Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24332 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12077/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.E. e Jet’s s.a.s. di M.E., in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 35/14/11, depositata il 14 aprile 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio

2018 dal Consigliere Dott. Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 35/14/11 del 14/04/2011 la CTR del Veneto respingeva l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane avverso la sentenza n. 42/07/09 della CTP di Treviso, che aveva accolto il ricorso proposto da M.E. e dalla Jet’s s.a.s. di M.E. avverso l’avviso di pagamento emesso in ragione all’omesso versamento delle accise sulle benzine, relativamente al periodo che va dal 01/08/2004 al 11/04/2007;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di pagamento riguardava il prodotto nitrometano, utilizzato nelle miscele per la produzione di carburanti per micromotori di aeromodellini; b) la CTP accoglieva il ricorso dei contribuenti ritenendo che il prodotto in questione non rientrava nella categoria degli oli minerali, cui si riferivano del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 21, comma 5 (Testo unico accise – TUA) e la direttiva n. 92/81/CEE del 19 ottobre 1992, e, pertanto, non era assoggettabile ad accisa, a nulla rilevando la sua destinazione alla carburazione; d) la sentenza della CTP era appellata dall’Agenzia delle dogane;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che pur essendo corretto sottoporre ad imposta il nitrometano utilizzato per la carburazione dei modelli d’aereo, nella specie il prodotto non era commercializzato come tale, ma solo utilizzato dagli acquirenti miscelato con altri prodotti, senza che fosse stata raggiunta “la prova della partecipazione del venditore al proposito degli acquirenti”;

2. l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. M.E. e la Jet’s s.a.s. non si costituivano in giudizio e restavano, pertanto, intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce la violazione dell’art. 21, comma 5, TUA, nel testo anteriore alla modifica intervenuta con il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, attuativo della direttiva n. 2003/96/CE, in relazione (evidentemente) all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

1.1. in particolare, l’Amministrazione doganale evidenzia che, secondo la previsione dell’art. 21, comma 5, TUA, ogni prodotto destinato, messo in vendita o utilizzato per fini di carburazione è soggetto ad accisa;

2. il motivo è fondato;

2.1. questa Corte ha di recente avuto modo di chiarire la portata dell’art. 21, comma 5, TUA applicabile ratione temporis – secondo il quale “Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti” -, operando un’interpretazione in linea con l’art. 2, p. 3, della direttiva n. 92/81/CEE, come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2008, causa C-517/07, Afton Chemical Ltd, 35, giusta l’identità di ratio delle due previsioni normative, entrambe rivolte ad introdurre una disposizione di chiusura che consentia la sottoposizione ad accisa di qualunque prodotto che, prescindendo dall’elenco di prodotti individuati dalla Nomenclatura combinata, rientri comunque nel genus dei “carburanti o combustibili”;

la sostanziale sovrapponibilità del testo di cui all’art. 21, comma 5, TUA con quello dell’art. 2, n. 3, comma 1, prima frase, della direttiva n. 92/81/CEE e art. 2, n. 3, comma 2, della direttiva n. 2003/96/CE, nonchè il vincolo di interpretazione della previsione normativa interna con quella Eurounitaria dimostrano come il nitrometano utilizzato come carburante di motori per modellismo è sottoposto ad accisa in forza della disposizione di chiusura dell’art. 21, comma 5, TUA cit., risultando palese la volontà del legislatore Eurounitario di ricomprendere, accanto agli oli minerali, anche altri prodotti, purchè destinati ad essere messi in vendita o ad essere utilizzati come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti (si vedano, peraltro pronunciate tra le medesime parti, Cass. nn. 10780 e 10781 del 08/05/2013; Cass. n. 9749 del 13/05/2013; Cass. n. 11367 del 01/06/2015);

2.2. i principi esposti sono stati ribaditi successivamente in altra pronuncia della S.C., per la quale “l’alcole metilico è soggetto soltanto a regime di vigilanza ai sensi del D.L. 18 giugno 1986, n. 282, art. 2 conv. in L. 7 agosto 1986, n. 462 e del D.M. Finanze 1 agosto 1986, come previsto dall’art. 66 del TU approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (che riproduce la disposizione del D.L. n. 331 del 1993, art. 32, comma 2, conv. in L. n. 427 del 1993). Tuttavia l’impiego di alcole metilico (metanolo), nella specie in miscela con olio di ricino e nitrometano, come carburante per micromotori a scoppio (modelli di auto, aerei e navi) è assoggettato ad accisa secondo il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 21, comma 5, dovendo interpretarsi tale disposizione come norma di chiusura volta ad assoggettare alla imposta “qualsiasi altro prodotto” diverso dagli oli minerali individuati nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4, che sia comunque idoneo a costituire un succedaneo od un equivalente degli oli minerali nello specifico impiego come carburante per motori, rimanendo indifferenti in ordine alla interpretazione della esatta portata precettiva della norma, le eventuali difficoltà pratiche o le indagini tecniche connesse alla individuazione – secondo i criteri previsti dal medesimo art. 21 – della aliquota d’imposta applicabile nella concreta fattispecie” (Cass. n. 27669 dell’11/12/2013);

2.3. nella specie, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei rassegnati principi di diritto in quanto ha dato rilievo alla circostanza che non vi fosse prova che il nitrometano non fosse commercializzato come carburante dai contribuenti, ma solo utilizzato come tale dagli acquirenti;

il vecchio art. 21, comma 5, TUA (e, per il vero, anche il nuovo art. 21, comma 4, TUA) sono, invece, chiarissimi nel senso che non è necessario che il prodotto venga commercializzato come carburante, essendo sufficiente la sua utilizzazione come tale: fatto che trova conferma nella stessa sentenza della CTR;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso, consistito nella messa in vendita e utilizzazione del nitrometano per fini di carburazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

4. il motivo resta assorbito in ragione dell’accoglimento del precedente;

5. in conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; in assenza di ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso proposto dai contribuenti;

5.1. tenuto conto del fatto che l’orientamento della S.C. favorevole all’Agenzia delle dogane si è consolidato in epoca successiva alla proposizione dell’originario ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto da M.E. e dalla Jet’s s.a.s. di M.E.; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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