. – G.F. e T.C., quest’ultima anche in rappresentanza della figlia minore G.M. hanno proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza, non definitiva della corte di appello di Catanzaro n. 676/2008 che, per quanto qui ancora interessa, accoglieva la domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo che il sig. B.V. aveva proposto nei confronti del loro dante causa in relazione ad un immobile che esso B. aveva promesso in vendita ad G.A. con contratto preliminare di compravendita dichiarato nullo con la stessa sentenza n. 676/2008 della corte di appello di Catanzaro;
che i ricorrenti hanno altresì impugnato la sentenza definitiva n. 11/2013, con la quale la corte d’appello di Catanzaro liquidava il suddetto danno nell’importo di Euro 79.029;
che la suddetta domanda risarcitoria era stata proposta da B.V. in via riconvenzionale, con la comparsa di costituzione nel giudizio introdotto nei suoi confronti da G.A. per sentir pronunciare la risoluzione del suddetto preliminare per inadempimento del medesimo B.;
che B.V. ha depositato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno spiegato attività difensiva in questa sede:
che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 4 luglio 2017, per la quale non sono state depositate memorie;
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che col primo motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza o del procedimento per aver la corte d’appello accolto la domanda riconvenzionale del B., relativa ai danni da occupazione senza titolo dell’immobile promesso in vendita, rigettata dal tribunale e riproposta in appello, anzichè ritenere tale domanda inammissibile in quanto avanzata tardivamente in primo grado;
che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, il B. era decaduto dal potere di proporre domande riconvenzionali avendo depositato la propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado in data 15 aprile 1996, quindi oltre il termine di gg. 20 per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c., da calcolare a ritroso rispetto alla data dell’udienza fissata in citazione del 2 maggio 1996;
che, ai fini della pronuncia su tale motivo di ricorso è necessario acquisire il fascicolo di ufficio del procedimento, onde verificare se il tribunale si sia avvalso del potere di differimento dell’udienza art. 168 bis c.p.c., u.c., nel qual caso il termine a ritroso per la costituzione del convenuto sarebbe decorso dalla data dell’udienza fissata dal giudice.
PQM
Dispone il rinvio a nuovo ruolo, mandando la cancelleria per l’acquisizione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017