Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24331 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4106/2006 proposto da:

ALFA LAVAL SPA P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO 12, presso lo studio dell’avvocato SANTORO ELENA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERBA Antonio;

– ricorrente –

contro

NOUVELLE DE HUILERIES DE MEKNES SOC in persona del legale

rappresentante pro tempore M.M.M.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo

studio dell’avvocato PESCATORE SALVATORE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLOSI Francesco;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3219/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alfa Laval spa conveniva di fronte al tribunale di Monza la Societè nouvelle des Huilieries de Meknes onde sentir dichiarare l’intervenuta decadenza e prescrizione di ogni diritto spettante alla convenuta in relazione al contratto di vendita di due impianti di estrazione continua di olio dalle olive in data 12.3.1991, e, in ogni caso l’infondatezza della richiesta di risarcimento avanzata dalla stessa convenuta nei suoi confronti, per intervenuta transazione;

nella resistenza della società convenuta, l’adito Tribunale, con sentenza del 2002, in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata, dichiarava improponibile la domanda per carenza di giurisdizione del giudice adito, con compensazione delle spese.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la soccombente, cui ha resistito la controparte, proponendo a sua volta appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese.

Con sentenza 9.11/17.12.2004, la Corte di appello di Milano rigettava entrambe le impugnazioni dichiarando improponibile la domanda in presenza di valida clausola compromissoria nel contratto intercorso inter partes, e regolava le spese.

Osservava la Corte meneghina che, evidenziato come la clausola 8 del contratto de quo prevedesse che la devoluzione di ogni controversia sull’interpretazione del contratto stesso sarebbe stata deferita alla Camera di commercio di Ginevra, tanto comportasse l’improponibilità della domanda per la presenza nel contratto di valida clausola compromissoria.

Tutte le controversie infatti riferentesi a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto stesso dovevano rientrare nell’ambito della competenza arbitrale, risultando inconferenti tutte le argomentazioni svolte al riguardo dalla allora appellante.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un articolato motivo, la Alfa Laval spa; resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, la controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo in cui si articola il ricorso, si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in merito all’applicabilità della clausola arbitrale alla fattispecie in esame e violazione degli artt. 1321 e 1362 c.c..

A prescindere dalla notazione secondo cui una motivazione non può essere al contempo omessa e contraddittoria o insufficiente, va preliminarmente rilevato che la commistione in unico mezzo di censure afferenti all’art. 360 c.p.c., n. 5 e art. 360 c.p.c., n. 3 e cioè alla violazione di legge ed al vizio di motivazione costituisce di per sè un difetto di specificazione del motivo, segnatamente in una ipotesi in cui, come quella in esame, in cui le norme che si assumono violate attengono la prima alla nozione di contratto e la seconda all’interpretazione dello stesso, quando la doglianza afferente al vizio di motivazione si articola in modo del tutto avulso da tali profili.

Escluso che la sentenza in esame abbia violato le norme invocate, atteso che certamente la nozione di contratto non ha formato oggetto di esame e di applicazione nell’economia della sentenza, mentre le norme sull’interpretazione sono risultate applicate sia in ragione del profilo letterale che in relazione alla analizzata, comune volontà dei contraenti, rimane da esaminare se il dedotto vizio motivazionale abbia o meno inficiato le conclusioni raggiunte nella sentenza impugnata.

Premesso che la Corte meneghina non ha ritenuto sussistere alcuna difficoltà interpretativa in ordine alla valenza della clausola arbitrale che, debitamente riportata in ricorso, non presta obiettivamente il fianco a concrete difficoltà ermeneutiche, del resto neppure evidenziate in ricorso, la stessa Corte ha convincentemente motivato la propria convinzione circa l’applicabilità della clausola de qua nella fattispecie che ne occupa.

La sentenza impugnata ha infatti, non limitandosi alla sola interpretazione letterale della clausola, ma svolgendo una accurata analisi della volontà comune delle parti, è giunta alla conclusione della sussistenza di una volontà comune alle parti di devolvere ad arbitri, tutte le controversie aventi causa petendi nel contratto, in mancanza di espressa volontà contraria.

La portata della clausola de qua infatti non poteva essere limitata alle sole controversie di carattere semantico, ma doveva ricomprendere anche quelle afferenti alle modalità esecutive del contratto in quanto le stesse parti avevano fatto riferimento al contratto originario per suffragare le rispettive ragioni, così rendendone in ogni caso necessaria l’interpretazione.

La tesi poi della valenza meramente conciliativa della pattuita devoluzione delle controverse ad arbitri è stata correttamente esaminata dalla sentenza impugnata, che ha evidenziato che la ricorrenza di arbitrato rituale o irrituale è indifferente ai fini che ne occupano, atteso che anche gli arbitri rituali possono essere richiesti di agire come compositori amichevoli, ribadendo che comunque si tratterebbe di improponibilità dell’azione anche in presenza di arbitrato libero.

In ragioni di tali considerazioni, il motivo in esame non può trovare accoglimento e deve essere respinto e, con esso, il ricorso.

La spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 2,500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA